CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tun) il 3 ottobre 1968; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pd) il 29 novembre 1989; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pd) il 1 marzo 1956; avverso la sentenza n. 805/25 della Corte di appello di Venezia del 6 marzo 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; letta, altresì, la memoria redatta in data 10 dicembre 2025 nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'avv.ssa Cristina BISSACCO, del foro di Padova, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, ha, con sentenza pronunziata in data 6 marzo 2025, integralmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 7 luglio 2023, il Gup del Tribunale di Padova aveva, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui contestati sub nn. 1, 2, 6, 7 e 8 del capo di imputazione elevato nei suoi confronti, nonché la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati sub nn. 9 e 10 del capo di imputazione elevato nei loro confronti e, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito prescelto, aveva condannato il primo alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, gli altri due alla pena di anni 2 di reclusione, oltre, per tutti, le pene accessorie; per il solo [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta la sospensione condizionale della esecuzione della pena; era stata, altresì, disposta la confisca diretta del profitto conseguito dai due [OSCURATO:PERSONA] per effetto della commissione dei reati loro attribuiti, determinato nella misura di C 147.138,00 e quella diretta, o in subordine per equivalente, a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al profitto conseguito attraverso la commissione del reato di cui al n. 8, determinato in C 509.797,00; infine il ricordato Gup aveva assolto l'[OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato sub n. 3, avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per insussistenza del fatto. Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, sia l'[OSCURATO:PERSONA] che i [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente patrocinati dai loro difensori fiduciari. L'[OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie istanze difensive a 6 motivi di ricorso, qui di seguito brevemente enunziati; con il primo motivo il ricorrente si è doluto, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione per avere i giudici del merito argomentato la attribuibilità al prevenuto della condotte criminose a lui contestate sulla base della solo circostanza che lo stesso rivestiva la qualifica di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], cioè delle società che, secondo la impostazione accusatoria, onde consentire a terzi la evasione fiscale, avrebbero emesso una serie di fatture aventi ad oggetto prestazioni da essa fittiziamente rese e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA],avrebbero versato l'Iva dovuta quanto all'anno di imposta 2017; contesta, in sostanza, il ricorrente che la sua responsabilità sia stata ancorata esclusivamente alla qualifica formalmente da lui ricoperta. 2Il secondo motivo di doglianza concerne, sotto il profilo del vizio di motivazione, la inadeguatezza dell'avvenuto accertamento della fittizietà delle operazioni economiche documentate tramite le fatture di cui al capo di imputazione. Il terzo motivo attiene alla mancata prova della sussistenza del necessario elemento soggettivo, si tratta infatti di dolo specifico, in ordine alla violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, non potendo essere questo desunto solo dalla mancata ostensione delle scritture contabili di cui è necessaria la conservazione, ma dovendo essere oggetto di prova sia il comportamento di occultamento (ovvero di distruzione) nonché la finalità cui tale comportamento tendeva. Il quarto motivo concerne il vizio di motivazione per non essere stati esaminati gli argomenti difensivi sottoposti dal ricorrente alla attenzione della Corte di merito e che, se correttamente valutati, avrebbero condotto ad una diversa soluzione in relazione alla responsabilità dell'imputato. Il quinto motivo della impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA] riguarda la omessa valutazione sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Infine, il sesto motivo, rubricato come: Violazione dell'art. 133 cod. pen. - Dosimetria della pena affetta da automatismo - Motivazione solo apparente, presenta uno sviluppo argomentativo, come sarà meglio precisato nella motivazione della presente sentenza, apparentemente non coerente rispetto alla riportata intestazione. Il ricorso proposto dalla difesa dei due [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi di impugnazione; il primo di questi ha ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma della responsabilità dei due ricorrenti in ordine alla fittizietà delle operazioni documentate dalle fatture da loro utilizzate in sede di dichiarazione fiscale; osservano i ricorrenti che i giudici del merito non avrebbero esaminato la documentazione che avrebbe fornito elementi idonei ad escludere la mancanza di fittizietà delle operazioni documentate con le fatture emesse nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo ci si lagna, con riferimento alla violazione della legge penale, per l'avvenuta scorretta applicazione dei principi normativi che sovraintendono alla determinazione della sanzione penale, una volta rilevata l'avvenuta commissione di uno o più reati; in particolare i ricorrenti lamentano 3l'avvenuto scostamento rispetto al minimo edittale, giustificato in termini inadeguati dai giudici del merito, nonché del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato questo preceduto da un effettivo bilanciamento degli elementi positivi e negativi della personalità degli imputatck col risultato di rendere oscure le ragioni che non avevano consentito il riconoscimento delle attenuanti in discorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati dai tre ricorrenti sono tutti privi di pregio e, pertanto, vanno tutti dichiarati inammissibili. E' preliminare ad ogni successivo profilo esaminare il contenuto della istanza presentata in data 24 febbraio 2026 dalla difesa dei due [OSCURATO:PERSONA]; con essa, risultando a tale difesa che il giudizio sarebbe stato celebrato alla odierna udienza del 4 marzo 2026 in forma "partecipata", si chiedeva che fosse nominato un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (deve ritenersi non in via preventiva ma solo laddove alla udienza in cui il processo doveva essere celebrato non fosse stato presente alcun difensore degli indicati ricorrenti) per la citata udienza del 4 marzo 2026. Si tratta di richiesta non solo svolta sulla base di un presupposto erroneo in fatto ma, quand'anche esso fosse stato rispondente al vero, non di meno irricevibile. Deve, infatti, in primo luogo rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato della difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere stata presentata alcuna richiesta di trattazione del presente procedimento in forma "partecipata" né, tantomeno, è stata esercitata da questa Corte la opzione nel senso di disporne motu proprio, secondo la previsione di cui all'art. 611, comma 1 -quater, cod. proc. pen., la trattazione in presenza delle parti, di tal che la pretesa avanzata con la citata richiesta del 24 febbraio 2026 risulta, anche alla luce degli esposti argomenti che la dovrebbero sorreggere, non giustificata. Ma, osserva in termini più generali il Collegio, in ogni caso la applicazione del principio sancito dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale, allorché è richiesta la presenza del difensore della parte e questi non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice è tenuto a nominare un sostituto immediatamente reperibile, non è in ogni caso pertinente rispetto al giudizio di fronte alla Corte di cassazione. 4In esso, infatti, non essendo prevista la necessaria presenza in udienza del difensore della parte privata (non necessarietà dimostrata dalla locuzione normativa contenuta nel comma 2 dell'art. 614 cod. proc. pen., allorché il legislatore ha precisato che "le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori", laddove una eventuale obbligatorietà di tale comparizione avrebbe imposto o l'uso del verbo modale "debbono"), neppure può essere prevista la richiesta di nomina dì un sostituto del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 maggio 2028, n. 22797, rv 272996; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 24 marzo 2016, n. 12479, rv 266407). Tanto considerato, giova chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza con la quale è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Gup del Tribunale di Padova in un giudizio, celebrato nelle forme del rito abbreviato, nel quale era stata contestata all'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 8 e 10 -ter del dlgs n. 74 del 2000 - per avere costui emesso, al fine di consentire a terzi la evasione delle imposte, talune fatture relative ad operazioni inesistenti, nonché per avere omesso il versamento dell'Iva dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA], in base alla dichiarazione da essa presentata quanto all'anno di imposta 2017, per un importo complessivo pari ad € 509.797,00 - ed ai due [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 - per avere gli stessi, in concorso fra loro, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA], indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2016 e 2017, elementi passivi di reddito riguardanti operazioni inesistenti. Fatta questa premessa e passando all'esame dei motivi di impugnazione presentati dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio, quanto al primo di tali motivi, che lo stesso appare decisamente fuori fuoco; con esso, infatti, i ricorrenti lamentano la circostanza che la Corte lagunare non avrebbe preso in considerazione la documentazione, costituita dalle dichiarazioni dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] (cioè la società gestita dai [OSCURATO:PERSONA]), comprovante l'effettivo svolgimento da parte di questa di attività di impresa. Si tratta, invero, di doglianza priva di significato, in quanto relativa ad un dato privo di importanza, posto che, secondo la ipotesi accusatoria, le società con le quali la [OSCURATO:PERSONA] era entrata in rapporti meramente cartolari - in quanto esse non svolgevano alcuna effettiva attività - erano la [OSCURATO:PERSONA] e 5la [OSCURATO:PERSONA], sicché la eventuale dimostrazione che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata operativa (circostanza che, peraltro, non è posta in discussione nella sentenza emessa dalla Corte di Venezia) in alcun modo avrebbe inciso sulla motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio riservato ai due odierni ricorrenti, osserva il Collegio - in disparte la considerazione che si tratta della mera riproposizione delle doglianze svolte al riguardo avverso la sentenza di primo grado e cui la Corte di appello ha già dato risposta, di tal che la stessa non costituisce una argomentata critica alla sentenza emessa dalla Corte lagunare - che la pena irrogata è contenuta ben al di sotto del medio edittale, di tal che la sua determinazione non necessitava di una specifica motivazione, mentre per ciò che concerne la esclusione delle circostanze attenuanti generiche, si tratta di opzione correttamente operata dai giudici del merito, in assenza della prospettazione di fattori che ne avrebbero potuto giustificare il riconoscimento. Passando alla impugnazione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si segnala che il primo dei motivi di doglianza da questo formulati, riguarda il vizio di motivazione e di violazione di legge per essere stata giustificata l'affermazione della sua penale responsabilità solo in funzione della qualifica rivestita dallo stesso di formale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di argomento che è stato già esaminato dalla Corte di appello di Venezia ed ha trovato una adeguata risposta nella sentenza da questa stesa laddove è stato osservato che, nel momento in cui l'imputato ha consapevolmente assunto, pur essendo privo di qualsivoglia competenza commerciale, la carica di legale rappresentante di società prive di qualsiasi bene aziendale, le quali emettevano fatture per importi e per prestazioni al di fuori della loro capacità imprenditoriale, egli ha chiaramente e scientemente contribuito - attraverso la deliberata omissione di ogni forma di controllo che, invece, gli sarebbe stato imposto dalla carica rivestita, sulla effettività delle operazioni in tale modo documentate - alla perpetrazione dei reati a lui contestati. Quanto al secondo motivo di doglianza, riguardante l'omessa verifica della fittizietà delle operazioni rappresentate dalle fatture di cui al capo di imputazione, si rileva che essa è stata, in termini logicamente del tutto condivisibili, sostenuta in sede di merito a cagione della mancanza di una sia pur minima struttura aziendale da parte delle imprese richiamate nei capi di 6imputazione; si tratta di motivazione del tutto adeguata non suscettibile, pertanto, di ulteriore verifica in sede di legittimità. Il terzo motivo di censura è palesemente inammissibile, posto che con lo stesse ci si duole in relazione alla ritenuta affermazione della ricorrenza degli estremi del reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, imputazione dalla quale già in occasione della sentenza di primo grado l'[OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato assolto con la formula della insussistenza del fatto (si veda, infatti, la pag. III della sentenza della Corte di Venezia ove, nel riportare il dispositivo della sentenza del giudice di primo grado, questa ha così sul punto riferito il decisum del Gup patavino: "Visto l'art. 530, II co. C.p.p, assolve [OSCURATO:PERSONA] dal delitto sub 3 perché il fatto non sussiste"). Il quarto motivo, con il quale ci si lagna, sotto il profilo del vizio di motivazione, per non avere i giudici del gravame preso in esame elementi difensivi decisivi riguardanti la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], si rileva, quale prioritario motivo di inammissibilità della doglianza, l'aspetto connesso alla sua genericità, avendo il ricorrente esclusivamente affermato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto solo per un breve periodo la qualifica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], omettendo però del tutto di chiarire se questo era o meno il periodo nel quale sono state emesse le fatture relative ad operazioni inesistenti ed il periodo in cui doveva essere versata la imposta il cui pagamento, invece, è stato omesso. Quanto, ancora, al quinto motivo di doglianza, riferito alla mancata valutazione della ricorrenza degli elementi per applicare alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in questo caso si rileva la inammissibilità della censura per la assorbente ragione che, non risultando che la stessa avesse formato oggetto di doglianza in sede di gravame, non è ora consentito di fronte a questo giudice della legittimità lamentare il mancato esame di un tema che non risulta fosse stato devoluto di fronte al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Infine con riferimento al sesto motivo di impugnazione, indicato nella intestazione della censura come riguardante il trattamento sanzionatorio, si rileva che, invece, lo stesso costituisce una replica di fatto pedissequa del precedente quinto motivo di ricorso, di tal che per esso, a tacer d'altro (si tratta, infatti, di motivo evidentemente contraddittorio, posto che dichiaratamente volto a far valere l'erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena, ma poi sviluppato sotto ben altro e diverso 7contenuto) valgono i già riportati rilievi afferenti al precedente motivo di impugnazione. Tutti i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed a tale pronunzia segue la condanna dei tre i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) „1--.2 (Gio i LIBERATI) UL L Depositata in Cancelleria 2026 Oggi, 8