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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14528/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • : D -treFterii-~.%nre Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugna:o, la Corte di appello di Roma, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis coc proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Maurizio con l'[OSCURATO:PERSONA] lamentando la mancata motivazione del provvedimento impugnato in punto qualificazione giuridica.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Questa Corte h 3 infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi d censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di nammissibilità de plano.

Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valuta -si con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o a vizi attinenti ad elementi circostanziali (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del ( 9/09/2020 Rv. 279788 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in € 3000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci • in Roma, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • : D -treFterii-~.%nre Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugna:o, la Corte di appello di Roma, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis coc proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Maurizio con l'[OSCURATO:PERSONA] lamentando la mancata motivazione del provvedimento impugnato in punto qualificazione giuridica. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte h 3 infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi d censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di nammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valuta -si con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o a vizi attinenti ad elementi circostanziali (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del ( 9/09/2020 Rv. 279788 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in € 3000,00. Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci • in Roma, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore Il
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