Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 settembre 2017

Cassazione n. 25426/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26569/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 643/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il05/09/2017, R.G.N. 75/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RITENUTO che: con la sentenza n. 643/2017, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (pensionato di vecchiaia dal primo gennaio 2005) tesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'art. 10 Regolamento della Cassa, comma 8, approvato con D.I. 14 luglio 2004, nella parte in cui introduceva, ai fini del calcolo della quota che si continua a calcolare secondo il modello reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa, in contrasto con la normativa in vigore al momento della maturazione del diritto; con condanna della Cassa a riliquidare in favore del ricorrente la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31/12/2003 sulla base della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento suddetto ed a corrispondere gli arretrati dovuti oltre accessori; a fondamento della pronuncia la Corte d'Appello richiamava la sentenza n. 6701/2016 con cui questa Corte di Cassazione aveva affermato che il d.lgs. n. 509 del 1994 e la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, pur avendo conferito alla Cassa poteri riguardanti i criteri di determinazione della misura del trattamento pensionistico (salvo il pro rata), non avevano attribuito alla stessa Cassa il potere di incidere sulla disciplina contributiva e delle prestazioni e pertanto sui requisiti per l'accesso alle pensioni, salvo i poteri già previsti in base alla normativa preesistente; avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] affidando le proprie censure ad un motivo illustrato da memoria; resiste con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con l’unico motivo di ricorso, la CNPADC lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, in relazione anche al citato art. 1, successivi commi n. 17 e n. 18; erronea interpretazione ed applicazione del principio del pro rata (ex art. 360 c.p.c., n. 3) atteso il diritto delle Casse di stabilire diverse determinazioni dei trattamenti pensionistici. il motivo di ricorso è infondato; sotto il profilo fattuale non è contestato che l'intimato abbia maturato il diritto a pensione con decorrenza ante gennaio del 2007; occorre pertanto applicare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 20235/2010, n. 13607/2012, n. 14/2015; Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 24/10/2018), n.27028) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare - in funzione dell'obbiet tivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati; è stato inoltre ribadito dalle Sez.

Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale, pure qui sollevate, con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Cassa e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L.n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 5200,00di cui Euro 5000 ,00 per compensi professionalied Euro 200,00 per esborsi , oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26569/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 643/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il05/09/2017, R.G.N. 75/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO che: con la sentenza n. 643/2017, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (pensionato di vecchiaia dal primo gennaio 2005) tesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'art. 10 Regolamento della Cassa, comma 8, approvato con D.I. 14 luglio 2004, nella parte in cui introduceva, ai fini del calcolo della quota che si continua a calcolare secondo il modello reddituale, un sistema di incremento del numero degli anni da porre a base di computo della quota stessa, in contrasto con la normativa in vigore al momento della maturazione del diritto; con condanna della Cassa a riliquidare in favore del ricorrente la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31/12/2003 sulla base della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento suddetto ed a corrispondere gli arretrati dovuti oltre accessori; a fondamento della pronuncia la Corte d'Appello richiamava la sentenza n. 6701/2016 con cui questa Corte di Cassazione aveva affermato che il d.lgs. n. 509 del 1994 e la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, pur avendo conferito alla Cassa poteri riguardanti i criteri di determinazione della misura del trattamento pensionistico (salvo il pro rata), non avevano attribuito alla stessa Cassa il potere di incidere sulla disciplina contributiva e delle prestazioni e pertanto sui requisiti per l'accesso alle pensioni, salvo i poteri già previsti in base alla normativa preesistente; avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] affidando le proprie censure ad un motivo illustrato da memoria; resiste con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA]; chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con l’unico motivo di ricorso, la CNPADC lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, in relazione anche al citato art. 1, successivi commi n. 17 e n. 18; erronea interpretazione ed applicazione del principio del pro rata (ex art. 360 c.p.c., n. 3) atteso il diritto delle Casse di stabilire diverse determinazioni dei trattamenti pensionistici. il motivo di ricorso è infondato; sotto il profilo fattuale non è contestato che l'intimato abbia maturato il diritto a pensione con decorrenza ante gennaio del 2007; occorre pertanto applicare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 20235/2010, n. 13607/2012, n. 14/2015; Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 24/10/2018), n.27028) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare - in funzione dell'obbiet tivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati; è stato inoltre ribadito dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale, pure qui sollevate, con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Cassa e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L.n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 5200,00di cui Euro 5000 ,00 per compensi professionalied Euro 200,00 per esborsi , oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
Sentenza Cassazione n. 25426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris