Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48629/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Bari ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha affermato la responsabilità del D'Addario sulla base delle indicazioni del vigile urbano Palmieri, che aveva riconosciuto il rapporto di incidente stradale redatto in occasione dell'intervento sul luogo dei fatti.

Egli aveva dato atto che l'autoveicolo condotto dalla persona offesa, giunto all'intersezione con via Mar- coni, era stato urtato sulla fiancata destra dall'autovettura guidata dall'imputato, con conseguenti danni ad entrambe le carrozzerie.

L'imputato risultava non aver rispettato il segnale di stop.

2. [OSCURATO:PERSONA]Addario, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte per vizio di motivazione.

Si deduce che la ricostruzione operata dal Giudice di Pace contrastava con le risultanze istruttorie, in quanto l'imputato non aveva violato l'obbligo di fermarsi al segnale di stop.

In particolare, nel corso del dibattimento, la difesa aveva prodotto copia delle rilevazioni di movimento della vettura registrate ed estratte dall'impianto GPS (cd. black box), installato dalla compagnia assicurativa Unipol sull'auto dell'imputato coin- volta nel sinistro in oggetto, dalle quali emergeva che, prima dell'impatto, la velocità di marcia registrata era pari a km/h 0, conformemente alle dichiarazioni rese dall'im- putato, secondo il quale la persona offesa (distratta dall'uso del cellulare mentre era alla guida dell'auto) aveva sbandato e colpito la propria auto ferma.

Nella sentenza impugnata la responsabilità del D'Addario è stata riconosciuta sulla base delle sole indicazioni del Palmieri, vigile urbano intervenuto dopo il verifi- carsi del sinistro, che si era limitato a raccogliere le dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, vanno premessi i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per Cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006.

La predetta novella non ha comportato, per il Giudice di legittimità, la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a so- vrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.

«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della va- lutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

2. Tanto premesso sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame la collisione tra il veicolo condotto dall'imputato e quello condotto dalla persona offesa è avvenuta all'altezza di un'intersezione stradale: il teste Palmieri, vigile urbano in- tervenuto sul posto dopo l'incidente, confermava il contenuto del rapporto d'incidente stradale redatto in occasione del suo intervento e, cioè, di avere visto che l'auto condotta dalla persona offesa, che proveniva da via C. Alberto, giunta all'altezza dell'intersezione con via Marconi (sulla quale era presente la segnaletica orizzontale e verticale di stop), era stata urtata sulla fiancata destra dall'autovettura condotta dall'imputato.

Invero, l'autovettura della persona offesa presentava la fiancata destra rientrata e quella sinistra con numerose abrasioni, mentre il veicolo condotto dall'imputato riportava danni in tutta la parte anteriore.

Alla luce delle dichiarazioni del teste Palmieri e del rapporto d'incidente stradale dal medesimo redatto (che ben descrivevano i danni riportati dai due veicoli coinvolti dall'incidente e la loro posizione), il giudice del merito ha logicamente ritenuto pro- vata la condotta colposa contestata dall'imputato.

L'unico motivo proposto si risolve in un inammissibile richiesta alla Corte di le- gittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate dal giudice del merito in ordine alla responsabilità del D'Addario.

La censura difensiva concerne esclusivamente la valutazione del compen- dio probatorio e non si evidenzia effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente se ne invoca uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la diminuzione del significato di altri.

Il ricorso, peraltro, non è autosufficiente, in quanto non indica quando la docu- mentazione della c.d. black box sarebbe stata prodotta ("nel corso del dibattimento") e, soprattutto, il momento della sua acquisizione.

Né tale documentazione risulta allegata o adeguatamente richiamata dal ricorrente.

Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

Deve rilevarsi che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'o- nere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono tra- visati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla can- celleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Bari ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha affermato la responsabilità del D'Addario sulla base delle indicazioni del vigile urbano Palmieri, che aveva riconosciuto il rapporto di incidente stradale redatto in occasione dell'intervento sul luogo dei fatti. Egli aveva dato atto che l'autoveicolo condotto dalla persona offesa, giunto all'intersezione con via Mar- coni, era stato urtato sulla fiancata destra dall'autovettura guidata dall'imputato, con conseguenti danni ad entrambe le carrozzerie. L'imputato risultava non aver rispettato il segnale di stop. 2. [OSCURATO:PERSONA]Addario, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte per vizio di motivazione. Si deduce che la ricostruzione operata dal Giudice di Pace contrastava con le risultanze istruttorie, in quanto l'imputato non aveva violato l'obbligo di fermarsi al segnale di stop. In particolare, nel corso del dibattimento, la difesa aveva prodotto copia delle rilevazioni di movimento della vettura registrate ed estratte dall'impianto GPS (cd. black box), installato dalla compagnia assicurativa Unipol sull'auto dell'imputato coin- volta nel sinistro in oggetto, dalle quali emergeva che, prima dell'impatto, la velocità di marcia registrata era pari a km/h 0, conformemente alle dichiarazioni rese dall'im- putato, secondo il quale la persona offesa (distratta dall'uso del cellulare mentre era alla guida dell'auto) aveva sbandato e colpito la propria auto ferma. Nella sentenza impugnata la responsabilità del D'Addario è stata riconosciuta sulla base delle sole indicazioni del Palmieri, vigile urbano intervenuto dopo il verifi- carsi del sinistro, che si era limitato a raccogliere le dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, vanno premessi i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per Cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. La predetta novella non ha comportato, per il Giudice di legittimità, la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a so- vrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della va- lutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 2. Tanto premesso sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame la collisione tra il veicolo condotto dall'imputato e quello condotto dalla persona offesa è avvenuta all'altezza di un'intersezione stradale: il teste Palmieri, vigile urbano in- tervenuto sul posto dopo l'incidente, confermava il contenuto del rapporto d'incidente stradale redatto in occasione del suo intervento e, cioè, di avere visto che l'auto condotta dalla persona offesa, che proveniva da via C. Alberto, giunta all'altezza dell'intersezione con via Marconi (sulla quale era presente la segnaletica orizzontale e verticale di stop), era stata urtata sulla fiancata destra dall'autovettura condotta dall'imputato. Invero, l'autovettura della persona offesa presentava la fiancata destra rientrata e quella sinistra con numerose abrasioni, mentre il veicolo condotto dall'imputato riportava danni in tutta la parte anteriore. Alla luce delle dichiarazioni del teste Palmieri e del rapporto d'incidente stradale dal medesimo redatto (che ben descrivevano i danni riportati dai due veicoli coinvolti dall'incidente e la loro posizione), il giudice del merito ha logicamente ritenuto pro- vata la condotta colposa contestata dall'imputato. L'unico motivo proposto si risolve in un inammissibile richiesta alla Corte di le- gittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate dal giudice del merito in ordine alla responsabilità del D'Addario. La censura difensiva concerne esclusivamente la valutazione del compen- dio probatorio e non si evidenzia effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente se ne invoca uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la diminuzione del significato di altri. Il ricorso, peraltro, non è autosufficiente, in quanto non indica quando la docu- mentazione della c.d. black box sarebbe stata prodotta ("nel corso del dibattimento") e, soprattutto, il momento della sua acquisizione. Né tale documentazione risulta allegata o adeguatamente richiamata dal ricorrente. Al riguardo, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosuffi- cienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Deve rilevarsi che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'o- nere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono tra- visati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla can- celleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 48629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris