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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10457/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 66) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti al merito, ed in particolare alla valutazione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In proposito, il motivo dedotto reitera la stessa censura in ordine alla quale la Corte territoriale ha già offerto una risposta congrua e non manifestamente illogica, negando l'invocato beneficio sulla scorta di una precedente condanna per fatto analogo, di una denuncia per truffa del 16.7.2019, delle condizioni di vita attuale dell'imputata (priva di lavoro), della recente espiazione della pena e di una buona capacità a delinquere, tutti elementi che hanno ragionevolmente fondato una prognosi negativa di astensione dal delinquere nei confronti della Stanescu.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.111.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] lampi D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 66) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti al merito, ed in particolare alla valutazione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In proposito, il motivo dedotto reitera la stessa censura in ordine alla quale la Corte territoriale ha già offerto una risposta congrua e non manifestamente illogica, negando l'invocato beneficio sulla scorta di una precedente condanna per fatto analogo, di una denuncia per truffa del 16.7.2019, delle condizioni di vita attuale dell'imputata (priva di lavoro), della recente espiazione della pena e di una buona capacità a delinquere, tutti elementi che hanno ragionevolmente fondato una prognosi negativa di astensione dal delinquere nei confronti della Stanescu. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] lampi D
Sentenza Cassazione n. 10457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris