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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08731/2026

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e dichiara di voler ricevere le cRo.mGu.Nn.i cazioni e11368/2017notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo deiLombardi, n. 4.- Ricorrente-contro1 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026EDILGAMMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Roma, Via del Mascherino, n. 72, il quale dichiaradi voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1112/2020,depositata in data 18/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] aggiudicava il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dilicitazione privata, l’appalto relativo alla ristrutturazione,sistemazione e adattamento del presidio, in Firenze, all’ATI,composta dalla società EDILGAMMA (mandataria), CEAP (mandante)e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (mandante).I lavori venivano consegnati il 7/11/1995 (750 giorni), contermine per la consegna del 25/11/1997.L’ATI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva la prima proroga (270 giorni)per modificare le lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progettodi appalto.L’Asl concedeva 180 giorni.2.

L’ATI, dunque, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] iscriveva la prima riserva per euro203.864,27, per il prolungamento dell’appalto per fatto imputabilealla stazione appaltante.Nelle more, il 27/3/1997, la direzione lavori redigeva perizia invariante, per modifiche agli impianti ed ai macchinari.Con la nota n. 476 del 1998 l’ATI chiedeva ulteriore proroga per349 giorni, comprensivi di numero 109 giorni per il maltempo.2 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

Veniva iscritta la seconda riserva il 9/2/1998 per euro271.819,02, per il prolungamento del vincolo contrattuale.4.

Veniva quindi iscritta la terza riserva per euro 3291,64, permancata contabilizzazione per nuovi prezzi concordati, con atto disottomissione del 16/12/1997.5.

Venivano, dunque, ultimati il 13/1/1998 i lavori relativi al latonord; tuttavia, non si poteva procedere immediatamente agliulteriori lavori, stante la presenza di degenti nella struttura sanitaria.6.

Il 13/2/1998 l’ATI rappresentava la necessità di sospendere ilavori al lato sud, proprio perché la zona era ancora occupata dadegenti.Il 7/4/1998 la stazione appaltante sospendeva i lavori, con ilsuccessivo atto di sottomissione e proroga per 365 giorni.

Il verbaledi sospensione dei lavori veniva firmato dall’ATI con riserva, maesclusivamente per la retrodatazione della sospensione al gennaio1998.Non si chiedevano, dunque, somme aggiuntive.7.

Tuttavia, i lavori venivano terminati il 22/2/1999.Veniva iscritta in data 28/4/1999 la riserva per la sospensionedei lavori dal 7/4/1998 al 22/2/1999, chiedendosi la somma di euro603.561,40.8.

L’ATI chiedeva in giudizio il pagamento delle quattro riservepari a circa euro 1.000.000,00.9.

Si costituiva la Asl chiedendo il rigetto della domanda.10.

Il tribunale con sentenza n. 3155/2004, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva in parte le domande dell’appaltatrice,riconoscendo tutte le quattro riserve, ma riducendone l’importocomplessivo ad euro 310.327,56.Per quel che ancora qui rileva, con riferimento alla 4ª riserva,l’importo veniva ridotto dalla somma richiesta di euro 603.561,40,3 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla somma di euro 121.354,46, in ragione delle risultanze della CTUespletata sia in primo che in secondo grado, con analogo risultato.11.

Proponeva appello principale la Asl.12.

Proponeva appello incidentale l’ATI chiedendo il pagamentodell’importo di 1.095.513,07.13.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 778 del21/5/2013, dopo aver rinnovato la CTU, accoglieva in parte l’appelloprincipale della Asl, riducendo di euro 73.450,97 l’importo relativoalla prima riserva, per tardività dell’iscrizione della stessa, iscritta sufogli allegati al registro di contabilità, tenuto in via digitale.Confermava nel resto la sentenza di prime cure, che avevariconosciuto la somma complessiva di euro 310.327,56, da cuidoveva naturalmente essere sottratta quella di euro 79.450,96,ridotta in appello.14.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso principale percassazione la Asl, sulla base di due motivi.15.

Con ricorso incidentale l’ATI deduceva la violazione degliarticoli 52, 53 e 54 del regio decreto n. 353/1895, in relazione allaprima riserva, in quanto risultante da fogli allegati al registro dicontabilità.16.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30102 del 2018,rigettava il primo motivo di ricorso principale della Asl, reputandotempestive la seconda e la terza riserva; riteneva fondato il secondomotivo di ricorso principale della Asl, in relazione alla quarta riserva.Riteneva fondato anche il ricorso incidentale dell’ATI, essendotempestiva la prima riserva, anche se risultante da fogli allegati alregistro contabile.17.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1220/2020,depositata il 18/6/2020, in sede di rinvio, riconosceva in sostanza latempestività di tutte le quattro riserve.4 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/202617.1.

Chiariva la Corte territoriale che non doveva essereriesaminato per intero il merito delle riserve, essendo intervenuto ilgiudicato interno.17.2.

La seconda e la terza riserva erano tempestive, a seguitodella pronuncia della Corte di cassazione, con il rigetto del primomotivo di ricorso principale articolato dalla Asl, proprio sulla dedottain tempestività delle stesse.17.3.

La Corte territoriale affrontava, allora, il merito dellaseconda e della terza riserva.17.4.

Con riferimento alla prima riserva, che la Corte d’appelloaveva ridotto per la somma di euro 79.450,96, la stessa eratempestiva, benché apposta sui fogli allegati, essendosi formato ilgiudicato interno a seguito della ordinanza della cassazione n. 30102del 2018, con accoglimento del ricorso incidentale dell’ATI.La prima riserva era confermata anche nel merito, in ragionedelle conclusioni cui erano addivenuti sia il CTU di primo grado che ilCTU d’appello.17.5.

Con riferimento, poi, alla quarta riserva, per euro603.561,40, la Corte d’appello rilevava che la sospensione impostadalla stazione appaltante era illegittima.Tuttavia, l’iscrizione della riserva era tempestiva.La sospensione dei lavori era avvenuta il 7/4/1998, el’appaltatrice si era limitata a chiedere la retrodatazione degli effettidella sospensione al gennaio del 1998, in quanto già allora eranofermi i lavori.I lavori erano ripresi 22/2/1999 e l’impresa aveva sottoscritto ilverbale con riserva, indicando i danni in lire 1.160.000.000, derivatidalla illegittima sospensione dei lavori.La Corte di cassazione, nell’accogliere il secondo motivo delricorso principale della Asl aveva osservato che la Corte d’appello,5 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026pur avendo adeguatamente motivato che la sospensione dei lavoriera stata illegittima sin dall’inizio, aveva però errato ad escludere,per ciò solo, la tardività della riserva, che era stata iscritta nel verbaledi ripresa dei lavori, ma non in quello di sospensione; dovevavalutarsi invece la potenzialità dannosa della sospensione, in mododa verificare se era stata percepita soltanto in un momentosuccessivo.Per la Corte d’appello, dunque, in sede di rinvio doveva muoversida alcuni punti fermi: la sospensione dei lavori era stata illegittimadall’inizio; nondimeno, la riserva, secondo la regola, avrebbe dovutoessere iscritta già nel verbale di sospensione; poteva comunqueessere tempestiva la riserva iscritta solo successivamente se lanocività della sospensione poteva essere percepita soltanto in unmomento successivo.Di qui, il giudice di secondo grado rilevava che all’epoca delverbale di sospensione del 7/4/1998 l’appaltatrice «non era in gradodi valutare la portata nociva della stasi impostagli e che, per contro,essa poté essere apprezzata solo al momento della ripresa».La sospensione era stata richiesta addirittura dalla appaltatrice,nella prospettiva di una ripresa a breve termine dei lavori.Il presupposto ostativo alla continuazione dei lavori, costituitodalle esigenze connesse al persistente utilizzo della struttura daparte dei degenti, doveva essere rimosso in un arco temporaleridotto.Tant’è vero che la principale preoccupazione di EDILGAMMA erastata, in quel momento, di fare retrodatare la sospensione al13/1/1998, in quanto i motivi che impedivano di procedere oltrelavori erano già allora esistenti.Il verbale di sospensione del 7/4/1998 recava in calce lacorrispondente riserva di EDILGAMMA, a riprova che l’appaltatrice6 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026era stata assolutamente tempestiva nell’apporre la sua riserva, giànel verbale di sospensione.La stasi imposta dalla stazione appaltante era stata però moltopiù lunga della durata sino al 22/2/1999, quasi un anno dopo.Pertanto, immediatamente, nel verbale di ripresa dei lavori, laEDILGAMMA aveva apposto la riserva per lire 1.160.000.000, poi inseguito esplicitata e dettagliata.Il verbale di ripresa dei lavori, allora, costituiva il primo atto utilenel quale l’appaltatore era stato in grado di apporre la riserva,mentre il 7/4/1998, al momento della sospensione dei lavoril’appaltatrice poteva formulare solo quella tipologia di riserva,relativa alla retrodatazione degli effetti.Solo nel verbale di ripresa era stata in grado di stimare il danno.La EDILGAMMA non aveva alcuna possibilità di prevedere la realedurata della sospensione, in quanto la revoca della delega da partedel Comune risaliva a 2 anni prima ed era ragionevole pensare chela Asl avesse avuto un tempo più che adeguato per sgombrare ilocali.18.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione laAsl, depositando anche memoria scritta.19.

Ha resistito con controricorso la EDILGAMMA.CONSIDERATO CHE1.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«nullità per violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.; nullità per violazione e/o falsaapplicazione della legge con riferimento all’art. 2697 c.c.; nullità perviolazione e/o falsa applicazione della legge con riferimento agliarticoli 1362 seguenti c.c., in relazione ai principi in materia diinterpretazione del contratto; art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962espressamente richiamato, con riferimento all’art. 360, primo7 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026comma, n. 3, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53,54e 64 regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. - e comunque omessa e/oinsufficiente motivazione sotto il profilo della perplessità, dellalacunosità, dell’incongruità e del travisamento dei fatti, sul puntodecisivo della controversia».La ricorrente, in particolare, muove dalla considerazione che laquarta riserva di EDILGAMMA, l’unica per la quale ancora si discute,pari ad euro 603.561,40, era stata apposta solo in data 28/4/1999.In tale verbale di ripresa dei lavori (28/4/1999) si confermavanotutte le riserve espresse precedentemente e si inseriva «l’ulterioreriserva a seguito della illegittima sospensione dei lavori dal 7/4/1998al 22/2/1999 per motivi indipendenti dall’impresa […] bloccoprogressivo di tutti i fronti di intervento, stante la indisponibilità dellaresidenza sociale ex ONIG a far effettuare lavorazioni nelle zoneancora occupate degenti; ritardi nella consegna della restanteporzione dell’immobile ancora da ristrutturare a causa del protrarsidei tempi necessari per il trasloco dei degenti nella parte di edificiogià ultimata; quanto sopra ribadito nel verbale di sospensione deilavori del 7/4/98 che l’impresa ha sottoscritto con riserva diretrodatare al 13/1/98 la effettiva sospensione dei lavori.

La riservainscritta nel suddetto verbale che, in questa sede si rinnova, èmotivata dal fatto che già dal 13/1/98 i lavori erano completamentefermi a causa dell’ultimazione dei lavori nell’ala nord del fabbricatoe del blocco progressivo di tutti i fronti di intervento nell’ala sud vedinote del 13/1/98 e 13/2/98.

L’impresa con nota del 17/11/98 hareiterato la richiesta di anticipare la data del verbale di sospensionedei lavori al 13/1/98 […] in dipendenza della illegittima sospensionedei lavori protrattisi per complessivi giorni (307 + 83) uguale 390, si8 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026chiede la integrazione dei maggiori oneri che di seguito siquantificano […] euro 603.561,40».Il tribunale, in prime cure, ha ritenuto la riserva ammissibile,avendo ridotto l’importo del risarcimento riconosciuto sulla basedella CTU, limitandolo ad euro 121.654,46.In sede d’appello, la Asl ha dedotto l’infondatezza della pretesa,sia nel caso in cui la sospensione dei lavori fosse legittima, sianell’ipotesi in cui fosse illegittima.Se la sospensione dei lavori era legittima, per factum principis,determinato dalla condotta di una amministrazione terza, quale ilComune di Firenze, con il ritiro delle delega all’Asl, l’appaltatrice nonpoteva pretendere alcuna somma.Se la sospensione, invece, era illegittima sin dall’inizio,l’appaltatrice avrebbe dovuto iscrivere la riserva sin dal verbale disospensione del 7/4/1998.Se la sospensione, inizialmente legittima, era divenuta illegittimasuccessivamente, per eccessiva protrazione della stessa,l’appaltatore era decaduto, non avendo chiesto lo scioglimento delcontratto ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962.La Corte d’appello ha ritenuto la sospensione dei lavoriillegittima, in quanto non rientrante in alcuna delle ipotesi di cuiall’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962.Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere diriserva.Osservava la Corte di merito che, con la sottoscrizione delverbale di sospensione del 7/4/1998, l’appaltatrice si era limitata averbalizzare che il blocco dei lavori era in realtà databile al 13/1/98.Per la Corte territoriale l’appaltatore non aveva motivo dicontestare la legittimità del provvedimento di sospensione, a frontedi un’obiettiva impossibilità di proseguire i lavori; pertanto, non9 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026veniva meno l’obbligo per lo stesso appaltatore di continuare i lavoridopo la sospensione.Nella successiva annotazione sul verbale di ripresa dei lavoril’impresa aveva correttamente poi verbalizzato la riserva per i danniprovocati dall’immobilizzo o minor utilizzo del cantiere nel periodo disospensione.Veniva confermata dunque la riserva per l’importo di euro121.654,46.La Corte di cassazione, poi, con riferimento alla quarta riserva haritenuto fondato il secondo motivo di ricorso principale della Asl.Per la ricorrente principale, infatti, una volta ritenuta illegittimala sospensione, vi era un onere preciso dell’appaltatore dievidenziare che tale illegittimità lo avrebbe condotto a richiederecompensi aggiuntivi; il che rendeva immediato l’onere di apporreriserva in ordine all’illegittimità della sospensione, nel verbale disospensione.Solo nel verbale di ripresa dei lavori era stata riportata la riserva.La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 30102 del 2018 haaffermato che per la Corte d’appello la sospensione era illegittimadall’inizio.La Corte di cassazione ha, quindi, ritenuto che la pronuncia dellaCorte territoriale si poneva in contrasto con la consolidatagiurisprudenza della Corte, per cui se la sospensione è ab initioillegittima «l’appaltatore deve iscrivere subito la riserva (per i danni)nel verbale stesso di sospensione […] a meno che la potenzialitàdannosa della sospensione non si riveli o possa essere percepitasoltanto in un secondo momento».Il giudice del rinvio, invece, ha fatto questo ragionamento: lasospensione dei lavori era illegittima dall’inizio; nondimeno, lariserva avrebbe dovuto essere iscritta già nel verbale di sospensione;10 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026potrebbe comunque essere tempestiva la riserva iscritta solosuccessivamente se la nocività della sospensione poteva esserepercepita soltanto in un successivo momento.Di qui, per la ricorrente la «violazione del giudicato interno».Ad avviso della ricorrente, la Corte di cassazione, con l’ordinanzarichiamata, ha ritenuto che l’impresa avesse mancato di assolvereun onere preciso, ossia quello di contestare sin dal verbale disospensione una interruzione dei lavori illegittima, sicché la riservaapposta sul verbale di ripresa dei lavori era tardiva e, dunque,inammissibile.La sentenza della Corte d’appello sarebbe anche inficiata da«violazione di legge».Era onere dell’impresa appaltatrice allegare e dimostrare comela riserva sulla illegittimità della sospensione, apposta ed esplicatasolo sul verbale di ripresa dei lavori, era tempestiva.Vi sarebbe stata violazione dell’art. 2697 c.c.Inoltre, la Corte d’appello afferma erroneamente che nel verbaledi sospensione dei lavori del 7/4/1998 sarebbe stata posta daEDILGAMMA la specifica riserva dei danni a quella data presumibili.In realtà, dal tenore esatto della riserva emergerebbeesclusivamente che la data di sospensione dei lavori doveva essereretrodatata almeno al 13 gennaio 1998.Nella riserva non si accenna in alcun modo al fatto che la stessapotesse essere illegittima.In realtà, una volta acclarato che la sospensione dei lavori eraillegittima, ne conseguiva il sorgere immediato dell’onere dellariserva.Ciò in consonanza a numerose pronunce della Corte dicassazione (si indicano Cass. n. 7479 del 2017; Cass. n. 4240 del2019).11 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Le altre fattispecie attengono invece a casi in cui la sospensionenon era originariamente illegittima.Del resto, se fosse possibile evitare l’iscrizione della riserva nelverbale di sospensione, che disponga un’interruzione dei lavoriillegittima, in base al ragionamento della Corte d’appello, sarebbeposto nel nulla il fine di tutela dell’amministrazione: in quel caso siprocrastinerebbe l’emergere della situazione pregiudizievole degliinteressi pubblici in un momento successivo al quale tale pregiudizioè divenuto consistente e conclamato.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha correttamenteapplicato il principio di diritto di questa Corte (ordinanza n. 30102del 2018), nel pieno rispetto del giudicato interno ormai formatosisul punto.3.

Per quel che ancora qui rileva, si evidenzia che la quartariserva è stata riconosciuta dal tribunale, con riduzione della sommada euro 603.561,40 ad euro 121.654,46.3.1.

È evidente, in base agli atti processuali, e non risultaneppure contestato tra le parti, che, una volta ultimati i lavori dellato nord del presidio il 13/2/998, la stazione appaltante abbiaproceduto alla sospensione dei lavori, riguardanti il lato sud, converbale del 7/4/1998.La ricorrente ha anche riportato quanto sottoscritto dall’impresaappaltatrice nel verbale di sospensione dei lavori del 7/4/1998(«l’impresa firma con riserva per le sotto elencate motivazioni.

Ladata di sospensione deve essere retrodatata almeno al 13 gennaio98, in quanto in tale data i lavori erano completamente fermi a causadella ultimazione dell’ala nord del fabbricato (vedi nota del13/1/1998) e del blocco progressivo di tutti i fronti di interventonell’ala sud, stante la indisponibilità della [OSCURATO:PERSONA] ex ONIG12 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026a far effettuare le lavorazioni nella zona ancora occupata dai degenti(vedi richiesta di sospensione in data 13/2/98).

Firenze 7/4/98“Società EDILGAMMA r.l.

L’[OSCURATO:PERSONA]”».In tale atto, effettivamente, non v’è alcuna contestazione sullalegittimità della sospensione dei lavori, ma esclusivamente larichiesta di retrodatare la sospensione, almeno al 13/1/1998.3.2.

La riserva risulta, invece, effettivamente apposta nel verbaledi ripresa dei lavori del 28/4/1999, a seguito della sospensione deglistessi dalla 7/4/1998 al 22/2/1999.Anche in questo caso è stata ritualmente trascritta la riserva:«l’impresa, con la sottoscrizione del presente registro di contabilitàconferma tutte le riserve espresse precedentemente, ed inseriscel’ulteriore riserva a seguito della illegittima sospensione dei lavori dal7/4/1998 al 22/2/1999 per motivi indipendenti dall’impresa […]Blocco progressivo di tutti i fronti di intervento, stante laindisponibilità della residenza sociale ex ONIG a far effettuarelavorazioni nelle zone ancora occupate dai degenti; ritardi nellaconsegna della restante porzione dell’immobile ancora daristrutturare a causa del protrarsi dei tempi necessari per il traslocodei degenti nella parte di edificio già ultimata; quanto sopra ribaditonel verbale di sospensione dei lavori del 7/4/98 che l’impresa hasottoscritto con riserva di retrodatare al 13/1/98 la effettivasospensione dei lavori.

La riserva inscritta nel suddetto verbale che,in questa sede si rinnova, è motivata dal fatto che già dal 13/1/98 ilavori erano completamente fermi a causa dell’ultimazione dei lavorinell’ala nord del fabbricato e del blocco progressivo di tutti i fronti diintervento nell’ala sud vedi note del 13/1/98 e 13/2/98.

L’impresacon nota del 17/11/98 ha reiterato la richiesta di anticipare la datadel verbale di sospensione dei lavori al 13/1/98 […] in dipendenzadella illegittima sospensione dei lavori protrattisi per complessivi13 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026giorni (307 + 83) uguale 390, si chiede la integrazione dei maggiorioneri che di seguito si quantificano […] euro 603.561,40».4.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame principale della Asl,sotto il profilo della mancanza di tempestività della quarta riserva.La Corte d’appello, con la sentenza n. 778 del 2013, ha ritenuto«la sospensione dei lavori illegittima, in quanto non rientrante inalcuna delle previsioni di sospensione legittima di cui all’art. 30 deld.P.R. 1063/1962».Ha chiarito la Corte di merito che «le problematiche di gestionedei degenti benché ab initio perfettamente conosciute dall’Impresa,non potevano costituire una legittimazione alla sospensione deilavori».E tuttavia, nonostante la ritenuta illegittimità della sospensionedisposta in data 7/4/1998, la Corte territoriale affermava latempestività della riserva.Per la Corte di merito, dunque, «l’impresa da parte sua, presoconseguente all’oggettiva impossibilità di proseguire i lavori (senzaalcun riferimento a cause di forza maggiore o interessi pubblici), nonaveva alcun motivo di contestare e con la sottoscrizione del verbaledi sospensione si è limitata a verbalizzare che il blocco dei lavori perle cause suddette era in realtà databile al 13/1/98.

In altre parole,l’appaltatore non aveva motivo di contestare la legittimità delprovvedimento di sospensione a fronte di un’obiettiva impossibilitàdi proseguire i lavori, pertanto non veniva meno l’obbligo per lostesso appaltatore di continuare i lavori dopo la sospensione.

Nellasuccessiva annotazione sul verbale di ripresa dei lavori l’impresa hacorrettamente poi verbalizzato la riserva per i danni provocatidall’immobilizzo o minor utilizzo del cantiere nel periodo disospensione».14 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/20265.

Con il secondo motivo dell’originario ricorso principale percassazione della Asl si era denunciata la violazione degli articoli 1362c.c., 53, 54 e 64 del regio decreto n. 353/1895 e 30 del d.P.R. n.1063 del 1962, in quanto trattavasi di sospensione illegittima,contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, che dovevaessere iscritta immediatamente nel verbale di sospensione dei lavoridel 7/4/1998.Nel motivo di ricorso per cassazione si deduceva: «Invero, se lasospensione era illegittima ab origine, come mostra di ritenere ilGiudice di Appello, allora l’Impresa aveva l’onere di proporreapposita riserva in ordine all’illegittimità della sospensione nelrelativo verbale».Ha precisato la ricorrente principale che «è fuor di dubbio che nelcaso di specie, ritenuta la sospensione illegittima, vi era un onerepreciso dell’appaltatore di evidenziare che tale illegittimità loavrebbe condotto a richiedere compensi aggiuntivi.

Il che rendevaimmediato l’onere di apporre riserva in ordine all’illegittimità dellasospensione sul documento ufficiale che gli si presentava».6.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30102 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto il secondo motivo di ricorso principale dellaAsl, accertando che «il giudice d’appello ha affermato con unamotivazione immune da vizi logici o giuridici, non altrimentisindacabile, che tale sospensione non dipese dal caso fortuito, forzamaggiore, né da ragioni o necessità di pubblico interesse, e che essa,pertanto, fu illegittima ab initio».Pertanto, per questa Corte, era ormai acclarato, in modoirretrattabile, che la sospensione dei lavori era stata dispostaillegittimamente dalla stazione appaltante, con il verbale disospensione del 7/4/1998, in calce al quale la società appaltatricenon ha iscritto alcuna riserva, ma si è limitata essenzialmente a15 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026chiedere che il periodo di sospensione fosse retrodatato al 13/1/1998,senza richiedere alcuna tipologia di danni.La Corte di legittimità, poi, ha chiarito che, nonostantel’illegittimità della sospensione - acclarata dal giudice di merito - «laCorte territoriale ha però escluso la tardività della riserva (noniscritta nel verbale di sospensione, ma in quello di ripresa dei lavori)argomentando che “in altre parole l’appaltatore non aveva motivo dicontestare la legittimità del provvedimento di sospensione a frontedi un obiettiva impossibilità di proseguire i lavori, pertanto nonveniva meno l’obbligo per lo stesso appaltatore di continuare i lavoridopo la sospensione”».Ha quindi aggiunto, per una maggiore chiarezza, che «[t]alepronuncia si pone però in contrasto con la consolidata giurisprudenzadi questa Corte secondo cui se la sospensione è ab initio illegittima,l’appaltatore deve iscrivere subito la riserva (per i danni) nel verbalestesso di sospensione (Cass., 2016/21734 e 2017/7479) a meno chela potenzialità dannosa della sospensione non si riveli o possa esserepercepita soltanto in un secondo momento (Cass. 2008/17083)».Per l’ordinanza in parola, allora, «[n]e consegue la fondatezzadel motivo afferente alla violazione di legge, mentre non è accoglibilela doglianza dell’omessa motivazione, poiché la Corte territoriale haampiamente argomentato sulla questione».7.

Il giudicato interno, dunque, si è formato esclusivamente sullanatura illegittima della sospensione dei lavori, disposta con verbaledel 7/4/1998, ma non sull’inadempimento della società appaltatricead iscrivere immediatamente la riserva in detto verbale, dovendosivalorizzare l’ultima parte della frase, ove si deduce che «a meno chela potenzialità dannosa della sospensione non si riveli o possa esserepercepita soltanto in un secondo momento».16 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Si è conseguentemente demandato alla Corte d’appello, in sededi rinvio, di individuare il momento in cui la società appaltatriceaveva compreso o comunque era stata in grado di comprendere ladannosità della sospensione.8.

Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi",cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla streguadell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici,essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge glieventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice dilegittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata delgiudicato esterno con cognizione piena che si estende al direttoriesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione edinterpretazione degli atti processuali, mediante indagini edaccertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazionedata al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez.U., 28/11/2007, n.24664; Cass., sez. 1, 5/10/2009, n. 21200; Cass., sez.

L, 9/9/2008,n. 22883; anche Cass., sez. 2, 12/6/2018, n. 15339).Si è anche affermato che, in tema di interpretazione dellasentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi,quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione dellalegge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo algiudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni diinterpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica chel'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sueproprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetticontenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loroessenziale – ed a questo punto diretta – ispirazione nei canoni dellalogica formale generale, che pure quelle norme informano (Cass.,sez. 1, 19/5/2023, n. 13887).17 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/20268.1.

Nella specie, non può non tenersi conto della giurisprudenzarichiamata da questa Corte, nell’ordinanza n. 30102 del 2018, purdovendosi procedere ad un necessario chiarimento, al fine didissipare ogni equivoco al riguardo.Osservando le pronunce di questa Corte, infatti, potrebbereputarsi che, in tema di sospensione dei lavori, ci si possa trovaredinanzi ad una triplice possibilità: 1) se la sospensione è illegittimasarebbe necessaria l’iscrizione immediata della riserva nel verbale disospensione, a prescindere che sussista o meno, a quella data, lapotenziale nocività della riserva; 2) se la sospensione è inizialmentelegittima ma diviene successivamente illegittima, la riserva puòessere iscritta successivamente alla ripresa dei lavori, nel relativoverbale; 3) se la sospensione legittima non presenta carattereimmediatamente oneroso può anch’essa essere iscrittasuccessivamente, e quindi al momento della ripresa dei lavori.9.

Risulta, però, più corretta una diversa interpretazione che èquella fatta propria da questa Corte nella ordinanza n. 30102 del2018.9.1.

Dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte di cassazionecon ordinanza n. 30102 del 2018, emerge che, in caso disospensione dei lavori, vi è una triplice possibilità di azione da partedell’appaltatore, che voglia essere ristorato dei danni subiti.9.2.

Nell’ipotesi di sospensione illegittima, sin dall’inizio, ma«immediatamente onerosa», l’appaltatore deve inserire la riservanello stesso verbale di sospensione, iscrivere regolare riserva odomanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente losottoscriva, e ripetere poi la stessa riserva nel verbale di ripresa enel registro di contabilità successivamente firmato.9.3.

Nell’ipotesi in cui la sospensione, inizialmente legittima,diventa poi successivamente illegittima nel protrarsi della18 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026sospensione, la relativa riserva deve essere apposta nel verbale diripresa dei lavori, quindi successivamente.9.4.

Vi è poi l’ulteriore ipotesi in cui la sospensione dei lavori -sia essa legittima o illegittima - non presenti immediata rilevanzaonerosa (Cass. n. 17083 del 24/6/2008, richiamata nell’ordinanza diquesta Corte n. 30102 del 2018).In tal caso, l’idoneità del fatto a produrre il conseguentepregiudizio o esborso emerge solo successivamente al momento diinizio della sospensione.Anche in questa ipotesi, la relativa riserva non può che essereapposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di taleverbale, nel registro di contabilità successivamente firmato.10.

Tali conclusioni trovano radici nelle precedenti pronunce diquesta Corte, opportunamente richiamate dalla ordinanza n.30102del 2018).10.1.

In particolare, nella sentenza n. 21734 del 27/10/2016 siè affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilitàdi quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensionedei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva,poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno siapresumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsinelle successive registrazioni.Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio,l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale disospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nelregistro di contabilità al momento della sua sottoscrizione eripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro dicontabilità successivamente firmato; nell'ipotesi in cui, invece, lasospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, oin quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo19 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale diripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilitàsuccessivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanzaanche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicataall'Amministrazione mediante apposito atto scritto.Pertanto, se la riserva è, sin dall’origine illegittima, ma conimmediata rilevanza onerosa, l’appaltatore deve inserire la riservanello stesso verbale di sospensione lavori.11.

Le medesime conclusioni sono riportate nell’altra pronunciarichiamata, ossia quella di cui al n. 7479 del 2017, per cui, ove lasospensione possa ritenersi illegittima e produttiva di danno sindall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stessoverbale di sospensione.Solo nella diversa ipotesi di sospensione, inizialmente legittima,ma protrattasi illegittimamente, è onere dell’appaltatore iscrivere latempestiva riserva non oltre il verbale di ripresa dei lavori (Cass.,sez. 1, 17/3/1982, n. 1728).12.

Tra l’altro, anche l’ulteriore sentenza di questa Corte n.17083 del 24/6/2008, richiamata dall’ordinanza di questa Corte n.30102 del 2018, nell’inciso finale, («a meno che la potenzialitàdannosa della sospensione non si riveli o possa essere percepitasoltanto in un secondo momento»), si colloca nel medesimoorientamento interpretativo.Si precisa, in motivazione che «nell’eventualità che lasospensione possa essere illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deveinserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poiiscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilitàquando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi lariserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilitàsuccessivamente firmato».20 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Distinguendosi tale ipotesi dall’altra in cui «invece vuoi nel casoin cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanzaonerosa, giacché l’idoneità del fatto a produrre il conseguentepregiudizio esborso emerga soltanto all’atto della cessazione dellasospensione medesima, vuoi nel caso in cui quest’ultima,originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima,la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresadei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione èrimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilitàsuccessivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanzaanche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamentecomunicata l’amministrazione mediante apposito atto scritto».Resta fermo, dunque, il principio generale, applicabile siaall’ipotesi di sospensione legittima che di sospensione illegittima, percui sussiste l’onere di iscrivere la relativa riserva «nel momento incui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito,la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi oesborsi».13.

La Corte d’appello, in sede di rinvio, quindi, si è pienamenteuniformata al principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione,tenendo conto del giudicato interno, nell’ambito del quale si eraritenuta la sospensione dei lavori, già dall’inizio, illegittima.Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la Corte dicassazione le aveva demandato la verifica della tempestività o menodella riserva, basandosi su taluni punti fermi: a) la sospensione deilavori era stata illegittima dall’inizio; b) nondimeno la riservaavrebbe dovuto essere iscritta già nel verbale di sospensione; c)potrebbe comunque essere tempestiva la riserva iscritta solosuccessivamente se la nocività della sospensione poteva esserepercepita soltanto in uno successivo momento.21 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ed è proprio questo l’accertamento effettuato dalla Corteterritoriale.Va verificato se l’appaltatore era in grado di percepire, sin dallasospensione iniziale, il danno potenziale che gliene sarebbe derivatoo meno.Per la Corte di merito, in sede di rinvio, con pieno accertamentomeritale, «dall’esame dei documenti relativi alla sospensione,emerge con chiarezza che all’epoca del verbale di sospensionel’appaltatore non era in grado di valutare la portata nociva della stasiimpostagli e che, per contro, essa poteva essere apprezzata solo almomento della ripresa».Con piena valutazione meritale la Corte territoriale ha dunqueaffermato che la sospensione era stata addirittura richiesta dallastessa EDILGAMMA, proprio «nella prospettiva di una ripresa brevedei lavori», sul presupposto quindi «che il fattore che ne stavaimpedendo la prosecuzione - costituito, essenzialmente e per tutti ifronti del cantiere, dalle esigenze connesse al persistente utilizzodella struttura da parte di degenti - sarebbe stato rimosso nell’arcodi poco tempo».Ciò risulterebbe ancora più credibile tenendosi conto che nelverbale di sospensione dei lavori del 7/4/1998, si rinviene in calce lariserva di EDILGAMMA, «a riprova che l’appaltatore era statoassolutamente tempestivo nell’apporre la sua riserva (già nel verbaledi sospensione), pur se, come ovvio, parametrato sui soli profili dinocività che, in quel momento, era ragionevole presumere».Al contrario - aggiunge la Corte d’appello - la soppressione erastata, imprevedibilmente, «molto più lunga ed è durata sino al22/2/1999, quasi un anno dopo; e immediatamente, nel Verbale diripresa dei lavori […] EDILGAMMA ha apposto riserva per lire1.160.000.000, poi in seguito esplicitata e dettagliata».22 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Trattandosi di una riserva che avrebbe impiegato un lassotemporale piuttosto breve, il vero motivo del contendere, alla datadi sospensione dei lavori del 7/4/1998, era esclusivamente «se la sidovesse retrodatare al 13/1/1998 meno».Di conseguenza, soggiunge la Corte d’appello «non si può checoncludere che solo in un secondo momento EDILGAMMA,constatando il prolungarsi abnorme della inerzia, potè apprezzare ilnocumento che andava patendo: il verbale di ripresa dei lavori, allora,costituisce il primo atto utile nel quale l’appaltatore fu in grado diapporre la sua riserva, dal momento che i profili di dannopreventivamente valutabili dall’imprenditore sono strettamentecorrelati alla durata del fermo dei lavori e che dunque la prognosiche su tale durata poteva ragionevolmente far EDILGAMMA il7/4/1998 era di una sospensione sensibilmente più breve di quellache invece fu».Per la Corte d’appello, dunque, EDILGAMMA non aveva alcunapossibilità di prevedere la reale durata, anche solo approssimativa,della sospensione; la revoca della delega da parte del Comune diragionevole pensare che la AUSL avesse avuto un tempo più cheadeguato per sgombrare i locali e che, dunque, una piccola dilazionesarebbe stata sufficiente».Non vi era dunque, un automatismo tra sospensione illegittimadei lavori ed apposizione immediata della riserva, dovendosi valutarecomunque se e in quale limite la nocività fosse subito percepibile, inbase a un criterio di ragionevolezza, da parte dell’appaltatore.14.

Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestivitàdell’iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell’ordinedi sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei23 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026conseguenti danni devono distinguersi tre diverse ipotesi:1) se lasospensione è ab initio illegittima, con immediata percepibilità dellasua nocività, la riserva deve essere iscritta immediatamente nelverbale di sospensione dei lavori ed essere poi confermata nelregistro di contabilità finale; 2) se la sospensione era legittimaall’inizio e diventi illegittima solo successivamente, la riserva deveessere iscritta solo successivamente, nel verbale di ripresa dei lavori;3) se la sospensione – sia legittima che illegittima ab initio – nonpresenti immediata rilevanza onerosa, giacché l’idoneità del fatto aprodurre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltantoall’atto della cessazione della sospensione, la stessa deve essereiscritta solo successivamente, nel verbale di ripresa dei lavori».15.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025Il Presidente24 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Marco Marulli25 RG n. 3058/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dichiara di voler ricevere le cRo.mGu.Nn.i cazioni e11368/2017notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo deiLombardi, n. 4.- Ricorrente-contro1 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026EDILGAMMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Roma, Via del Mascherino, n. 72, il quale dichiaradi voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1112/2020,depositata in data 18/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] aggiudicava il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dilicitazione privata, l’appalto relativo alla ristrutturazione,sistemazione e adattamento del presidio, in Firenze, all’ATI,composta dalla società EDILGAMMA (mandataria), CEAP (mandante)e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (mandante).I lavori venivano consegnati il 7/11/1995 (750 giorni), contermine per la consegna del 25/11/1997.L’ATI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva la prima proroga (270 giorni)per modificare le lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progettodi appalto.L’Asl concedeva 180 giorni.2. L’ATI, dunque, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] iscriveva la prima riserva per euro203.864,27, per il prolungamento dell’appalto per fatto imputabilealla stazione appaltante.Nelle more, il 27/3/1997, la direzione lavori redigeva perizia invariante, per modifiche agli impianti ed ai macchinari.Con la nota n. 476 del 1998 l’ATI chiedeva ulteriore proroga per349 giorni, comprensivi di numero 109 giorni per il maltempo.2 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/20263. Veniva iscritta la seconda riserva il 9/2/1998 per euro271.819,02, per il prolungamento del vincolo contrattuale.4. Veniva quindi iscritta la terza riserva per euro 3291,64, permancata contabilizzazione per nuovi prezzi concordati, con atto disottomissione del 16/12/1997.5. Venivano, dunque, ultimati il 13/1/1998 i lavori relativi al latonord; tuttavia, non si poteva procedere immediatamente agliulteriori lavori, stante la presenza di degenti nella struttura sanitaria.6. Il 13/2/1998 l’ATI rappresentava la necessità di sospendere ilavori al lato sud, proprio perché la zona era ancora occupata dadegenti.Il 7/4/1998 la stazione appaltante sospendeva i lavori, con ilsuccessivo atto di sottomissione e proroga per 365 giorni. Il verbaledi sospensione dei lavori veniva firmato dall’ATI con riserva, maesclusivamente per la retrodatazione della sospensione al gennaio1998.Non si chiedevano, dunque, somme aggiuntive.7. Tuttavia, i lavori venivano terminati il 22/2/1999.Veniva iscritta in data 28/4/1999 la riserva per la sospensionedei lavori dal 7/4/1998 al 22/2/1999, chiedendosi la somma di euro603.561,40.8. L’ATI chiedeva in giudizio il pagamento delle quattro riservepari a circa euro 1.000.000,00.9. Si costituiva la Asl chiedendo il rigetto della domanda.10. Il tribunale con sentenza n. 3155/2004, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva in parte le domande dell’appaltatrice,riconoscendo tutte le quattro riserve, ma riducendone l’importocomplessivo ad euro 310.327,56.Per quel che ancora qui rileva, con riferimento alla 4ª riserva,l’importo veniva ridotto dalla somma richiesta di euro 603.561,40,3 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla somma di euro 121.354,46, in ragione delle risultanze della CTUespletata sia in primo che in secondo grado, con analogo risultato.11. Proponeva appello principale la Asl.12. Proponeva appello incidentale l’ATI chiedendo il pagamentodell’importo di 1.095.513,07.13. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 778 del21/5/2013, dopo aver rinnovato la CTU, accoglieva in parte l’appelloprincipale della Asl, riducendo di euro 73.450,97 l’importo relativoalla prima riserva, per tardività dell’iscrizione della stessa, iscritta sufogli allegati al registro di contabilità, tenuto in via digitale.Confermava nel resto la sentenza di prime cure, che avevariconosciuto la somma complessiva di euro 310.327,56, da cuidoveva naturalmente essere sottratta quella di euro 79.450,96,ridotta in appello.14. Avverso tale sentenza proponeva ricorso principale percassazione la Asl, sulla base di due motivi.15. Con ricorso incidentale l’ATI deduceva la violazione degliarticoli 52, 53 e 54 del regio decreto n. 353/1895, in relazione allaprima riserva, in quanto risultante da fogli allegati al registro dicontabilità.16. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30102 del 2018,rigettava il primo motivo di ricorso principale della Asl, reputandotempestive la seconda e la terza riserva; riteneva fondato il secondomotivo di ricorso principale della Asl, in relazione alla quarta riserva.Riteneva fondato anche il ricorso incidentale dell’ATI, essendotempestiva la prima riserva, anche se risultante da fogli allegati alregistro contabile.17. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1220/2020,depositata il 18/6/2020, in sede di rinvio, riconosceva in sostanza latempestività di tutte le quattro riserve.4 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/202617.1. Chiariva la Corte territoriale che non doveva essereriesaminato per intero il merito delle riserve, essendo intervenuto ilgiudicato interno.17.2. La seconda e la terza riserva erano tempestive, a seguitodella pronuncia della Corte di cassazione, con il rigetto del primomotivo di ricorso principale articolato dalla Asl, proprio sulla dedottain tempestività delle stesse.17.3. La Corte territoriale affrontava, allora, il merito dellaseconda e della terza riserva.17.4. Con riferimento alla prima riserva, che la Corte d’appelloaveva ridotto per la somma di euro 79.450,96, la stessa eratempestiva, benché apposta sui fogli allegati, essendosi formato ilgiudicato interno a seguito della ordinanza della cassazione n. 30102del 2018, con accoglimento del ricorso incidentale dell’ATI.La prima riserva era confermata anche nel merito, in ragionedelle conclusioni cui erano addivenuti sia il CTU di primo grado che ilCTU d’appello.17.5. Con riferimento, poi, alla quarta riserva, per euro603.561,40, la Corte d’appello rilevava che la sospensione impostadalla stazione appaltante era illegittima.Tuttavia, l’iscrizione della riserva era tempestiva.La sospensione dei lavori era avvenuta il 7/4/1998, el’appaltatrice si era limitata a chiedere la retrodatazione degli effettidella sospensione al gennaio del 1998, in quanto già allora eranofermi i lavori.I lavori erano ripresi 22/2/1999 e l’impresa aveva sottoscritto ilverbale con riserva, indicando i danni in lire 1.160.000.000, derivatidalla illegittima sospensione dei lavori.La Corte di cassazione, nell’accogliere il secondo motivo delricorso principale della Asl aveva osservato che la Corte d’appello,5 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026pur avendo adeguatamente motivato che la sospensione dei lavoriera stata illegittima sin dall’inizio, aveva però errato ad escludere,per ciò solo, la tardività della riserva, che era stata iscritta nel verbaledi ripresa dei lavori, ma non in quello di sospensione; dovevavalutarsi invece la potenzialità dannosa della sospensione, in mododa verificare se era stata percepita soltanto in un momentosuccessivo.Per la Corte d’appello, dunque, in sede di rinvio doveva muoversida alcuni punti fermi: la sospensione dei lavori era stata illegittimadall’inizio; nondimeno, la riserva, secondo la regola, avrebbe dovutoessere iscritta già nel verbale di sospensione; poteva comunqueessere tempestiva la riserva iscritta solo successivamente se lanocività della sospensione poteva essere percepita soltanto in unmomento successivo.Di qui, il giudice di secondo grado rilevava che all’epoca delverbale di sospensione del 7/4/1998 l’appaltatrice «non era in gradodi valutare la portata nociva della stasi impostagli e che, per contro,essa poté essere apprezzata solo al momento della ripresa».La sospensione era stata richiesta addirittura dalla appaltatrice,nella prospettiva di una ripresa a breve termine dei lavori.Il presupposto ostativo alla continuazione dei lavori, costituitodalle esigenze connesse al persistente utilizzo della struttura daparte dei degenti, doveva essere rimosso in un arco temporaleridotto.Tant’è vero che la principale preoccupazione di EDILGAMMA erastata, in quel momento, di fare retrodatare la sospensione al13/1/1998, in quanto i motivi che impedivano di procedere oltrelavori erano già allora esistenti.Il verbale di sospensione del 7/4/1998 recava in calce lacorrispondente riserva di EDILGAMMA, a riprova che l’appaltatrice6 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026era stata assolutamente tempestiva nell’apporre la sua riserva, giànel verbale di sospensione.La stasi imposta dalla stazione appaltante era stata però moltopiù lunga della durata sino al 22/2/1999, quasi un anno dopo.Pertanto, immediatamente, nel verbale di ripresa dei lavori, laEDILGAMMA aveva apposto la riserva per lire 1.160.000.000, poi inseguito esplicitata e dettagliata.Il verbale di ripresa dei lavori, allora, costituiva il primo atto utilenel quale l’appaltatore era stato in grado di apporre la riserva,mentre il 7/4/1998, al momento della sospensione dei lavoril’appaltatrice poteva formulare solo quella tipologia di riserva,relativa alla retrodatazione degli effetti.Solo nel verbale di ripresa era stata in grado di stimare il danno.La EDILGAMMA non aveva alcuna possibilità di prevedere la realedurata della sospensione, in quanto la revoca della delega da partedel Comune risaliva a 2 anni prima ed era ragionevole pensare chela Asl avesse avuto un tempo più che adeguato per sgombrare ilocali.18. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione laAsl, depositando anche memoria scritta.19. Ha resistito con controricorso la EDILGAMMA.CONSIDERATO CHE1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«nullità per violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.; nullità per violazione e/o falsaapplicazione della legge con riferimento all’art. 2697 c.c.; nullità perviolazione e/o falsa applicazione della legge con riferimento agliarticoli 1362 seguenti c.c., in relazione ai principi in materia diinterpretazione del contratto; art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962espressamente richiamato, con riferimento all’art. 360, primo7 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026comma, n. 3, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53,54e 64 regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. - e comunque omessa e/oinsufficiente motivazione sotto il profilo della perplessità, dellalacunosità, dell’incongruità e del travisamento dei fatti, sul puntodecisivo della controversia».La ricorrente, in particolare, muove dalla considerazione che laquarta riserva di EDILGAMMA, l’unica per la quale ancora si discute,pari ad euro 603.561,40, era stata apposta solo in data 28/4/1999.In tale verbale di ripresa dei lavori (28/4/1999) si confermavanotutte le riserve espresse precedentemente e si inseriva «l’ulterioreriserva a seguito della illegittima sospensione dei lavori dal 7/4/1998al 22/2/1999 per motivi indipendenti dall’impresa […] bloccoprogressivo di tutti i fronti di intervento, stante la indisponibilità dellaresidenza sociale ex ONIG a far effettuare lavorazioni nelle zoneancora occupate degenti; ritardi nella consegna della restanteporzione dell’immobile ancora da ristrutturare a causa del protrarsidei tempi necessari per il trasloco dei degenti nella parte di edificiogià ultimata; quanto sopra ribadito nel verbale di sospensione deilavori del 7/4/98 che l’impresa ha sottoscritto con riserva diretrodatare al 13/1/98 la effettiva sospensione dei lavori. La riservainscritta nel suddetto verbale che, in questa sede si rinnova, èmotivata dal fatto che già dal 13/1/98 i lavori erano completamentefermi a causa dell’ultimazione dei lavori nell’ala nord del fabbricatoe del blocco progressivo di tutti i fronti di intervento nell’ala sud vedinote del 13/1/98 e 13/2/98. L’impresa con nota del 17/11/98 hareiterato la richiesta di anticipare la data del verbale di sospensionedei lavori al 13/1/98 […] in dipendenza della illegittima sospensionedei lavori protrattisi per complessivi giorni (307 + 83) uguale 390, si8 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026chiede la integrazione dei maggiori oneri che di seguito siquantificano […] euro 603.561,40».Il tribunale, in prime cure, ha ritenuto la riserva ammissibile,avendo ridotto l’importo del risarcimento riconosciuto sulla basedella CTU, limitandolo ad euro 121.654,46.In sede d’appello, la Asl ha dedotto l’infondatezza della pretesa,sia nel caso in cui la sospensione dei lavori fosse legittima, sianell’ipotesi in cui fosse illegittima.Se la sospensione dei lavori era legittima, per factum principis,determinato dalla condotta di una amministrazione terza, quale ilComune di Firenze, con il ritiro delle delega all’Asl, l’appaltatrice nonpoteva pretendere alcuna somma.Se la sospensione, invece, era illegittima sin dall’inizio,l’appaltatrice avrebbe dovuto iscrivere la riserva sin dal verbale disospensione del 7/4/1998.Se la sospensione, inizialmente legittima, era divenuta illegittimasuccessivamente, per eccessiva protrazione della stessa,l’appaltatore era decaduto, non avendo chiesto lo scioglimento delcontratto ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962.La Corte d’appello ha ritenuto la sospensione dei lavoriillegittima, in quanto non rientrante in alcuna delle ipotesi di cuiall’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962.Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere diriserva.Osservava la Corte di merito che, con la sottoscrizione delverbale di sospensione del 7/4/1998, l’appaltatrice si era limitata averbalizzare che il blocco dei lavori era in realtà databile al 13/1/98.Per la Corte territoriale l’appaltatore non aveva motivo dicontestare la legittimità del provvedimento di sospensione, a frontedi un’obiettiva impossibilità di proseguire i lavori; pertanto, non9 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026veniva meno l’obbligo per lo stesso appaltatore di continuare i lavoridopo la sospensione.Nella successiva annotazione sul verbale di ripresa dei lavoril’impresa aveva correttamente poi verbalizzato la riserva per i danniprovocati dall’immobilizzo o minor utilizzo del cantiere nel periodo disospensione.Veniva confermata dunque la riserva per l’importo di euro121.654,46.La Corte di cassazione, poi, con riferimento alla quarta riserva haritenuto fondato il secondo motivo di ricorso principale della Asl.Per la ricorrente principale, infatti, una volta ritenuta illegittimala sospensione, vi era un onere preciso dell’appaltatore dievidenziare che tale illegittimità lo avrebbe condotto a richiederecompensi aggiuntivi; il che rendeva immediato l’onere di apporreriserva in ordine all’illegittimità della sospensione, nel verbale disospensione.Solo nel verbale di ripresa dei lavori era stata riportata la riserva.La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 30102 del 2018 haaffermato che per la Corte d’appello la sospensione era illegittimadall’inizio.La Corte di cassazione ha, quindi, ritenuto che la pronuncia dellaCorte territoriale si poneva in contrasto con la consolidatagiurisprudenza della Corte, per cui se la sospensione è ab initioillegittima «l’appaltatore deve iscrivere subito la riserva (per i danni)nel verbale stesso di sospensione […] a meno che la potenzialitàdannosa della sospensione non si riveli o possa essere percepitasoltanto in un secondo momento».Il giudice del rinvio, invece, ha fatto questo ragionamento: lasospensione dei lavori era illegittima dall’inizio; nondimeno, lariserva avrebbe dovuto essere iscritta già nel verbale di sospensione;10 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026potrebbe comunque essere tempestiva la riserva iscritta solosuccessivamente se la nocività della sospensione poteva esserepercepita soltanto in un successivo momento.Di qui, per la ricorrente la «violazione del giudicato interno».Ad avviso della ricorrente, la Corte di cassazione, con l’ordinanzarichiamata, ha ritenuto che l’impresa avesse mancato di assolvereun onere preciso, ossia quello di contestare sin dal verbale disospensione una interruzione dei lavori illegittima, sicché la riservaapposta sul verbale di ripresa dei lavori era tardiva e, dunque,inammissibile.La sentenza della Corte d’appello sarebbe anche inficiata da«violazione di legge».Era onere dell’impresa appaltatrice allegare e dimostrare comela riserva sulla illegittimità della sospensione, apposta ed esplicatasolo sul verbale di ripresa dei lavori, era tempestiva.Vi sarebbe stata violazione dell’art. 2697 c.c.Inoltre, la Corte d’appello afferma erroneamente che nel verbaledi sospensione dei lavori del 7/4/1998 sarebbe stata posta daEDILGAMMA la specifica riserva dei danni a quella data presumibili.In realtà, dal tenore esatto della riserva emergerebbeesclusivamente che la data di sospensione dei lavori doveva essereretrodatata almeno al 13 gennaio 1998.Nella riserva non si accenna in alcun modo al fatto che la stessapotesse essere illegittima.In realtà, una volta acclarato che la sospensione dei lavori eraillegittima, ne conseguiva il sorgere immediato dell’onere dellariserva.Ciò in consonanza a numerose pronunce della Corte dicassazione (si indicano Cass. n. 7479 del 2017; Cass. n. 4240 del2019).11 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Le altre fattispecie attengono invece a casi in cui la sospensionenon era originariamente illegittima.Del resto, se fosse possibile evitare l’iscrizione della riserva nelverbale di sospensione, che disponga un’interruzione dei lavoriillegittima, in base al ragionamento della Corte d’appello, sarebbeposto nel nulla il fine di tutela dell’amministrazione: in quel caso siprocrastinerebbe l’emergere della situazione pregiudizievole degliinteressi pubblici in un momento successivo al quale tale pregiudizioè divenuto consistente e conclamato.2. Il motivo è infondato.2.1. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha correttamenteapplicato il principio di diritto di questa Corte (ordinanza n. 30102del 2018), nel pieno rispetto del giudicato interno ormai formatosisul punto.3. Per quel che ancora qui rileva, si evidenzia che la quartariserva è stata riconosciuta dal tribunale, con riduzione della sommada euro 603.561,40 ad euro 121.654,46.3.1. È evidente, in base agli atti processuali, e non risultaneppure contestato tra le parti, che, una volta ultimati i lavori dellato nord del presidio il 13/2/998, la stazione appaltante abbiaproceduto alla sospensione dei lavori, riguardanti il lato sud, converbale del 7/4/1998.La ricorrente ha anche riportato quanto sottoscritto dall’impresaappaltatrice nel verbale di sospensione dei lavori del 7/4/1998(«l’impresa firma con riserva per le sotto elencate motivazioni. Ladata di sospensione deve essere retrodatata almeno al 13 gennaio98, in quanto in tale data i lavori erano completamente fermi a causadella ultimazione dell’ala nord del fabbricato (vedi nota del13/1/1998) e del blocco progressivo di tutti i fronti di interventonell’ala sud, stante la indisponibilità della [OSCURATO:PERSONA] ex ONIG12 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026a far effettuare le lavorazioni nella zona ancora occupata dai degenti(vedi richiesta di sospensione in data 13/2/98). Firenze 7/4/98“Società EDILGAMMA r.l. L’[OSCURATO:PERSONA]”».In tale atto, effettivamente, non v’è alcuna contestazione sullalegittimità della sospensione dei lavori, ma esclusivamente larichiesta di retrodatare la sospensione, almeno al 13/1/1998.3.2. La riserva risulta, invece, effettivamente apposta nel verbaledi ripresa dei lavori del 28/4/1999, a seguito della sospensione deglistessi dalla 7/4/1998 al 22/2/1999.Anche in questo caso è stata ritualmente trascritta la riserva:«l’impresa, con la sottoscrizione del presente registro di contabilitàconferma tutte le riserve espresse precedentemente, ed inseriscel’ulteriore riserva a seguito della illegittima sospensione dei lavori dal7/4/1998 al 22/2/1999 per motivi indipendenti dall’impresa […]Blocco progressivo di tutti i fronti di intervento, stante laindisponibilità della residenza sociale ex ONIG a far effettuarelavorazioni nelle zone ancora occupate dai degenti; ritardi nellaconsegna della restante porzione dell’immobile ancora daristrutturare a causa del protrarsi dei tempi necessari per il traslocodei degenti nella parte di edificio già ultimata; quanto sopra ribaditonel verbale di sospensione dei lavori del 7/4/98 che l’impresa hasottoscritto con riserva di retrodatare al 13/1/98 la effettivasospensione dei lavori. La riserva inscritta nel suddetto verbale che,in questa sede si rinnova, è motivata dal fatto che già dal 13/1/98 ilavori erano completamente fermi a causa dell’ultimazione dei lavorinell’ala nord del fabbricato e del blocco progressivo di tutti i fronti diintervento nell’ala sud vedi note del 13/1/98 e 13/2/98. L’impresacon nota del 17/11/98 ha reiterato la richiesta di anticipare la datadel verbale di sospensione dei lavori al 13/1/98 […] in dipendenzadella illegittima sospensione dei lavori protrattisi per complessivi13 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026giorni (307 + 83) uguale 390, si chiede la integrazione dei maggiorioneri che di seguito si quantificano […] euro 603.561,40».4. La Corte d’appello ha rigettato il gravame principale della Asl,sotto il profilo della mancanza di tempestività della quarta riserva.La Corte d’appello, con la sentenza n. 778 del 2013, ha ritenuto«la sospensione dei lavori illegittima, in quanto non rientrante inalcuna delle previsioni di sospensione legittima di cui all’art. 30 deld.P.R. 1063/1962».Ha chiarito la Corte di merito che «le problematiche di gestionedei degenti benché ab initio perfettamente conosciute dall’Impresa,non potevano costituire una legittimazione alla sospensione deilavori».E tuttavia, nonostante la ritenuta illegittimità della sospensionedisposta in data 7/4/1998, la Corte territoriale affermava latempestività della riserva.Per la Corte di merito, dunque, «l’impresa da parte sua, presoconseguente all’oggettiva impossibilità di proseguire i lavori (senzaalcun riferimento a cause di forza maggiore o interessi pubblici), nonaveva alcun motivo di contestare e con la sottoscrizione del verbaledi sospensione si è limitata a verbalizzare che il blocco dei lavori perle cause suddette era in realtà databile al 13/1/98. In altre parole,l’appaltatore non aveva motivo di contestare la legittimità delprovvedimento di sospensione a fronte di un’obiettiva impossibilitàdi proseguire i lavori, pertanto non veniva meno l’obbligo per lostesso appaltatore di continuare i lavori dopo la sospensione. Nellasuccessiva annotazione sul verbale di ripresa dei lavori l’impresa hacorrettamente poi verbalizzato la riserva per i danni provocatidall’immobilizzo o minor utilizzo del cantiere nel periodo disospensione».14 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/20265. Con il secondo motivo dell’originario ricorso principale percassazione della Asl si era denunciata la violazione degli articoli 1362c.c., 53, 54 e 64 del regio decreto n. 353/1895 e 30 del d.P.R. n.1063 del 1962, in quanto trattavasi di sospensione illegittima,contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, che dovevaessere iscritta immediatamente nel verbale di sospensione dei lavoridel 7/4/1998.Nel motivo di ricorso per cassazione si deduceva: «Invero, se lasospensione era illegittima ab origine, come mostra di ritenere ilGiudice di Appello, allora l’Impresa aveva l’onere di proporreapposita riserva in ordine all’illegittimità della sospensione nelrelativo verbale».Ha precisato la ricorrente principale che «è fuor di dubbio che nelcaso di specie, ritenuta la sospensione illegittima, vi era un onerepreciso dell’appaltatore di evidenziare che tale illegittimità loavrebbe condotto a richiedere compensi aggiuntivi. Il che rendevaimmediato l’onere di apporre riserva in ordine all’illegittimità dellasospensione sul documento ufficiale che gli si presentava».6. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30102 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto il secondo motivo di ricorso principale dellaAsl, accertando che «il giudice d’appello ha affermato con unamotivazione immune da vizi logici o giuridici, non altrimentisindacabile, che tale sospensione non dipese dal caso fortuito, forzamaggiore, né da ragioni o necessità di pubblico interesse, e che essa,pertanto, fu illegittima ab initio».Pertanto, per questa Corte, era ormai acclarato, in modoirretrattabile, che la sospensione dei lavori era stata dispostaillegittimamente dalla stazione appaltante, con il verbale disospensione del 7/4/1998, in calce al quale la società appaltatricenon ha iscritto alcuna riserva, ma si è limitata essenzialmente a15 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026chiedere che il periodo di sospensione fosse retrodatato al 13/1/1998,senza richiedere alcuna tipologia di danni.La Corte di legittimità, poi, ha chiarito che, nonostantel’illegittimità della sospensione - acclarata dal giudice di merito - «laCorte territoriale ha però escluso la tardività della riserva (noniscritta nel verbale di sospensione, ma in quello di ripresa dei lavori)argomentando che “in altre parole l’appaltatore non aveva motivo dicontestare la legittimità del provvedimento di sospensione a frontedi un obiettiva impossibilità di proseguire i lavori, pertanto nonveniva meno l’obbligo per lo stesso appaltatore di continuare i lavoridopo la sospensione”».Ha quindi aggiunto, per una maggiore chiarezza, che «[t]alepronuncia si pone però in contrasto con la consolidata giurisprudenzadi questa Corte secondo cui se la sospensione è ab initio illegittima,l’appaltatore deve iscrivere subito la riserva (per i danni) nel verbalestesso di sospensione (Cass., 2016/21734 e 2017/7479) a meno chela potenzialità dannosa della sospensione non si riveli o possa esserepercepita soltanto in un secondo momento (Cass. 2008/17083)».Per l’ordinanza in parola, allora, «[n]e consegue la fondatezzadel motivo afferente alla violazione di legge, mentre non è accoglibilela doglianza dell’omessa motivazione, poiché la Corte territoriale haampiamente argomentato sulla questione».7. Il giudicato interno, dunque, si è formato esclusivamente sullanatura illegittima della sospensione dei lavori, disposta con verbaledel 7/4/1998, ma non sull’inadempimento della società appaltatricead iscrivere immediatamente la riserva in detto verbale, dovendosivalorizzare l’ultima parte della frase, ove si deduce che «a meno chela potenzialità dannosa della sospensione non si riveli o possa esserepercepita soltanto in un secondo momento».16 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Si è conseguentemente demandato alla Corte d’appello, in sededi rinvio, di individuare il momento in cui la società appaltatriceaveva compreso o comunque era stata in grado di comprendere ladannosità della sospensione.8. Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi",cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla streguadell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici,essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge glieventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice dilegittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata delgiudicato esterno con cognizione piena che si estende al direttoriesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione edinterpretazione degli atti processuali, mediante indagini edaccertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazionedata al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez.U., 28/11/2007, n.24664; Cass., sez. 1, 5/10/2009, n. 21200; Cass., sez. L, 9/9/2008,n. 22883; anche Cass., sez. 2, 12/6/2018, n. 15339).Si è anche affermato che, in tema di interpretazione dellasentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi,quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione dellalegge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo algiudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni diinterpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica chel'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sueproprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetticontenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loroessenziale – ed a questo punto diretta – ispirazione nei canoni dellalogica formale generale, che pure quelle norme informano (Cass.,sez. 1, 19/5/2023, n. 13887).17 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/20268.1. Nella specie, non può non tenersi conto della giurisprudenzarichiamata da questa Corte, nell’ordinanza n. 30102 del 2018, purdovendosi procedere ad un necessario chiarimento, al fine didissipare ogni equivoco al riguardo.Osservando le pronunce di questa Corte, infatti, potrebbereputarsi che, in tema di sospensione dei lavori, ci si possa trovaredinanzi ad una triplice possibilità: 1) se la sospensione è illegittimasarebbe necessaria l’iscrizione immediata della riserva nel verbale disospensione, a prescindere che sussista o meno, a quella data, lapotenziale nocività della riserva; 2) se la sospensione è inizialmentelegittima ma diviene successivamente illegittima, la riserva puòessere iscritta successivamente alla ripresa dei lavori, nel relativoverbale; 3) se la sospensione legittima non presenta carattereimmediatamente oneroso può anch’essa essere iscrittasuccessivamente, e quindi al momento della ripresa dei lavori.9. Risulta, però, più corretta una diversa interpretazione che èquella fatta propria da questa Corte nella ordinanza n. 30102 del2018.9.1. Dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte di cassazionecon ordinanza n. 30102 del 2018, emerge che, in caso disospensione dei lavori, vi è una triplice possibilità di azione da partedell’appaltatore, che voglia essere ristorato dei danni subiti.9.2. Nell’ipotesi di sospensione illegittima, sin dall’inizio, ma«immediatamente onerosa», l’appaltatore deve inserire la riservanello stesso verbale di sospensione, iscrivere regolare riserva odomanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente losottoscriva, e ripetere poi la stessa riserva nel verbale di ripresa enel registro di contabilità successivamente firmato.9.3. Nell’ipotesi in cui la sospensione, inizialmente legittima,diventa poi successivamente illegittima nel protrarsi della18 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026sospensione, la relativa riserva deve essere apposta nel verbale diripresa dei lavori, quindi successivamente.9.4. Vi è poi l’ulteriore ipotesi in cui la sospensione dei lavori -sia essa legittima o illegittima - non presenti immediata rilevanzaonerosa (Cass. n. 17083 del 24/6/2008, richiamata nell’ordinanza diquesta Corte n. 30102 del 2018).In tal caso, l’idoneità del fatto a produrre il conseguentepregiudizio o esborso emerge solo successivamente al momento diinizio della sospensione.Anche in questa ipotesi, la relativa riserva non può che essereapposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di taleverbale, nel registro di contabilità successivamente firmato.10. Tali conclusioni trovano radici nelle precedenti pronunce diquesta Corte, opportunamente richiamate dalla ordinanza n.30102del 2018).10.1. In particolare, nella sentenza n. 21734 del 27/10/2016 siè affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilitàdi quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensionedei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva,poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno siapresumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsinelle successive registrazioni.Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio,l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale disospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nelregistro di contabilità al momento della sua sottoscrizione eripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro dicontabilità successivamente firmato; nell'ipotesi in cui, invece, lasospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, oin quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo19 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale diripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilitàsuccessivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanzaanche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicataall'Amministrazione mediante apposito atto scritto.Pertanto, se la riserva è, sin dall’origine illegittima, ma conimmediata rilevanza onerosa, l’appaltatore deve inserire la riservanello stesso verbale di sospensione lavori.11. Le medesime conclusioni sono riportate nell’altra pronunciarichiamata, ossia quella di cui al n. 7479 del 2017, per cui, ove lasospensione possa ritenersi illegittima e produttiva di danno sindall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stessoverbale di sospensione.Solo nella diversa ipotesi di sospensione, inizialmente legittima,ma protrattasi illegittimamente, è onere dell’appaltatore iscrivere latempestiva riserva non oltre il verbale di ripresa dei lavori (Cass.,sez. 1, 17/3/1982, n. 1728).12. Tra l’altro, anche l’ulteriore sentenza di questa Corte n.17083 del 24/6/2008, richiamata dall’ordinanza di questa Corte n.30102 del 2018, nell’inciso finale, («a meno che la potenzialitàdannosa della sospensione non si riveli o possa essere percepitasoltanto in un secondo momento»), si colloca nel medesimoorientamento interpretativo.Si precisa, in motivazione che «nell’eventualità che lasospensione possa essere illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deveinserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poiiscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilitàquando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi lariserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilitàsuccessivamente firmato».20 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Distinguendosi tale ipotesi dall’altra in cui «invece vuoi nel casoin cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanzaonerosa, giacché l’idoneità del fatto a produrre il conseguentepregiudizio esborso emerga soltanto all’atto della cessazione dellasospensione medesima, vuoi nel caso in cui quest’ultima,originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima,la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresadei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione èrimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilitàsuccessivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanzaanche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamentecomunicata l’amministrazione mediante apposito atto scritto».Resta fermo, dunque, il principio generale, applicabile siaall’ipotesi di sospensione legittima che di sospensione illegittima, percui sussiste l’onere di iscrivere la relativa riserva «nel momento incui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito,la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi oesborsi».13. La Corte d’appello, in sede di rinvio, quindi, si è pienamenteuniformata al principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione,tenendo conto del giudicato interno, nell’ambito del quale si eraritenuta la sospensione dei lavori, già dall’inizio, illegittima.Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la Corte dicassazione le aveva demandato la verifica della tempestività o menodella riserva, basandosi su taluni punti fermi: a) la sospensione deilavori era stata illegittima dall’inizio; b) nondimeno la riservaavrebbe dovuto essere iscritta già nel verbale di sospensione; c)potrebbe comunque essere tempestiva la riserva iscritta solosuccessivamente se la nocività della sospensione poteva esserepercepita soltanto in uno successivo momento.21 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ed è proprio questo l’accertamento effettuato dalla Corteterritoriale.Va verificato se l’appaltatore era in grado di percepire, sin dallasospensione iniziale, il danno potenziale che gliene sarebbe derivatoo meno.Per la Corte di merito, in sede di rinvio, con pieno accertamentomeritale, «dall’esame dei documenti relativi alla sospensione,emerge con chiarezza che all’epoca del verbale di sospensionel’appaltatore non era in grado di valutare la portata nociva della stasiimpostagli e che, per contro, essa poteva essere apprezzata solo almomento della ripresa».Con piena valutazione meritale la Corte territoriale ha dunqueaffermato che la sospensione era stata addirittura richiesta dallastessa EDILGAMMA, proprio «nella prospettiva di una ripresa brevedei lavori», sul presupposto quindi «che il fattore che ne stavaimpedendo la prosecuzione - costituito, essenzialmente e per tutti ifronti del cantiere, dalle esigenze connesse al persistente utilizzodella struttura da parte di degenti - sarebbe stato rimosso nell’arcodi poco tempo».Ciò risulterebbe ancora più credibile tenendosi conto che nelverbale di sospensione dei lavori del 7/4/1998, si rinviene in calce lariserva di EDILGAMMA, «a riprova che l’appaltatore era statoassolutamente tempestivo nell’apporre la sua riserva (già nel verbaledi sospensione), pur se, come ovvio, parametrato sui soli profili dinocività che, in quel momento, era ragionevole presumere».Al contrario - aggiunge la Corte d’appello - la soppressione erastata, imprevedibilmente, «molto più lunga ed è durata sino al22/2/1999, quasi un anno dopo; e immediatamente, nel Verbale diripresa dei lavori […] EDILGAMMA ha apposto riserva per lire1.160.000.000, poi in seguito esplicitata e dettagliata».22 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Trattandosi di una riserva che avrebbe impiegato un lassotemporale piuttosto breve, il vero motivo del contendere, alla datadi sospensione dei lavori del 7/4/1998, era esclusivamente «se la sidovesse retrodatare al 13/1/1998 meno».Di conseguenza, soggiunge la Corte d’appello «non si può checoncludere che solo in un secondo momento EDILGAMMA,constatando il prolungarsi abnorme della inerzia, potè apprezzare ilnocumento che andava patendo: il verbale di ripresa dei lavori, allora,costituisce il primo atto utile nel quale l’appaltatore fu in grado diapporre la sua riserva, dal momento che i profili di dannopreventivamente valutabili dall’imprenditore sono strettamentecorrelati alla durata del fermo dei lavori e che dunque la prognosiche su tale durata poteva ragionevolmente far EDILGAMMA il7/4/1998 era di una sospensione sensibilmente più breve di quellache invece fu».Per la Corte d’appello, dunque, EDILGAMMA non aveva alcunapossibilità di prevedere la reale durata, anche solo approssimativa,della sospensione; la revoca della delega da parte del Comune diragionevole pensare che la AUSL avesse avuto un tempo più cheadeguato per sgombrare i locali e che, dunque, una piccola dilazionesarebbe stata sufficiente».Non vi era dunque, un automatismo tra sospensione illegittimadei lavori ed apposizione immediata della riserva, dovendosi valutarecomunque se e in quale limite la nocività fosse subito percepibile, inbase a un criterio di ragionevolezza, da parte dell’appaltatore.14. Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestivitàdell’iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell’ordinedi sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei23 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026conseguenti danni devono distinguersi tre diverse ipotesi:1) se lasospensione è ab initio illegittima, con immediata percepibilità dellasua nocività, la riserva deve essere iscritta immediatamente nelverbale di sospensione dei lavori ed essere poi confermata nelregistro di contabilità finale; 2) se la sospensione era legittimaall’inizio e diventi illegittima solo successivamente, la riserva deveessere iscritta solo successivamente, nel verbale di ripresa dei lavori;3) se la sospensione – sia legittima che illegittima ab initio – nonpresenti immediata rilevanza onerosa, giacché l’idoneità del fatto aprodurre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltantoall’atto della cessazione della sospensione, la stessa deve essereiscritta solo successivamente, nel verbale di ripresa dei lavori».15. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025Il Presidente24 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3058/2021Numero sezionale 4491/2025Numero di raccolta generale 8731/2026Data pubblicazione 08/04/2026Marco Marulli25 RG n. 3058/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 08731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris