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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21441/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/9/2021 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 settembre 2021 il giudice monocratico del Tribunale di Cremona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni aggravate (artt. 81, comma 1, 582-585 in rel. all'art. 576 nn. 1, 5 -bis, 61 n. 2, cod. pen.), fatti commessi in Crema, il 24 settembre 2021 con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Il giudice ha ritenuto corretta la determinazione della pena convenuta tra le parti e determinata, quanto alla pena base per il reato di resistenza, in quella di anni uno di reclusione; pena aumentata ad anni uno e mesi otto di reclusione per la recidiva e nella misura di mesi quattro di reclusione per la continuazione con il reato di lesioni.

2. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia denunciando l'illegalità della pena applicata all'imputata, vizio che rende proponibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione.

Rileva che tenuto conto della recidiva reiterata, che ha comportato l'applicazione del correlativo aumento di pena, l'aumento di pena per la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen., non avrebbe potuto essere inferiore a mesi sei e giorni venti di reclusione, corrispondente ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché la statuizione di annullamento, che involge parti entrate nell'accordo, travolge l'intera sentenza.

L art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, fermi restando i limiti previsti dal comma 3, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4 cod. pen., l'aumento di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, pena che deve individuarsi in quella concretamente inflitta e quindi comprensiva dell'aumento per la recidiva e con la precisazione che l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi riferito alla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti (Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055).

Come ben evidenziato dal ricorrente la pena convenuta — e applicata - tra l'imputata e il Pubblico Ministero non corrisponde alla misura di un terzo ma è inferiore, e tale computo integra non una mera violazione di legge (che, come noto, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione in relazione alla sentenza di applicazione pena) ma una pena illegale, per la quale, viceversa, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875).

Nel quadro della precisazione della nozione di pena illegale tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717; n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750), nozione tradizionalmente ricondotta ai casi di determinazione della pena in violazione del minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen. o alla determinazione di pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione, nella sentenza della Sesta Sezione si è affermato che la legalità della pena, nel caso di reato continuato, è da rapportare all'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 81 cod. pen., fermo restando il rispetto della proporzionalità sanzionatoria dei singoli reati.

Si è osservato, in particolare, che "allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di redutio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti" e che la determinazione della pena implica l'individuazione degli indicatori astratti che, nel caso di reato continuato, in cui i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria in vista dell'irrogazione di una pena unitaria, comportano che la pena, per essere legale, deve rispettare sia un limite interno, corrispondente al multiplo della pena-base, che limiti esterni tra i quali quello previsto dall'art. 81, comma 3, cod. pen. (in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati) e, per quanto di interesse diretta in questa sede, quello previsto dal comma quarto dell'art. 81 cod. pen., riguardante il minimo di esso, pari ad un terzo, nel caso di recidiva reiterata.

In questo caso, infatti, la pena per i reati satelliti, complessivamente considerata, può concorrere ab extemo, rispetto alla pena base, alla determinazione della pena complessiva solo in quanto sia salvaguardato il canone a tal fine specificamente previsto, che opera quale indicatore astratto, e nel rispetto del quale interviene il concreto calcolo della pena irrogabile nel caso concreto, e che, come anticipato, non è stato rispettato nella vicenda in esame.

In conseguenza dell'annullamento, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/9/2021 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2021 il giudice monocratico del Tribunale di Cremona ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni aggravate (artt. 81, comma 1, 582-585 in rel. all'art. 576 nn. 1, 5 -bis, 61 n. 2, cod. pen.), fatti commessi in Crema, il 24 settembre 2021 con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Il giudice ha ritenuto corretta la determinazione della pena convenuta tra le parti e determinata, quanto alla pena base per il reato di resistenza, in quella di anni uno di reclusione; pena aumentata ad anni uno e mesi otto di reclusione per la recidiva e nella misura di mesi quattro di reclusione per la continuazione con il reato di lesioni. 2. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia denunciando l'illegalità della pena applicata all'imputata, vizio che rende proponibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione. Rileva che tenuto conto della recidiva reiterata, che ha comportato l'applicazione del correlativo aumento di pena, l'aumento di pena per la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen., non avrebbe potuto essere inferiore a mesi sei e giorni venti di reclusione, corrispondente ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché la statuizione di annullamento, che involge parti entrate nell'accordo, travolge l'intera sentenza. L art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che, fermi restando i limiti previsti dal comma 3, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4 cod. pen., l'aumento di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, pena che deve individuarsi in quella concretamente inflitta e quindi comprensiva dell'aumento per la recidiva e con la precisazione che l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi riferito alla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti (Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055). Come ben evidenziato dal ricorrente la pena convenuta — e applicata - tra l'imputata e il Pubblico Ministero non corrisponde alla misura di un terzo ma è inferiore, e tale computo integra non una mera violazione di legge (che, come noto, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione in relazione alla sentenza di applicazione pena) ma una pena illegale, per la quale, viceversa, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875). Nel quadro della precisazione della nozione di pena illegale tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717; n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750), nozione tradizionalmente ricondotta ai casi di determinazione della pena in violazione del minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen. o alla determinazione di pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione, nella sentenza della Sesta Sezione si è affermato che la legalità della pena, nel caso di reato continuato, è da rapportare all'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 81 cod. pen., fermo restando il rispetto della proporzionalità sanzionatoria dei singoli reati. Si è osservato, in particolare, che "allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di redutio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti" e che la determinazione della pena implica l'individuazione degli indicatori astratti che, nel caso di reato continuato, in cui i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria in vista dell'irrogazione di una pena unitaria, comportano che la pena, per essere legale, deve rispettare sia un limite interno, corrispondente al multiplo della pena-base, che limiti esterni tra i quali quello previsto dall'art. 81, comma 3, cod. pen. (in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati) e, per quanto di interesse diretta in questa sede, quello previsto dal comma quarto dell'art. 81 cod. pen., riguardante il minimo di esso, pari ad un terzo, nel caso di recidiva reiterata. In questo caso, infatti, la pena per i reati satelliti, complessivamente considerata, può concorrere ab extemo, rispetto alla pena base, alla determinazione della pena complessiva solo in quanto sia salvaguardato il canone a tal fine specificamente previsto, che opera quale indicatore astratto, e nel rispetto del quale interviene il concreto calcolo della pena irrogabile nel caso concreto, e che, come anticipato, non è stato rispettato nella vicenda in esame. In conseguenza dell'annullamento, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso. Così deciso il 11
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