CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso 35657/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 11/E, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio SANSONI e Alessandro SANSONI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1380/2019 della Corte di Appello di Roma, depositata il 21.5.2019, R.G. n. 3667/2015. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Mario FRESA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata il 13.3.2015, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della U.I.L. di Roma e Lazio, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato nel periodo dal 3.5.2004 al 31.12.2006, rigettava nel resto ogni altra domanda e compensava le spese di lite. 2. Il primo giudice giungeva a tale verdetto, pur disattendendo l'eccezione di prescrizione che aveva opposto la convenuta. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, invece, la Corte d'appello di Roma, da un lato, accoglieva l'eccezione di prescrizione che il sindacato convenuto aveva riproposto in secondo grado, e, dall'altro, rigettava l'appello che il lavoratore aveva interposto contro la sentenza di primo grado; inoltre condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado e dava atto che sussistevano i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto. 3. Avverso la sentenza di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 4. Ha resistito l'intimata formazione sindacale, con controricorso.5. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente impugna la "sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 2935, 2946 e 2948 del codice civile in relazione alla errata dichiarazione di prescrizione dei crediti richiesti al sig. [OSCURATO:PERSONA]". Individuati i diritti che la Corte di merito aveva ritenuto attinti da prescrizione, egli assume che la relativa decisione "risulta in contrasto con quanto già deciso dalla migliore giurisprudenza per due ordini di motivi: il primo da individuarsi nella decorrenza della prescrizione dei crediti al termine del rapporto con la UIL, avvenuto il 13/10/2011; il secondo, subordinatamente al primo, è dato dal fatto che tra le somme richieste sono da individuarsi alcuni crediti ai quali dev'essere applicata la prescrizione decennale", e, cioè, "crediti dovuti a titolo di festività e ferie non godute". 2. Con il secondo motivo, impugna "la sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 2070 del codice civile, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio-terziario applicabile ed allegato in atti". Individuati quelli che il ricorrente reputa "grossolani errori di valutazione", lo stesso deduce che "appare errato inoltre il richiamo all'art. 2070 del codice civile. Anzitutto poiché lo stesso articolo 2070, nel terzo comma prevede che per i datori di lavoro non professionali si possa applicare il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività, quindi anche alle attività di servizi prestati dal sindacato, inoltre poiché la Corte d'appello non poteva applicare i primi commi del citato articolo al sindacato per il quale difetta il requisito dell'imprenditorialità essendo un'organizzazione non professionale". 3. Con il terzo motivo, impugna la "sentenza ex at. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 61, 191, 421 e 437 c.p.c.". Sostiene l'impugnante che: "Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello, pure ritenendo erroneamente non applicabile il CCNL depositato dal lavoratore avrebbe dovuto indicare il contratto applicabile o disporre consulenza tecnica per la determinazione delle somme dovute, come peraltro richiesto dall'odierno ricorrente anche in sede di gravame (motivo n. 3 di appello)". 4. Con il quarto motivo, impugna la "sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 36 Costituzione e dell'art. 2099 del codice civile, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio-terziario applicabile ed allegato in atti, nonché violazione degli articoli 112 e 421 c.p.c.". Assume che: "Illegittimamente la sentenza della Corte d'Appello (punti 2.6 e 2.10) ritiene non applicabile il parametro di cui all'art. 36 della Costituzione in quanto il ricorrente avrebbe percepito somme notevoli (ciò è frutto di errore grossolano nella lettura degli atti processuali come visto sopra), perciò adeguate al lavoro prestato. Fatta luce sull'errore, si contesta la violazione delle norme indicate nel presente paragrafo in quanto la migliore giurisprudenza ha chiarito come anche la mancata indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro non sia di per sé causa di nullità del ricorso ..., e come comunque il giudice possa in caso di errata indicazione da parte del ricorrente del contratto collettivo di riferimento, ove comunque sia richiesta l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione, ricorrere ai poteri a lui conferiti dal codice di rito per stabilire la somma che risulti dovuta ...". 5. Il ricorso dev'essere giudicato inammissibile per le ragioni che si passa ad illustrare. 6. Circa il primo motivo di ricorso, occorre premettere che la Corte di merito aveva scritto che: "La UIL ha riproposto l'eccezione di prescrizione ed assume che il rapporto di lavoro si è interrotto almeno per i periodi che lo stesso Tribunale ha accertato come di lavoro svolto presso terzi, ossia da febbraio 2001 a febbraio 2002 presso l'agenzia Chances e per il periodo dicembre 2009 - novembre 2010 presso la UIS, sicché il termine di prescrizione era già cominciato a decorrere. L'eccezione è fondata. Considerata la prima interruzione del rapporto a febbraio 2001, sicuramente la notifica del ricorso il 06/11/2012 è tardiva per tutti i diritti maturati fino a gennaio 2001, da ritenere ormai estinti per prescrizione. La seconda interruzione del rapporto di lavoro risale a dicembre 2006 come sostiene il Tribunale (v. infra), sicché i cinque anni sarebbero decorsi a dicembre 2011. Dunque l'atto interruttivo di novembre 2012 non è tempestivo per conservare i pretesi diritti derivanti da questo asserito rapporto di lavoro subordinato, neppure quanto al relativo t.f.r. (v. infra)" (così al § 2 a pag. 6 della sua motivazione). Successivamente, la stessa Corte aveva considerato: "2.10. Con ulteriore motivo, proposto in subordine, l'appellante lamenta l'errato rigetto della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, del t.f.r. ed al risarcimento del danno per l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro per il periodo regolato fittiziamente dal contratto di lavoro a progetto. Il motivo è infondato. Per il periodo di lavoro a progetto convertito in subordinato - al quale si limita il motivo di gravame - non vi sono elementi per affermare che quanto percepito sia stato insufficiente, anzi risulta esattamente il contrario (la somma di euro 1.500,00 al mese si rivela conforme ai principi di proporzionalità e di sufficienza ex art. 36 Cost.). Va dunque confermato il rigetto della domanda per differenze retributive.Va altresì rigettata la domanda di risarcimento per l'illegittima interruzione del rapporto, dal momento che non vi è alcuna prova del danno. Resterebbe il diritto al t.f.r da calcolare sui compensi percepiti durante il periodo di lavoro a progetto convertito come subordinato. E tuttavia neppure tale domanda può essere accolta, in quanto il relativo diritto si è prescritto. Infatti, il Tribunale ha affermato che quel rapporto di lavoro si è interrotto al 31/12/2006, circostanza che viene confermata pure da questa Corte (v. supra). Quindi il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quello del 31/12/2006. Ne consegue che l'atto interruttivo di novembre 2012 è inutile, perché tardivo, ossia successivo alla scadenza del quinquennio." (così a pag. 9 dell'impugnata sentenza). 7. Ora, rispetto a queste considerazioni della Corte territoriale, il primo motivo di ricorso difetta dell'occorrente specificità, non considerando in particolare che il giudice di secondo grado, come emerge dai passi della sua motivazione testé riportati, aveva individuato le decorrenze del termine di prescrizione dei vantati crediti relativi ai rapporti di lavoro suddetti per l'appunto alle date di cessazione degli stessi due rapporti (rispettivamente, febbraio 2001 e dicembre 2006), in perfetta conformità ai principi che invoca il ricorrente. Inammissibilmente, invece, il ricorrente ora vorrebbe far capo, per la "decorrenza della prescrizione dei crediti al termine del rapporto con la UIL, avvenuto il 13/10/2011", asserendo che risulterebbe "in atti comunque: sia che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa per la UIL anche successivamente al termine del rapporto di lavoro di "collaborazione a progetto", circostanza incontestata e pacifica anche nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 8 punto 2.7, che si intende qui trascritto) ...". Sennonché proprio nel § 2.7, richiamato dal ricorrente, la Corte distrettuale aveva argomentato la reiezione del motivo di gravame con il quale l'allora appellante si doleva "dell'errata esclusione della subordinazione per i periodi non coperti dal contratto di lavoro a progetto e dell'omessa considerazione del carattere non contestato della funzione di rappresentante della UIL da lui svolta, nonché delle attività svolte in virtù delle deleghe a lui conferite dalla UIL, documentalmente dimostrate" (cfr. pag. 8 dell'impugnata sentenza). E' perciò evidente che, avendo la Corte di merito confermato l'esclusione della subordinazione per i periodi non coperti dal contatto di lavoro a progetto, non può pretendere il ricorrente di individuare la decorrenza del termine prescrizionale nell'unica e successiva data del 13.10.2011. In proposito, peraltro, il ricorrente non considera ulteriormente che la Corte d'appello aveva, altresì, respinto il suo motivo d'appello con il quale lamentava "l'erronea esclusione del licenziamento orale del 13/10/2011 e l'omessa considerazione del carattere incontestato della circostanza per cui da quel giorno il rapporto di lavoro si era interrotto", scrivendo che: "Una cosa è l'interruzione del rapporto fra le parti, altro la precisa modalità con cui questa interruzione è avvenuta. Inoltre, avendo il Tribunale correttamente escluso la prova della subordinazione, ne resta inevitabilmente impedita la possibilità di ravvisare in quel periodo un licenziamento" (così al pag. 2.9. a pag. 9 della decisione qui gravata). 8. Quanto, poi, al secondo e subordinato ordine di ragioni, che invoca il ricorrente, in parte qua il motivo difetta anzitutto dell'occorrente autosufficienza ex art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., dal momento che, circa i crediti per festività e ferie non godute, limitatamente al periodo maggio 2004-dicembre 2006, si fa generico rinvio "ai conteggi depositati in atti ed allegati al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritti", omettendosi, perciò, non solo la trascrizione, ma anche un più puntuale richiamo delle parti di tali conteggi, neppure prodotti in questa sede, dalle quali si dovrebbero desumere quelle specifiche pretese creditorie, asseritamente soggette a prescrizione decennale. In ogni caso, tale parte della censura è inammissibile per difetto di specificità anche perché, da un lato, il ricorrente non considera che il giudice a quo aveva dato conto, tra l'altro, che, secondo il Tribunale, i testi indotti dallo stesso "non hanno però saputo dire quanti giorni alla settimana il ricorrente lavorasse, né secondo quale orario di lavoro, né se ci fosse qualcuno nell'ufficio della UIL che controllava il suo lavoro, né in quali anni e per quanto tempo egli abbia goduto di ferie" (così al punto j) a pag. 5 dell'impugnata sentenza), e dall'altro lato, che non solo non risulta che l'allora appellante avesse formulato un motivo di gravame volto precipuamente a contrastare le conclusioni raggiunte dal primo Giudice anche circa ferie e festività asseritamente non godute (cfr. pag. 3 dell'impugnata sentenza dove la Corte territoriale aveva sintetizzato i motivi d'appello proposti dal [OSCURATO:PERSONA]), come del resto emerge anche dal resoconto dei suoi motivi di appello, esposto alle pagg. 6-13 dell'atto di ricorso, ma nemmeno emerge che l'appellante avesse sostenuto in primo grado, o anche in secondo grado, nel ribattere all'eccezione di prescrizione quinquennale meramente riproposta dalla controparte in grado d'appello, che quegli specifici crediti fossero da reputarsi soggetti a prescrizione decennale. 9. Dall'inammissibilità del primo e principale motivo di ricorso discende l'assorbimento dei restanti, sui quali non occorre una pronuncia di legittimità. Invero, nessuna di queste censure tocca l'aspetto della decorrenza della prescrizione dei crediti azionati, né l'accoglimento di qualcuna delle stesse potrebbe incidere sullo stesso profilo, presupponendo al contrario tali ulteriori motivi l'esistenza di diritti ancora non estinti per prescrizione. Per conseguenza, l'intero ricorso va giudicato inammissibile. 10. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica