CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23238/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelse~e-c-orTelfzio-ra-det-[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. 2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il