Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07191/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiec:lendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia con sentenza del 23 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Cremona il 12 luglio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputata responsabile di due reati di furto consumato, aggravato dalla destrezza, con oggetto orologi marca Rolex che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indossavano, fatti commessi, rispettivamente, il 17 marzo 2016 (capo A) ed il 17 giugno 2016 (capo B), in conseguenza condannandola, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione applicata per fatti già in giudicato, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al primo motivo di appello con oggetto la richiesta di assoluzione per entrambi i reati.

Rammentato che la Corte territoriale ha ritenuto carente l'aspetto della specificità, richiama la necessità di valutare con minore rigore le impugnazioni di merito rispetto a quelle di legittimità, essendo l'appello un mezzo di impugnazione "a critica libera".

Sottolinea inoltre avere la Difesa nell'appello sottolineato che la sola prova esistente, cioè la individuazione fotografica, fosse sfornita di attendibilità e che non si era valutata la coerenza e la credibilità degli autori delle dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al secondo motivo di appello con il quale si richiedevano le attenuanti generiche ed un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, con contenimento della pena nel minimo edittale.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 14 agosto 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come già puntualmente evidenziato con memoria scritta della Difesa datata 9 febbraio 2023 ed inviata il giorno seguente per l'udienza in appello del 28 febbraio 2023, mancano nel fascicolo processuale le querele delle persone offese di furto.2.

Essendo entrato in vigore, dopo la proroga, il decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021, ossia il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte, devono necessariamente annullarsi senza rinvio entrambe le sentenze di merito, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.

3. Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati a lei ascritti non sono procedibili per mancanza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiec:lendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia con sentenza del 23 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Cremona il 12 luglio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputata responsabile di due reati di furto consumato, aggravato dalla destrezza, con oggetto orologi marca Rolex che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indossavano, fatti commessi, rispettivamente, il 17 marzo 2016 (capo A) ed il 17 giugno 2016 (capo B), in conseguenza condannandola, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione applicata per fatti già in giudicato, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al primo motivo di appello con oggetto la richiesta di assoluzione per entrambi i reati. Rammentato che la Corte territoriale ha ritenuto carente l'aspetto della specificità, richiama la necessità di valutare con minore rigore le impugnazioni di merito rispetto a quelle di legittimità, essendo l'appello un mezzo di impugnazione "a critica libera". Sottolinea inoltre avere la Difesa nell'appello sottolineato che la sola prova esistente, cioè la individuazione fotografica, fosse sfornita di attendibilità e che non si era valutata la coerenza e la credibilità degli autori delle dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al secondo motivo di appello con il quale si richiedevano le attenuanti generiche ed un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, con contenimento della pena nel minimo edittale. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 14 agosto 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come già puntualmente evidenziato con memoria scritta della Difesa datata 9 febbraio 2023 ed inviata il giorno seguente per l'udienza in appello del 28 febbraio 2023, mancano nel fascicolo processuale le querele delle persone offese di furto.2. Essendo entrato in vigore, dopo la proroga, il decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021, ossia il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte, devono necessariamente annullarsi senza rinvio entrambe le sentenze di merito, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità. 3. Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati a lei ascritti non sono procedibili per mancanza d
Sentenza Cassazione n. 07191/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris