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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1968

Cassazione n. 10582/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Caltagirone, in riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di percosse e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] per difetto originario della condizione di procedibilità e, per l'effetto, ha revocato le statuizioni civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che, in applicazione del principio generale secondo cui incombe su chi solleva un'eccezione l'onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento della stessa (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329), la parte civile ricorrente, avuto riguardo a quanto rilevato nella sentenza impugnata circa la mancata produzione della querela — non presente nel fascicolo per il dibattimento - ad opera delle parti interessate, nonostante lo specifico motivo d'appello in ordine al difetto originario di essa e la mancanza negli atti di parte di qualsivoglia riferimento ad essa (pag. 2, sentenza impugnata), nel dolersi del mancato adempimento da parte del Tribunale del dovere di acquisirla officiosainente (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Rv. 272849) avrebbe dovuto dimostrarne l'esistenza, allegandola al ricorso; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla LAA4 AmIliAt1~4lniZ#

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Caltagirone, in riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di percosse e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] per difetto originario della condizione di procedibilità e, per l'effetto, ha revocato le statuizioni civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che, in applicazione del principio generale secondo cui incombe su chi solleva un'eccezione l'onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento della stessa (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329), la parte civile ricorrente, avuto riguardo a quanto rilevato nella sentenza impugnata circa la mancata produzione della querela — non presente nel fascicolo per il dibattimento - ad opera delle parti interessate, nonostante lo specifico motivo d'appello in ordine al difetto originario di essa e la mancanza negli atti di parte di qualsivoglia riferimento ad essa (pag. 2, sentenza impugnata), nel dolersi del mancato adempimento da parte del Tribunale del dovere di acquisirla officiosainente (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Rv. 272849) avrebbe dovuto dimostrarne l'esistenza, allegandola al ricorso; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla LAA4 AmIliAt1~4lniZ#
Sentenza Cassazione n. 10582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris