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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12324/2026

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lle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende;- controricorrente-NonchéAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 619/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) in data 9.5.2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva notificato aRosella Capatano cartella di pagamento emessa per decadenza dallarateizzazione di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97 (non avendo provveduto alversamento delle rate successiva alla prima) cui aveva acceduto a seguito dicomunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato ex art. 36bisdel DPR n. 600/73 e 54bis del DPR n. 633/72 operato dall’Amministrazione sulladichiarazione MU 2016, per l’anno di imposta 2015; 2) avverso la suddettacartella, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, deducendone l’illegittimità sia per mancanzadella firma digitale che in quanto fondata su pretesa tributaria transatta in forzadel decreto del Tribunale di Napoli del 30.3.2017 di omologa dell’accordo dicomposizione delle crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012; 3) consentenza n. 17113/17/2018, la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso; 4)avverso la sentenza di primo grado la contribuente aveva proposto appelloNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania ribadendol’eccezione di illegittimità della cartella per difetto della firma digitale dell’attonotificato, essendo stato il documento inviato, via pec, con file sprovvistodell’estensione p7m, nonché per essere stata la pretesa tributaria transatta,essendo l’omissione del pagamento della seconda rata dovuta all’emissione delsuccessivo decreto di omologa dell’accordo di composizione delle crisi ex l. 2012n. 3, accordo nel quale rientrava anche il debito di cui alla cartella in questione,trattandosi di atto transattivo avente ad oggetto tutti i debiti sorti anteriormenteall’omologa; 5) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate chiedendo laconferma della legittimità della impugnata cartella e l’Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; 6) consentenza n. 619/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020, la CTR dellaCampania, aveva rigettato l’appello del contribuente.2.

Avverso la suddetta sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a te motivi.3.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso percassazione.1.2.

A fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica delCovid, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensionedei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; taletermine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile2020, n. 23 (c.d.

Cura Italia), anch’esso convertito in legge, portando lasospensione ad una durata complessiva di 64 giorni.1.3.Peraltro, questa Corte ha chiarito che ai fini del rispetto del termine lungo diimpugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testoNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026ratione temporis applicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensionestraordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11maggio 2020, nonché – ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo disospensione feriale – l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione chené funzionalmente né cronologicamente risulta sovrapponibile alla prima ( v.Cass. n. 6541/2025).1.4.Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata dalla CTR dellaCampania in data 20/01/2020 ed è pacifico che non sia stata notificata.Conseguentemente alla sua impugnazione si applica il termine “lungo”semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n.69/2009) decorrente dalla data di deposito della stessa, rimanendo poi sospesodal 9 marzo 2020 per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, computandosi in aggiunta anchedetto periodo di ulteriori 31 giorni.

Da qui la tempestività del ricorso percassazione notificato via pec, in data 19 ottobre 2020 all’Agenzia delle entrate(presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]) e all’Agenzia delleentrate – riscossione (presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 della legge n. 3 del 2012,25, comma 1-bis, lett. c) del DPR n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenutolegittima la cartella di pagamento in quanto non era stata fornita la provadell’integrale pagamento del debito secondo quanto stabilito nell’accordotransattivo omologato con decreto del giudice delegato.

Diversamente, ad avvisodella ricorrente, tale statuizione sarebbe contraria agli artt. 12 e 14 della leggen. 3 del 2012, risultando l’accordo omologato “obbligatorio per i creditorianteriori” dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’art. 10,comma 2 (art. 12, comma 3, cit.) fino ad eventuale risoluzione giudiziale dellostesso da parte di ciascun creditore, con recupero di quanto dovuto (art. 14,comma 2).

Pertanto, qualora la contribuente non avesse provveduto alpagamento delle rate previste dall’accordo omologato, l’Agenzia delle entrateNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026avrebbe dovuto chiedere al Tribunale la risoluzione o annullamento dell’accordoe, solo successivamente, procedere al recupero del credito.

Tale ricostruzionesarebbe supportata, secondo la ricorrente, anche dall’art. 25, comma 1-bis lett.c) del DPR n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2015, invigore dalla data del 22.10.2015) secondo cui l’Agente della riscossione potevaprocedere, per i crediti ancora non iscritti a ruolo, anteriori alla data dipubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, alla notifica dellacartella di pagamento ≪entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 1) allapubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamentodell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensidell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione deglieffetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma4, della medesima legge n. 3 del 2012≫.

Pertanto, ad avviso della ricorrente,la CTR aveva erroneamente rigettato l’appello della contribuente nonostantel’Agenzia delle entrate- Riscossione, nel rendere esecutivo il ruolo procedendoalla notifica della cartella di pagamento – che traeva origine dalla comunicazionedi irregolarità inserita nell’accordo transattivo e richiamata nel provvedimento diomologa (depositato il 5.4.2017)- in mancanza della risoluzione giudizialedell’accordo di composizione, avesse violato l’art. 12 cit. non rispettandol’accordo medesimo; invero, in caso di mancato rispetto dell’accordo, l’Agenziadelle entrate- Riscossione avrebbe potuto notificare la cartella di pagamentoentro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto cheaveva annullato l’accordo medesimo.3.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, perplessa edobiettivamente incomprensibile, ritenuto legittima la cartella in questione inquanto la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento non incidevasulla debenza della pretesa tributaria “nel senso di procurarne l’estinzione”Numero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026di accordo avrebbe potuto comportare l’estinzione della pretesa tributaria; ciòsenza spiegare la ragione per cui, nonostante un “accordo omologato” dalTribunale (valido ed efficace), il creditore potesse autonomamente procedere alrecupero dei crediti, assumendo senza alcun contraddittorio, un presuntoinadempimento ed equiparando l’accordo omologato di cui alla procedura dirisoluzione della crisi da sovraindebitamento ad un semplice accordo bonario ilcui mero inadempimento legittimava lo stesso ad agire.4.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, qual era lavalidità ed efficacia “paralizzante” dell’accordo omologato.

In particolare, adavviso della ricorrente, la CTR, nel confermare la legittimità della cartella inquestione, avrebbe omesso di valutare che, in mancanza di un annullamento odi un decreto di risoluzione ex art. 14 della legge n. 3 del 2012 l’accordoomologato- depositato in giudizio sin dal primo grado- continuava ad avereefficacia paralizzante nei confronti del creditore.5.

Il secondo motivo- da trattare in via pregiudiziale in quanto avente, in ipotesi,valenza assorbente – è infondato.5.1.

Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

E’ stato pureaffermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disaminalogica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosiritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez.3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023).5.2.

Nella sentenza impugnata, le considerazioni svolte dalla CTR sono tali dadisvelare chiaramente- in relazione ai motivi di impugnazione- l'iter logico-giuridico seguito per pervenire al risultato enunciato.

In particolare, per quantodi interesse, il giudice di appello, ha osservato che era infondata la eccezione diillegittimità della cartella impugnata - notificata il 9 maggio 2018, a seguito didecadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97 cui lacontribuente aveva acceduto dopo avere ricevuto comunicazione di irregolaritàrelativamente a controllo automatizzato eseguito dall’Ufficio, ex artt. 36-bis e54-bis cit., sulla dichiarazione dei redditi per il 2015 - per riguardare, ad avvisodella contribuente, il ruolo in essa contenuto una pretesa tributaria già transattain forza del decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi exlege n. 3/2012 emesso dal giudice delegato in data 30 marzo 2017 atteso chela procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non incideva sulladebenza della pretesa tributaria nel senso di provocarne l’estinzione, tanto eravero che l’accordo omologato aveva previsto il versamento della somma di euro8.000,00 mediante rate mensili di euro 500,00 (nelle mani dell’organo dicomposizione della crisi che poi avrebbe provveduto a versarle presso losportello dell’Equitalia di Napoli), all’esito del cui integrale pagamento si sarebbeestinto il debito tributario nei confronti dell’Agenzia delle entrate; nella specie,non avendo la contribuente fornito la prova circa l’integrale pagamento deldebito secondo quanto stabilito dall’accordo transattivo, la relativa procedura dicomposizione della crisi non poteva considerarsi estinta né tantomeno potevaprocedersi all’annullamento del ruolo; infatti, “soltanto l’integrale pagamento diNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026quanto riconosciuto in sede di accordo avrebbe potuto comportare l’estinzionedella pretesa tributaria”.

Trattasi dunque di un apparato argomentativo (al di làdella sua fondatezza) al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U,8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022).6.

Il primo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, con assorbimentodel terzo.6.1.

Le procedure volte al superamento di una situazione di sovraindebitamentosono state introdotte nel nostro ordinamento dalla l. 3/2012 e ss. modd.,riguardando fondamentalmente i soggetti “non fallibili” per dimensione o natura(c.d. imprese “sotto soglia” e debitori non imprenditore commerciali, quali ades., ma non solo, imprese agricole e consumatori).

Come osservato, in dottrina,la Legge n. 3/2012 ha colmato il vuoto legislativo generato dalla riforma delleprocedure concorsuali del 2006, la quale aveva aggiunto, a favore del fallitopersona fisica, la possibilità dell’esdebitazione (artt. 142 e seguenti del r.d. n.267 del 1942 -Legge Fallimentare), lasciando, di fatto, esclusa la possibilità, percoloro che non sono assoggettabili alla Legge Fallimentare, di accedereall’esdebitazione.

E, pertanto, al fine di sanare questa disparità di trattamentotra i soggetti rientranti nell’ambito applicativo della Legge Fallimentare(insolvente commerciale) e i soggetti esclusi da tale ambito applicativo(insolvente civile ovvero soggetto sotto soglia), il Legislatore ha previsto ilrimedio giudiziale del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, con correlatapossibilità di ottenere l’esdebitazione (c.d. fresh start).6.2.Gli istituti individuati dalla Legge n. 3/2012 (normativa poiorganicamente integrata e superata dal Codice della Crisi d'Impresa edell'Insolvenza - CCII, D.Lgs. 14/2019 più volte modificato, prima con il d.lgs.26 ottobre 2020, n. 147, poi con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazionedella Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 e da ultimo con il d.lgs. 136 del 2024)sono: l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione dei beni.6.3.Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3 del 2012: ≪ il debitore in stato disovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi dicomposizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunaleNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione deidebiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato ilregolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali,preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi inclassi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e lemodalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i creditimuniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfattiintegralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore aquella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in casodi liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai dirittisui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi dicomposizione della crisi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad ungestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori,da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267≫.6.4.In particolare, l’art. 12 della L. n. 3 del 2012 (nella formulazione vigenteratione temporis) stabilisce ≪3.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti icreditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cuiall'articolo 10, comma 2≫; ≪

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno incaso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili,nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

L'accertamentodel mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso dadecidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codicedi procedura civile (….)≫.

L’art. 14, comma 2, della legge n. 3 del 2012 disponeche: ≪2.

Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se legaranzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell’accordo divieneimpossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedereal tribunale la risoluzione dello stesso≫.Numero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/20266.5.Invero, l’istituto dell’accordo di composizione della crisi, omologato condecreto del giudice delegato di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 3 del 2020,è sostanzialmente equiparabile all'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della Legge fallimentare, nel cui ambito è prevista la possibilità disottoscrizione di atto di transazione fiscale ex art. 182-ter omologato dal giudicedelegato.

L'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolareprocedura «transattiva» tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito delconcordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente ilpagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato e diquello chirografario.6.6.Orbene, nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella èstata emessa e notificata in data (2018) successivamente alla modifica apportatadal d.lgs. n. 159 del 2015 all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Al riguardo l’art.25, comma 1-bis, lett. c) del DPR n. 602/73 (introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n.159 del 2015, in vigore dalla data del 22.10.2015) prevede che ≪In deroga alledisposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, apena di decadenza: c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla datadi pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto chedichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisida sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n.3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;(…) ≫.6.7.Questa Corte - in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella di pagamento emessa dall'Amministrazione nei confronti delcontribuente per il recupero di somme incluse nella equiparabile transazionefiscale ex art. 182-ter legge fallimentare sottoscritta dalle parti - ha osservatoche :” la cartella oggetto di impugnazione in questa sede è stata emessa enotificata in data antecedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 159 del 2015all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, quando nessuna disposizione di leggeNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026prevedeva una specifica disciplina in relazione al termine di decadenza operanteper l'ipotesi di crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cuiall'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti aruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'art.182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Deve, tuttavia, osservarsi che,secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, la iscrizione a ruolo ela notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazionefiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente.

