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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12881/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -BADR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 27/10/2020, in accoglimento dell'appello proposto dal RG avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza in data 14/04/2017 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentato furto aggravato di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via, riqualificava la condotta contestata quale ipotesi di danneggiamento aggravato e condannava l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato il quale, con un unico motivo, lamenta violazione di legge per avere la corte territoriale pronunziato sentenza di condanna su appello del P.G. senza procedere alla rinnovazione

1. istruttoria indispensabile pur in ipotesi di giudizio abbreviato.

3. Il ricorso è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate.

4. Rileva la Corte che, in tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 341-bis cod.pen., aveva ritenuto che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di più persone, desumendo ciò dalla descrizione contenuta nel medesimo verbale redatto dalla polizia municipale sulla cui base il giudice di primo grado aveva escluso che i presenti avessero percepito le offese, conseguentemente derubricando la condotta in quella di ingiuria, dichiarata improcedibile per mancanza di querela). (Sez. 6, Sentenza n. 12397 del 27/02/2018 Ud. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272545 -01.

Nel caso in esame la corte territoriale, per come è dato evincere dal tenore del capo di imputazione e della disaminar delle complessive emergenze istruttorie siè limitata a qualificare i fatti per come risultanti dal medesimo capo di imputazione e per come ammessi dallo stesso imputato (il quale, nel corso del giudizio di primo grado, aveva espressamente confermato di avere volontariamente danneggiato il lunotto posteriore dell' autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],parcheggiata sulla pubblica via,in un momento d' ira legato ad un dissidio familiare), fatti inquadrabili certamente, esclusa la più grave ipotesi di tentato furto aggravato, ai sensi dell'art. 635 comma II n.1. in relazione all' art. 625 n. 7) c.p. sussistendone tutti gli elementi costitutivi.

Non può, del resto, sottacersi che nel ricorso la medesima difesa non ha cenno alcuno ad una diversa valutazione di prove dichiarative da parte della corte di appello, da ciò derivando la manifesta infondatezza della censura proposta che non tiene conto del chiaro disposto normativo di cui all' art. 603 comma 3 bis c.p.p. che prevede l' obbligo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa".

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 Febbraio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -BADR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 27/10/2020, in accoglimento dell'appello proposto dal RG avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza in data 14/04/2017 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentato furto aggravato di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via, riqualificava la condotta contestata quale ipotesi di danneggiamento aggravato e condannava l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato il quale, con un unico motivo, lamenta violazione di legge per avere la corte territoriale pronunziato sentenza di condanna su appello del P.G. senza procedere alla rinnovazione 1. istruttoria indispensabile pur in ipotesi di giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate. 4. Rileva la Corte che, in tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 341-bis cod.pen., aveva ritenuto che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di più persone, desumendo ciò dalla descrizione contenuta nel medesimo verbale redatto dalla polizia municipale sulla cui base il giudice di primo grado aveva escluso che i presenti avessero percepito le offese, conseguentemente derubricando la condotta in quella di ingiuria, dichiarata improcedibile per mancanza di querela). (Sez. 6, Sentenza n. 12397 del 27/02/2018 Ud. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272545 -01. Nel caso in esame la corte territoriale, per come è dato evincere dal tenore del capo di imputazione e della disaminar delle complessive emergenze istruttorie siè limitata a qualificare i fatti per come risultanti dal medesimo capo di imputazione e per come ammessi dallo stesso imputato (il quale, nel corso del giudizio di primo grado, aveva espressamente confermato di avere volontariamente danneggiato il lunotto posteriore dell' autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],parcheggiata sulla pubblica via,in un momento d' ira legato ad un dissidio familiare), fatti inquadrabili certamente, esclusa la più grave ipotesi di tentato furto aggravato, ai sensi dell'art. 635 comma II n.1. in relazione all' art. 625 n. 7) c.p. sussistendone tutti gli elementi costitutivi. Non può, del resto, sottacersi che nel ricorso la medesima difesa non ha cenno alcuno ad una diversa valutazione di prove dichiarative da parte della corte di appello, da ciò derivando la manifesta infondatezza della censura proposta che non tiene conto del chiaro disposto normativo di cui all' art. 603 comma 3 bis c.p.p. che prevede l' obbligo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa". 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 10 Febbraio 2022 Il C
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