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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48208/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni rese per iscritto dal difensore del ricorrente, avv.

V. Operamolla; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 125 d.p.r. n. 115/2002 e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa.

Pertanto, nei due gradi di merito il Torelli è stato giudicato responsabile di aver omesso di comunicare le variazioni di reddito verificatasi nell'anno 2011 nonostante esse determinassero il superamento della soglia prevista per godere del patrocinio a spese dell'erario, che era stato disposto in suo favore nel 2008.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 79, co. 1 lett. d) e agli artt. 95 e 125 d.p.r. n. 115/2002.

La Corte di appello ha affermato che non vi è prova che il processo a carico del Torelli fosse stato definito con sentenza passata in giudicato nel 2010 e pertanto ha concluso per la sussistenza del reato di cui trattasi.

In tal modo ha però posto a carico dell'imputato anziché dell'accusa l'onere di provare un elemento costitutivo del reato.

In difetto di prova della pendenza del processo al tempo della variazione reddituale rilevante non può dirsi provata un'omessa comunicazione.

Poiché nel caso di specie erano stati smarriti dal fascicolo processuale alcuni atti rilevanti, la Corte di appello ha posto a carico dell'imputato gli effetti di tale smarrimento.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Poiché la data di consumazione del reato di cui trattasi è il 30.1.2012, non vale ad integrare la recidiva infraquinquennale il reato di cui alla sentenza di patteggiamento del 10.3.2006, peraltro estinta prima della commissione del reato che qui occupa.

Quanto alla reiterazione, il Torelli è stato condannato nel 1992, nel 1993 e poi nel 2000 e non vi è correlazione tra i relativi fatti e quelli di cui al presente giudizio.

Da ciò consegue l'apparenza della motivazione sul punto resa dalla Corte di appello.

Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, nonché la nullità del decreto che dispone il giudizio.

A decorrere dal 10.12.2013 il Torelli è stato dichiarato irreperibile e quindi avrebbe dovuto ricevere le notifiche degli atti processuali secondo la disciplina prevista per gli irreperibili.

Egli non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

Eccepita la circostanza alla Corte di appello, questa ha rigettato l'eccezione con motivazione apparente e che viola la legge ritenendo che ricorra una nullità relativa; all'inverso, mancando la prova della notifica si deve ritenere che questa sia stata del tutto omessa e quindi vi è nullità assoluta.

Riguardo al decreto di citazione a giudizio, la notifica ricevuta a mani dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è nulla perché non rispettato il termine a comparire.

L'eccezione proposta al riguardo è stata rigettata dalla Corte di appello ritenendo regolare ed utile la notifica fatta in preceden2:a a mani del figlio del Torelli perché erronea la dichiarazione di irreperibilità.

In ciò la violazione di legge, avendo la Corte di appello ritenuto che un imputato irreperibile possa ricevere la notifica degli atti giudiziari presso l'abitazione del figlio in via F.11i Cervi n. 2, in Corato.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, secondo le previsioni della disciplina emergenziale.

Il Procuratore generale, nella persona della dr.ssa L. Giorgio, ha depositato le proprie conclusioni chiedendo l'assoluzione del Torelli perché il fatto non sussiste.

Ha depositato memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Assume valore pregiudiziale il motivo di natura processuale.

Esso è infondato.

Con riferimento alle conseguenze della omissione della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminare la giurisprudenza di legittimità ha assunto indirizzi non coincidenti, avendo affermato in talune decisioni che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ove omessa la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché ciò implica una lesione del diritto di difesa; si tratta di nullità inquadrabile tra quelle "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475).

In altre si è formulato il principio per il quale la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena dii decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Rv. 262104).

In questa sede non assume rilievo la soluzione del contrasto, che è esteso ad un maggior numero di pronunce, perché anc:he a condividere l'orientamento più rigoroso nel caso di specie la conclusione è in ogni caso la decadenza dell'imputato dal diritto di far valere la nullità, poiché non è dubitato neppure dal ricorrente quel che la Corte di appello espressamente scrive, ovvero che l'eccezione venne proposta per la prima volta con l'atto di appello.

Quanto alla notifica dell'avviso per l'udienza preliminare, la Corte di appello ha dato atto che dal verbale dell'udienza emerge che il giudic:e aveva constatato che l'imputato aveva ricevuto personalmente tale avviso.

Sicchè, non è rispondente al dato processuale che la Corte di appello si sia limitata a prendere atto dell'attestazione della regolarità della notifica fatta dal primo giudice, pur mancando la documentazione della notifica dal fascicolo.

Il verbale dell'udienza preliminare fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (così, tra le altre, Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 274796).

La circostanza che il giudice aveva constatato che l'avviso era stato consegnato personalmente al Torelli, attestata dal verbale, può essere superata solo attraverso l'accertamento della falsità del verbale.

Che dopo il 10.12.2013 il Torelli dovesse ricevere le notifiche nelle forme previste per gli irreperibili è assunto manifestamente infondato perché a tale data risulta che egli non era più reperibile per il Comune di Sant'Elpidio, dove era stato sino ad allora residente; non certo che egli sia stato dichiarato irreperibile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.

Di converso, la Corte di appello ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni per le quali ha ritenuto accertato che il Torelli si fosse materialmente trasferito in Corato, nell'abitazione in cui il figlio, dichiaratosi convivente, ricevette per lui la notifica del decreto che dispone il giudizio.

Notifica che quindi deve essere ritenuta regolare e che determina la infondatezza del motivo in esame anche a prescindere dal rilievo della decadenza dell'imputato dal diritto di eccepire la nullità per il mancato rispetto del termine di comparizione - in relazione a successiva notifica inutilmente disposta successivamente a quella ora menzionata - per non averlo fatto nel corso del giudizio di primo grado.

2. Ritenuto, quindi, che il giudizio si è svolto nel rispetto del diritto di difesa dell'imputato, il motivo che attiene alla insussistenza del reato è fondato.

L'art. 79, co. 1 lett. d) d.p.r. n. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente".

Pertanto, da un canto l'obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito; dall'altro, le variazioni reddituali che devono essere comunicate sono quelle che, rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito, si sono verificate nell'anno precedente.Il legislatore, quindi, non pretende che la variazione di reddito venga comunicata non appena si determina il fattore incidente sul reddito; posto che la variazione del reddito può essere stimata solo quando sia 1:erminato l'anno di riferimento, l'obbligo di comunicazione si attualizza alla scadenza dell'anno di imposta.

Inoltre, la norma indica il termine ultimo entro il quale deve farsi la comunicazione: trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione.

La dilazione annuale ha chiaramente il senso di rendere concretamente possibile attendere l'esaurimento dell'anno di imposta (Sez. 4, n. 18195 del 10.1.2013, dep. 19.4.2013, Girgi, rv. 255220).

Pertanto, in assenza di una precedente comunicazione e del decorso dell'anno dalla presentazione dell'istanza deve ritenersi che allo scadere del trentesimo giorno dalla chiusura dell'anno di imposta la omissione si perfezioni, risultando un post factum non punibile il suo protrarsi (cfr. Sez. 4, n. 6488 del 22/03/1995 - dep. 03/06/1995, Simontitti, Rv. 201528).

Ed allora, poiché nel caso di specie la variazione reddituale era relativa all'anno di imposta 2011, il reato si è consumato il 1.2.2012.

Pertanto, coglie il segno il ricorrente quando afferma che l'obbligo di comunicare una variazione reddituale conducente al superamento del limite di reddito previsto per il godimento del beneficio di cui trattasi sussiste sin quando il procedimento per il quale si è stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato non si sia concluso con sentenza passata in giudicato.

Ne consegue che tale circostanza costituisce un elemento della fattispecie incriminatrice che deve essere provata dall'accusa.

L'assenza di prova sul punto non può tradursi in un onere dell'imputato, che del tutto legittimamente può assumere un comportamento processuale passivo, onde far emergere la mancata integrazione di tutti i presupposti del giudizio di responsabilità penale.

Detto altrimenti, non è sufficiente la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza ma occorre la prova positiva della pendenza del processo al 30.1.2012.

Va quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata che, tuttavia, deve essere con rinvio al giudice di merito.

Infatti, il ricorrente ha ritenuto di poter dare la prova del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento nel quale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato allegando al ricorso una copia del documento sul quale è apposta l'attestazione della data della irrevocabilità.

Si tratta, tuttavia, di una copia priva dell'attestazione di conformità all'originale.

Ciò determina la necessità di un annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, essendo necessario svolgere accertamenti di merito che esulano dai poteri di questa Corte. ,- P.Q.

M .

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni rese per iscritto dal difensore del ricorrente, avv. V. Operamolla; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 125 d.p.r. n. 115/2002 e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa. Pertanto, nei due gradi di merito il Torelli è stato giudicato responsabile di aver omesso di comunicare le variazioni di reddito verificatasi nell'anno 2011 nonostante esse determinassero il superamento della soglia prevista per godere del patrocinio a spese dell'erario, che era stato disposto in suo favore nel 2008. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 79, co. 1 lett. d) e agli artt. 95 e 125 d.p.r. n. 115/2002. La Corte di appello ha affermato che non vi è prova che il processo a carico del Torelli fosse stato definito con sentenza passata in giudicato nel 2010 e pertanto ha concluso per la sussistenza del reato di cui trattasi. In tal modo ha però posto a carico dell'imputato anziché dell'accusa l'onere di provare un elemento costitutivo del reato. In difetto di prova della pendenza del processo al tempo della variazione reddituale rilevante non può dirsi provata un'omessa comunicazione. Poiché nel caso di specie erano stati smarriti dal fascicolo processuale alcuni atti rilevanti, la Corte di appello ha posto a carico dell'imputato gli effetti di tale smarrimento. Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale. Poiché la data di consumazione del reato di cui trattasi è il 30.1.2012, non vale ad integrare la recidiva infraquinquennale il reato di cui alla sentenza di patteggiamento del 10.3.2006, peraltro estinta prima della commissione del reato che qui occupa. Quanto alla reiterazione, il Torelli è stato condannato nel 1992, nel 1993 e poi nel 2000 e non vi è correlazione tra i relativi fatti e quelli di cui al presente giudizio. Da ciò consegue l'apparenza della motivazione sul punto resa dalla Corte di appello. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, nonché la nullità del decreto che dispone il giudizio. A decorrere dal 10.12.2013 il Torelli è stato dichiarato irreperibile e quindi avrebbe dovuto ricevere le notifiche degli atti processuali secondo la disciplina prevista per gli irreperibili. Egli non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Eccepita la circostanza alla Corte di appello, questa ha rigettato l'eccezione con motivazione apparente e che viola la legge ritenendo che ricorra una nullità relativa; all'inverso, mancando la prova della notifica si deve ritenere che questa sia stata del tutto omessa e quindi vi è nullità assoluta. Riguardo al decreto di citazione a giudizio, la notifica ricevuta a mani dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è nulla perché non rispettato il termine a comparire. L'eccezione proposta al riguardo è stata rigettata dalla Corte di appello ritenendo regolare ed utile la notifica fatta in preceden2:a a mani del figlio del Torelli perché erronea la dichiarazione di irreperibilità. In ciò la violazione di legge, avendo la Corte di appello ritenuto che un imputato irreperibile possa ricevere la notifica degli atti giudiziari presso l'abitazione del figlio in via F.11i Cervi n. 2, in Corato. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, secondo le previsioni della disciplina emergenziale. Il Procuratore generale, nella persona della dr.ssa L. Giorgio, ha depositato le proprie conclusioni chiedendo l'assoluzione del Torelli perché il fatto non sussiste. Ha depositato memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assume valore pregiudiziale il motivo di natura processuale. Esso è infondato. Con riferimento alle conseguenze della omissione della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminare la giurisprudenza di legittimità ha assunto indirizzi non coincidenti, avendo affermato in talune decisioni che la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ove omessa la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché ciò implica una lesione del diritto di difesa; si tratta di nullità inquadrabile tra quelle "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475). In altre si è formulato il principio per il quale la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena dii decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, Rv. 262104). In questa sede non assume rilievo la soluzione del contrasto, che è esteso ad un maggior numero di pronunce, perché anc:he a condividere l'orientamento più rigoroso nel caso di specie la conclusione è in ogni caso la decadenza dell'imputato dal diritto di far valere la nullità, poiché non è dubitato neppure dal ricorrente quel che la Corte di appello espressamente scrive, ovvero che l'eccezione venne proposta per la prima volta con l'atto di appello. Quanto alla notifica dell'avviso per l'udienza preliminare, la Corte di appello ha dato atto che dal verbale dell'udienza emerge che il giudic:e aveva constatato che l'imputato aveva ricevuto personalmente tale avviso. Sicchè, non è rispondente al dato processuale che la Corte di appello si sia limitata a prendere atto dell'attestazione della regolarità della notifica fatta dal primo giudice, pur mancando la documentazione della notifica dal fascicolo. Il verbale dell'udienza preliminare fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (così, tra le altre, Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 274796). La circostanza che il giudice aveva constatato che l'avviso era stato consegnato personalmente al Torelli, attestata dal verbale, può essere superata solo attraverso l'accertamento della falsità del verbale. Che dopo il 10.12.2013 il Torelli dovesse ricevere le notifiche nelle forme previste per gli irreperibili è assunto manifestamente infondato perché a tale data risulta che egli non era più reperibile per il Comune di Sant'Elpidio, dove era stato sino ad allora residente; non certo che egli sia stato dichiarato irreperibile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. Di converso, la Corte di appello ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni per le quali ha ritenuto accertato che il Torelli si fosse materialmente trasferito in Corato, nell'abitazione in cui il figlio, dichiaratosi convivente, ricevette per lui la notifica del decreto che dispone il giudizio. Notifica che quindi deve essere ritenuta regolare e che determina la infondatezza del motivo in esame anche a prescindere dal rilievo della decadenza dell'imputato dal diritto di eccepire la nullità per il mancato rispetto del termine di comparizione - in relazione a successiva notifica inutilmente disposta successivamente a quella ora menzionata - per non averlo fatto nel corso del giudizio di primo grado. 2. Ritenuto, quindi, che il giudizio si è svolto nel rispetto del diritto di difesa dell'imputato, il motivo che attiene alla insussistenza del reato è fondato. L'art. 79, co. 1 lett. d) d.p.r. n. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente". Pertanto, da un canto l'obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito; dall'altro, le variazioni reddituali che devono essere comunicate sono quelle che, rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito, si sono verificate nell'anno precedente.Il legislatore, quindi, non pretende che la variazione di reddito venga comunicata non appena si determina il fattore incidente sul reddito; posto che la variazione del reddito può essere stimata solo quando sia 1:erminato l'anno di riferimento, l'obbligo di comunicazione si attualizza alla scadenza dell'anno di imposta. Inoltre, la norma indica il termine ultimo entro il quale deve farsi la comunicazione: trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione. La dilazione annuale ha chiaramente il senso di rendere concretamente possibile attendere l'esaurimento dell'anno di imposta (Sez. 4, n. 18195 del 10.1.2013, dep. 19.4.2013, Girgi, rv. 255220). Pertanto, in assenza di una precedente comunicazione e del decorso dell'anno dalla presentazione dell'istanza deve ritenersi che allo scadere del trentesimo giorno dalla chiusura dell'anno di imposta la omissione si perfezioni, risultando un post factum non punibile il suo protrarsi (cfr. Sez. 4, n. 6488 del 22/03/1995 - dep. 03/06/1995, Simontitti, Rv. 201528). Ed allora, poiché nel caso di specie la variazione reddituale era relativa all'anno di imposta 2011, il reato si è consumato il 1.2.2012. Pertanto, coglie il segno il ricorrente quando afferma che l'obbligo di comunicare una variazione reddituale conducente al superamento del limite di reddito previsto per il godimento del beneficio di cui trattasi sussiste sin quando il procedimento per il quale si è stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato non si sia concluso con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che tale circostanza costituisce un elemento della fattispecie incriminatrice che deve essere provata dall'accusa. L'assenza di prova sul punto non può tradursi in un onere dell'imputato, che del tutto legittimamente può assumere un comportamento processuale passivo, onde far emergere la mancata integrazione di tutti i presupposti del giudizio di responsabilità penale. Detto altrimenti, non è sufficiente la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza ma occorre la prova positiva della pendenza del processo al 30.1.2012. Va quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata che, tuttavia, deve essere con rinvio al giudice di merito. Infatti, il ricorrente ha ritenuto di poter dare la prova del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento nel quale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato allegando al ricorso una copia del documento sul quale è apposta l'attestazione della data della irrevocabilità. Si tratta, tuttavia, di una copia priva dell'attestazione di conformità all'originale. Ciò determina la necessità di un annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, essendo necessario svolgere accertamenti di merito che esulano dai poteri di questa Corte. ,- P.Q. M . Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello
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