CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 46472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 di. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte inviate a mezzo pec, in data 23/09/2022, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 20/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della Edar s.r.I., dichiarata fallita in data 22/09/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendo la motivazione della sentenza impugnata basata sulla valutazione di tre fatture, casualmente rinvenute dal curatore ed oggetto di un procedimento civile del tutto estraneo alla procedura fallimentare, oltre che relative ad operazioni mai poste in essere tra la fallita e al [OSCURATO:SOCIETA].; né è stata data adeguata motivazione sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie in esame, mentre la cessione del ramo d'azienda risale ad epoca anteriore di circa quattro anni rispetto al momento in cui l'imputato aveva assunto la carica di amministratore, essendo stato egli, peraltro, un mero amministratore formale, come dallo stesso dichiarato, e, come tale, del tutto estraneo alla gestione della contabilità, non essendo stati approfonditi i rapporti tra l'imputato e l'amministratore di fatto, come richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 217 lege fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendo del tutto apodittica la motivazione circa la sussistenza del dolo specifico, del tutto indimostrato, con conseguente erronea qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata in quella di bancarotta semplice; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., essendo del tutto carente la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come risulta dalla motivazione delle sentenze di merito, che, trattandosi di doppia conforme, si integrano reciprocamente, il ricorrente era stato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 12/08/2014 sino alla data della dichiarazione di fallimento.Una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, il curatore non era riuscito a contattare il Moré, che non aveva mai consegnato la documentazione contabile della società, peraltro riconsegnata dal depositario delle scritture contabili, dott. [OSCURATO:PERSONA], l'anno successivo alla costituzione della società stessa. Il curatore fallimentare era poi stato contattato da un legale circa la pendenza di un contenzioso in sede civile, da cui era emerso che la fallita aveva emesso, tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2015, tre fatture nei confronti della MLP s.r.I., vantando, quindi, un credito di complessivi euro 910.000,00; la MLP s.r.I., inoltre, era risultata essere la società che, con medesimo oggetto sociale, operava all'interno del locali della fallita. Inoltre, all'esito del sequestro della documentazione contabile della società presso la commercialista [OSCURATO:PERSONA], era emersa la mancanza di buona parte della documentazione contabile, con particolare riferimento a quella successiva all'anno 2013. Infine, lo stesso imputato, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva ammesso di aver aderito alla richiesta di tale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto rinvenuto all'interno dei locali della [OSCURATO:SOCIETA]. già sede della fallita -, acconsentendo a ricoprire la carica di amministratore, pur avendo avuto percezione di una situazione poco chiara. Tanto premesso, risulta del tutto logico il percorso motivazionale della sentenza impugnata, che ha rilevato come l'assenza delle scritture contabili fosse strumentale a celare il rapporto tra la fallita e la MPL s.r.I., nei cui confronti era stata realizzata - come dimostrato dalle fatture in precedenza indicate - una locazione di attrezzature, una cessione di avviamento ed una somministrazione di personale; tali fatture, in ogni caso, non erano mai state pagate. Altrettanto logicamente è stata individuata la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, per sua stessa ammissione, della criticità della situazione economica in cui egli aveva assunto la carica, elemento rivelatore della sussistenza del dolo specifico, unitamente alla mancata consegna delle scritture contabili ed al loro mancato rinvenimento, nonostante la sussistenza di rapporti tra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650). Da tali elementi la Corte di merito ha tratto - con motivazione logicamente non censurabile - la sussistenza della prova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso la condotta di sottrazione o distruzione delle scritture contabili. Come noto, infatti, l'occultamento delle scritture contabili e la loro omessa tenuta integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fallimentare, sorretta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Orbene, nel caso di specie, tale contestazione risulta chiaramente formulata dal capo di imputazione ed è risultata chiara negli snodi processuali, che hanno consentito di verificare come la documentazione contabile successiva all'anno 2013 non fosse stata tenuta, ovvero non fosse stata consegnata, il che era risultato strettamente funzionale a celare la effettiva natura del rapporto tra la fallita e la MPL s.r.I., nonché di acquisire al patrimonio aziendale le somme dovute alla fallita dalla MPL s.r.I.. A ciò va aggiunto che lo stesso imputato, nel corso dell'esame reso in dibattimento, aveva ammesso che la situazione economica della società gli era apparsa critica sin dall'assunzione dell'incarico. Tanto premesso, e ribadita la funzione di garanzia che il legale rappresentante riveste in ambito societario, appare del tutto immune da censure logiche le conclusioni in tema di sussistenza del dolo specifico della fattispecie ascritta al ricorrente, risultando le argomentazioni contenute in ricorso come mere critiche involgenti la ricostruzione del fatto. Altrettanto logicamente ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte, quindi, è stata individuata la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, per sua stessa ammissione, della criticità della situazione economica in cui egli aveva assunto la carica, elemento rivelatore della sussistenza del dolo specifico, unitamente alla mancata consegna delle scritture contabili ed al loro mancato rinvenimento, nonostante la sussistenza di rapporti tra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650). Tale ricostruzione implica, all'evidenza, la totale inconfigurabilità, nel caso in esame della fattispecie di bancarotta documentale semplice, ai sensi dell'ad 217 legge fallimentare. Altrettanto logica ed incensurabile risulta la motivazione circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche fondata sull'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neanche individuati dalla difesa, con conseguente genericità del ricorso sul punto. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,