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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16357/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Giovannino IANNAZZO, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria, le circostanze per cui le prime condotte estorsive ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (giudicate con la prima sentenza) vennero commesse da IANNAZZO negli anni 1994- 1995, spendendo la fama criminale di componente della famiglia mafiosa omonima, operante nella zona di Sambiase, mentre i fatti successivi (giudicati con la seconda sentenza), posti in essere a distanza di dieci anni, rappresentarono l'attuazione di un programma associativo molto più vasto, messo a punto da una diversa e composita associazione mafiosa, costituita al suo interno da tre diverse cosche (IANNAZZO-DAPONTE-CANNIZZARO) e la cui concreta operatività era stata puntualmente ricostruita a partire dall'anno 2003; che, in sintesi, si trattava di fatti non solo posti in essere in epoche lontanissime e in seno ad organizzazioni mafiose strutturalmente e soggettivamente diverse, ma anche in attuazione di due diversi programmi associativi: il primo, imperniato sul classico sistema della "tangente"; il secondo, finalizzato ad infiltrare il tessuto economico della società mediante la creazione e la operatività di imprese mafiose gestite direttamente da sodali, i quali rappresentavano "l'ala imprenditoriale del gruppo"; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge (artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.) e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la circostanza per cui la collaborazione tra la cosca IANNAZZO, da un lato, e le cosche CANNIZZARO-DAPONTE, dall'altro, risaliva alla fine degli anni '90, sicché la nascita dalla cosca confederata IANNAZZO-CANNIZZARO-DAPONTE non poteva essere assunta come dato ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione invocato; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, sia perché esprimente censure che propongono una integrale, inammissibile, rivalutazione alternativa delle emergenze processuali; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in relazione ai reati giudicati con le due sentenze ivi elencate, è stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Giovannino IANNAZZO, per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso; osservato, in particolare: che il giudice adito ha evidenziato, quali elementi ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria, le circostanze per cui le prime condotte estorsive ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (giudicate con la prima sentenza) vennero commesse da IANNAZZO negli anni 1994- 1995, spendendo la fama criminale di componente della famiglia mafiosa omonima, operante nella zona di Sambiase, mentre i fatti successivi (giudicati con la seconda sentenza), posti in essere a distanza di dieci anni, rappresentarono l'attuazione di un programma associativo molto più vasto, messo a punto da una diversa e composita associazione mafiosa, costituita al suo interno da tre diverse cosche (IANNAZZO-DAPONTE-CANNIZZARO) e la cui concreta operatività era stata puntualmente ricostruita a partire dall'anno 2003; che, in sintesi, si trattava di fatti non solo posti in essere in epoche lontanissime e in seno ad organizzazioni mafiose strutturalmente e soggettivamente diverse, ma anche in attuazione di due diversi programmi associativi: il primo, imperniato sul classico sistema della "tangente"; il secondo, finalizzato ad infiltrare il tessuto economico della società mediante la creazione e la operatività di imprese mafiose gestite direttamente da sodali, i quali rappresentavano "l'ala imprenditoriale del gruppo"; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge (artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.) e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la circostanza per cui la collaborazione tra la cosca IANNAZZO, da un lato, e le cosche CANNIZZARO-DAPONTE, dall'altro, risaliva alla fine degli anni '90, sicché la nascita dalla cosca confederata IANNAZZO-CANNIZZARO-DAPONTE non poteva essere assunta come dato ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione invocato; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, sia perché esprimente censure che propongono una integrale, inammissibile, rivalutazione alternativa delle emergenze processuali; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
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