La ragione èevidente.

Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme allescadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dallatransazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare ilpagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazionenon è ancora venuto a scadenza.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi ancheper il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159 del2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizionedi legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligodell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali dicui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di unatransazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuentedebitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria.D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente etempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale,l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina lareviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per iquali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (in sensoconforme, Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 16/E del 23 luglio 2018),come peraltro previsto dalle stesse parti al punto 11) della transazione.” (Cass.sez. 5, n. 16755 del 2020).6.8.Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: ≪ L’iscrizionea ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di sommeincluse nella transazione fiscale di cui all’art. 7 e segg. della legge n. 3Numero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026del 2020 (poi integrata e superata dal Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza), è possibile, nell’ipotesi di mancato assolvimentointegrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento dellastessa -anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 1-bis,lett. c) dell’art. 25 del DPR n. 602/73- soltanto successivamente allapubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione odell’annullamento dell’accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge, checomporta la riespansione del potere impositivo≫.6.9.Nel caso di specie, il giudice di appello non si è attenuto al suddetto principionel ritenere legittima la cartella impugnata non avendo la contribuente “fornitola prova circa l’integrale pagamento del debito secondo quanto stabilitodall’accordo [di composizione della crisi da sovraindebitamento]” per cui “laprocedura non poteva dirsi estinta né tantomeno poteva procedersiall’annullamento del ruolo” e “soltanto l’integrale pagamento di quantoriconosciuto in sede di accordo avrebbe potuto comportare l’estinzione dellapretesa tributaria”; ciò in luogo di verificare, alla luce dei principi soprarichiamati, se, alla data della notifica della cartella, l’accordo omologato dicomposizione della crisi fosse stato risolto o annullato con decreto del giudicedelegato.7.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui inmotivazione, rigettato il secondo e assorbito il terzo, con cassazione dellasentenza impugnata - in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata- in relazioneal motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizioNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione;Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende;- controricorrente-NonchéAgenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 619/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) in data 9.5.2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva notificato aRosella Capatano cartella di pagamento emessa per decadenza dallarateizzazione di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97 (non avendo provveduto alversamento delle rate successiva alla prima) cui aveva acceduto a seguito dicomunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato ex art. 36bisdel DPR n. 600/73 e 54bis del DPR n. 633/72 operato dall’Amministrazione sulladichiarazione MU 2016, per l’anno di imposta 2015; 2) avverso la suddettacartella, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, deducendone l’illegittimità sia per mancanzadella firma digitale che in quanto fondata su pretesa tributaria transatta in forzadel decreto del Tribunale di Napoli del 30.3.2017 di omologa dell’accordo dicomposizione delle crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012; 3) consentenza n. 17113/17/2018, la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso; 4)avverso la sentenza di primo grado la contribuente aveva proposto appelloNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania ribadendol’eccezione di illegittimità della cartella per difetto della firma digitale dell’attonotificato, essendo stato il documento inviato, via pec, con file sprovvistodell’estensione p7m, nonché per essere stata la pretesa tributaria transatta,essendo l’omissione del pagamento della seconda rata dovuta all’emissione delsuccessivo decreto di omologa dell’accordo di composizione delle crisi ex l. 2012n. 3, accordo nel quale rientrava anche il debito di cui alla cartella in questione,trattandosi di atto transattivo avente ad oggetto tutti i debiti sorti anteriormenteall’omologa; 5) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate chiedendo laconferma della legittimità della impugnata cartella e l’Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; 6) consentenza n. 619/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020, la CTR dellaCampania, aveva rigettato l’appello del contribuente.2. Avverso la suddetta sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a te motivi.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso percassazione.1.2. A fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica delCovid, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensionedei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; taletermine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile2020, n. 23 (c.d. Cura Italia), anch’esso convertito in legge, portando lasospensione ad una durata complessiva di 64 giorni.1.3.Peraltro, questa Corte ha chiarito che ai fini del rispetto del termine lungo diimpugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testoNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026ratione temporis applicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensionestraordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11maggio 2020, nonché – ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo disospensione feriale – l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione chené funzionalmente né cronologicamente risulta sovrapponibile alla prima ( v.Cass. n. 6541/2025).1.4.Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata dalla CTR dellaCampania in data 20/01/2020 ed è pacifico che non sia stata notificata.Conseguentemente alla sua impugnazione si applica il termine “lungo”semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n.69/2009) decorrente dalla data di deposito della stessa, rimanendo poi sospesodal 9 marzo 2020 per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, computandosi in aggiunta anchedetto periodo di ulteriori 31 giorni. Da qui la tempestività del ricorso percassazione notificato via pec, in data 19 ottobre 2020 all’Agenzia delle entrate(presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]) e all’Agenzia delleentrate – riscossione (presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 della legge n. 3 del 2012,25, comma 1-bis, lett. c) del DPR n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenutolegittima la cartella di pagamento in quanto non era stata fornita la provadell’integrale pagamento del debito secondo quanto stabilito nell’accordotransattivo omologato con decreto del giudice delegato. Diversamente, ad avvisodella ricorrente, tale statuizione sarebbe contraria agli artt. 12 e 14 della leggen. 3 del 2012, risultando l’accordo omologato “obbligatorio per i creditorianteriori” dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’art. 10,comma 2 (art. 12, comma 3, cit.) fino ad eventuale risoluzione giudiziale dellostesso da parte di ciascun creditore, con recupero di quanto dovuto (art. 14,comma 2). Pertanto, qualora la contribuente non avesse provveduto alpagamento delle rate previste dall’accordo omologato, l’Agenzia delle entrateNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026avrebbe dovuto chiedere al Tribunale la risoluzione o annullamento dell’accordoe, solo successivamente, procedere al recupero del credito. Tale ricostruzionesarebbe supportata, secondo la ricorrente, anche dall’art. 25, comma 1-bis lett.c) del DPR n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2015, invigore dalla data del 22.10.2015) secondo cui l’Agente della riscossione potevaprocedere, per i crediti ancora non iscritti a ruolo, anteriori alla data dipubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, alla notifica dellacartella di pagamento ≪entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 1) allapubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamentodell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensidell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione deglieffetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma4, della medesima legge n. 3 del 2012≫. Pertanto, ad avviso della ricorrente,la CTR aveva erroneamente rigettato l’appello della contribuente nonostantel’Agenzia delle entrate- Riscossione, nel rendere esecutivo il ruolo procedendoalla notifica della cartella di pagamento – che traeva origine dalla comunicazionedi irregolarità inserita nell’accordo transattivo e richiamata nel provvedimento diomologa (depositato il 5.4.2017)- in mancanza della risoluzione giudizialedell’accordo di composizione, avesse violato l’art. 12 cit. non rispettandol’accordo medesimo; invero, in caso di mancato rispetto dell’accordo, l’Agenziadelle entrate- Riscossione avrebbe potuto notificare la cartella di pagamentoentro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto cheaveva annullato l’accordo medesimo.3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, perplessa edobiettivamente incomprensibile, ritenuto legittima la cartella in questione inquanto la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento non incidevasulla debenza della pretesa tributaria “nel senso di procurarne l’estinzione”Numero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026di accordo avrebbe potuto comportare l’estinzione della pretesa tributaria; ciòsenza spiegare la ragione per cui, nonostante un “accordo omologato” dalTribunale (valido ed efficace), il creditore potesse autonomamente procedere alrecupero dei crediti, assumendo senza alcun contraddittorio, un presuntoinadempimento ed equiparando l’accordo omologato di cui alla procedura dirisoluzione della crisi da sovraindebitamento ad un semplice accordo bonario ilcui mero inadempimento legittimava lo stesso ad agire.4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, qual era lavalidità ed efficacia “paralizzante” dell’accordo omologato. In particolare, adavviso della ricorrente, la CTR, nel confermare la legittimità della cartella inquestione, avrebbe omesso di valutare che, in mancanza di un annullamento odi un decreto di risoluzione ex art. 14 della legge n. 3 del 2012 l’accordoomologato- depositato in giudizio sin dal primo grado- continuava ad avereefficacia paralizzante nei confronti del creditore.5. Il secondo motivo- da trattare in via pregiudiziale in quanto avente, in ipotesi,valenza assorbente – è infondato.5.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). E’ stato pureaffermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disaminalogica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosiritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez.3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023).5.2. Nella sentenza impugnata, le considerazioni svolte dalla CTR sono tali dadisvelare chiaramente- in relazione ai motivi di impugnazione- l'iter logico-giuridico seguito per pervenire al risultato enunciato. In particolare, per quantodi interesse, il giudice di appello, ha osservato che era infondata la eccezione diillegittimità della cartella impugnata - notificata il 9 maggio 2018, a seguito didecadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97 cui lacontribuente aveva acceduto dopo avere ricevuto comunicazione di irregolaritàrelativamente a controllo automatizzato eseguito dall’Ufficio, ex artt. 36-bis e54-bis cit., sulla dichiarazione dei redditi per il 2015 - per riguardare, ad avvisodella contribuente, il ruolo in essa contenuto una pretesa tributaria già transattain forza del decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi exlege n. 3/2012 emesso dal giudice delegato in data 30 marzo 2017 atteso chela procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non incideva sulladebenza della pretesa tributaria nel senso di provocarne l’estinzione, tanto eravero che l’accordo omologato aveva previsto il versamento della somma di euro8.000,00 mediante rate mensili di euro 500,00 (nelle mani dell’organo dicomposizione della crisi che poi avrebbe provveduto a versarle presso losportello dell’Equitalia di Napoli), all’esito del cui integrale pagamento si sarebbeestinto il debito tributario nei confronti dell’Agenzia delle entrate; nella specie,non avendo la contribuente fornito la prova circa l’integrale pagamento deldebito secondo quanto stabilito dall’accordo transattivo, la relativa procedura dicomposizione della crisi non poteva considerarsi estinta né tantomeno potevaprocedersi all’annullamento del ruolo; infatti, “soltanto l’integrale pagamento diNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026quanto riconosciuto in sede di accordo avrebbe potuto comportare l’estinzionedella pretesa tributaria”. Trattasi dunque di un apparato argomentativo (al di làdella sua fondatezza) al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U,8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022).6. Il primo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, con assorbimentodel terzo.6.1. Le procedure volte al superamento di una situazione di sovraindebitamentosono state introdotte nel nostro ordinamento dalla l. 3/2012 e ss. modd.,riguardando fondamentalmente i soggetti “non fallibili” per dimensione o natura(c.d. imprese “sotto soglia” e debitori non imprenditore commerciali, quali ades., ma non solo, imprese agricole e consumatori). Come osservato, in dottrina,la Legge n. 3/2012 ha colmato il vuoto legislativo generato dalla riforma delleprocedure concorsuali del 2006, la quale aveva aggiunto, a favore del fallitopersona fisica, la possibilità dell’esdebitazione (artt. 142 e seguenti del r.d. n.267 del 1942 -Legge Fallimentare), lasciando, di fatto, esclusa la possibilità, percoloro che non sono assoggettabili alla Legge Fallimentare, di accedereall’esdebitazione. E, pertanto, al fine di sanare questa disparità di trattamentotra i soggetti rientranti nell’ambito applicativo della Legge Fallimentare(insolvente commerciale) e i soggetti esclusi da tale ambito applicativo(insolvente civile ovvero soggetto sotto soglia), il Legislatore ha previsto ilrimedio giudiziale del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, con correlatapossibilità di ottenere l’esdebitazione (c.d. fresh start).6.2.Gli istituti individuati dalla Legge n. 3/2012 (normativa poiorganicamente integrata e superata dal Codice della Crisi d'Impresa edell'Insolvenza - CCII, D.Lgs. 14/2019 più volte modificato, prima con il d.lgs.26 ottobre 2020, n. 147, poi con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazionedella Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 e da ultimo con il d.lgs. 136 del 2024)sono: l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione dei beni.6.3.Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3 del 2012: ≪ il debitore in stato disovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi dicomposizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunaleNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione deidebiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato ilregolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali,preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi inclassi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e lemodalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i creditimuniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfattiintegralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore aquella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in casodi liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai dirittisui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi dicomposizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad ungestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori,da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267≫.6.4.In particolare, l’art. 12 della L. n. 3 del 2012 (nella formulazione vigenteratione temporis) stabilisce ≪3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti icreditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cuiall'articolo 10, comma 2≫; ≪ 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno incaso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili,nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamentodel mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso dadecidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codicedi procedura civile (….)≫. L’art. 14, comma 2, della legge n. 3 del 2012 disponeche: ≪2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se legaranzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell’accordo divieneimpossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedereal tribunale la risoluzione dello stesso≫.Numero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/20266.5.Invero, l’istituto dell’accordo di composizione della crisi, omologato condecreto del giudice delegato di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 3 del 2020,è sostanzialmente equiparabile all'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della Legge fallimentare, nel cui ambito è prevista la possibilità disottoscrizione di atto di transazione fiscale ex art. 182-ter omologato dal giudicedelegato. L'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolareprocedura «transattiva» tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito delconcordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente ilpagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato e diquello chirografario.6.6.Orbene, nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella èstata emessa e notificata in data (2018) successivamente alla modifica apportatadal d.lgs. n. 159 del 2015 all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al riguardo l’art.25, comma 1-bis, lett. c) del DPR n. 602/73 (introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n.159 del 2015, in vigore dalla data del 22.10.2015) prevede che ≪In deroga alledisposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, apena di decadenza: c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla datadi pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto chedichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisida sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n.3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;(…) ≫.6.7.Questa Corte - in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella di pagamento emessa dall'Amministrazione nei confronti delcontribuente per il recupero di somme incluse nella equiparabile transazionefiscale ex art. 182-ter legge fallimentare sottoscritta dalle parti - ha osservatoche :” la cartella oggetto di impugnazione in questa sede è stata emessa enotificata in data antecedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 159 del 2015all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, quando nessuna disposizione di leggeNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026prevedeva una specifica disciplina in relazione al termine di decadenza operanteper l'ipotesi di crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cuiall'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti aruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'art.182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Deve, tuttavia, osservarsi che,secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, la iscrizione a ruolo ela notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazionefiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente. La ragione èevidente. Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme allescadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dallatransazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare ilpagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazionenon è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi ancheper il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159 del2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizionedi legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligodell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali dicui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di unatransazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuentedebitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria.D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente etempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale,l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina lareviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per iquali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (in sensoconforme, Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 16/E del 23 luglio 2018),come peraltro previsto dalle stesse parti al punto 11) della transazione.” (Cass.sez. 5, n. 16755 del 2020).6.8.Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: ≪ L’iscrizionea ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di sommeincluse nella transazione fiscale di cui all’art. 7 e segg. della legge n. 3Numero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026del 2020 (poi integrata e superata dal Codice della Crisi d’Impresa edell’Insolvenza), è possibile, nell’ipotesi di mancato assolvimentointegrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento dellastessa -anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 1-bis,lett. c) dell’art. 25 del DPR n. 602/73- soltanto successivamente allapubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione odell’annullamento dell’accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge, checomporta la riespansione del potere impositivo≫.6.9.Nel caso di specie, il giudice di appello non si è attenuto al suddetto principionel ritenere legittima la cartella impugnata non avendo la contribuente “fornitola prova circa l’integrale pagamento del debito secondo quanto stabilitodall’accordo [di composizione della crisi da sovraindebitamento]” per cui “laprocedura non poteva dirsi estinta né tantomeno poteva procedersiall’annullamento del ruolo” e “soltanto l’integrale pagamento di quantoriconosciuto in sede di accordo avrebbe potuto comportare l’estinzione dellapretesa tributaria”; ciò in luogo di verificare, alla luce dei principi soprarichiamati, se, alla data della notifica della cartella, l’accordo omologato dicomposizione della crisi fosse stato risolto o annullato con decreto del giudicedelegato.7.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui inmotivazione, rigettato il secondo e assorbito il terzo, con cassazione dellasentenza impugnata - in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata- in relazioneal motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizioNumero registro generale 26796/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 12324/2026Data pubblicazione 02/05/2026di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione;Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 12324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris