Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15715/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NON RICORRENTE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, per quanto qui rileva, confermava il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal GIP sede nei confronti ydi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, il secondo quale amministratore di fatto della medesima società), in relazione a due imputazioni rispettivamente per violazione, in concorso, dell'art. 11 d.

Igs. 74/00 e dell'art. 329, in relazione all'art. 322, comma 1, lett. a), Codice della crisi d'impresa.

Avverso l'ordinanza del Tribunale propongono ricorso il Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] ed infine [OSCURATO:PERSONA], soggetto non indagato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio della [OSCURATO:PERSONA] srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale.

1. Il ricorso del Pubblico Ministero deduce violazione di legge e vizio della motivazione (per contraddittorietà) con riferimento alla statuizione di revoca del sequestro disposta dal Tribunale del riesame con riferimento al c/c cointestato a [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], ed a quest'ultimo: si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sul predetto conto corrente fossero accreditate le sole somme da emolumento pensionistico della [OSCURATO:PERSONA], deducendo che dalla documentazione bancaria in atti fosse, invece, emerso che su tale conto corrente fossero pervenute rimesse anche per la pensione del marito e, comunque, che [OSCURATO:PERSONA] fosse intestatario della carta bancomat operante a valere sul suddetto conto e che, sempre a valere sul riferito, risultassero due versamenti di assegni (circolare e postale) a favore di [OSCURATO:PERSONA], sicché anche il predetto conto doveva ritenersi nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, vi sarebbe stata violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., nella parte in cui da esso discende un limite di operatività del sequestro di somme percepite a titolo di emolumento pensionistico e non un divieto assoluto.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale censura il provvedimento impugnato sotto il profilo del fumus ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza, in capo al medesimo, della qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, anziché di mero esecutore di n. 2 operazioni su indicazione dell'amministratore di diritto, mancando la prova del suo coinvolgimento nella decisione di vendere l'opificio, della sua ingerenza nella gestione dell'azienda e delle operazioni contestate, nonché della riferibilità al medesimo della contestata distrazione della somma rinveniente dalla cessione d'azienda. 2 ,3. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo, formalmente indicato come violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., con cui censura sia l'omessa o apparente motivazione quanto al fumus del reato per cui si procede, che l'omessa o apparente motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità e disponibilità del bene sequestrato in capo all'indagato.

La Procura generale in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con memoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria con cui insiste nell'accoglimento del ricorso, come anche ha fatto il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, inammissibile per la parte della censura articolata con riferimento al vizio della motivazione, vizio non proponibile in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali (art. 325 comma 1 cod. proc. pen.).

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile poiché deduce violazione di legge con riferimento alli applicazione del limite di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. a fronte di un provvedimento dalla cui lettura emerge chiaramente come il disposto annullamento del sequestro sia solo parziale, trattandosi di conto cointestato, e limitato alle somme aventi origine pensionistica e riferite alla moglie dell'indagato (rimesse che il Tribunale ritiene siano le uniche operate sul conto corrente, con giudizio in fatto che questa Corte non può sottoporre a rivalutazione), fermo restando che nel provvedimento impugnato si afferma chiaramente che il vincolo sul conto n. 000043110292 "...deve essere limitato alle eventuali disponibilità effettivamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA], escludendo le risorse della coniuge, che rimangono pienamente disponibili e impignorabili." (pagina 13 del provvedimento implignato).

La motivazione così addotta fornisce, pertanto, idonee indicazioni quanto alla portata effettiva del dispositivo di accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale con riferimento alla ricostruzione fattuale della vicenda ed alla valutazione in ordine alla sussistenza del fumus in capo al 3ricorrente.

L'operazione unitaria, ricostruita anche attraverso il tracciamento delle provviste, viene infatti compiutamente ricostruita nel provvedimento impugnato, che riporta anzitutto le pendenze erariali da cartelle e avvisi non pagati emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl sino alla data del 7 luglio 2025, di poi valorizza l'atto di cessione dell'intero complesso industriale sito in Barletta dalla [OSCURATO:PERSONA] a società terza con atto del 20.09.2024, che ne corrisponde il prezzo complessivo di euro 1.350.000 regolato con emissione di plurimi assegni circolari, la negoziazione degli assegni sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Barletta, sul quale sono abilitati ad operare rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], lo svuotamento successivo del conto.

In particolare, si evidenzia che sia le operazioni di versamento della provvista rinveniente dalla cessione che il bonifico in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl della somma di euro 250.000 a titolo di caparra per l'acquisto di azienda (contratto peraltro non registrato) sono state eseguite a valere sul conto corrente [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA] srl tramite la carta di debito rilasciata il 2 agosto 2024 proprio a [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, in risposta ad analogo motivo di riesame, il Tribunale individua plurimi elementi indiziari del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] fondati, oltreché sulla natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla delega ad operare sul conto corrente della società e sulla disponibilità della carta di debito utilizzata per la negoziazione dei titoli e per il pagamento della caparra.

Se ne deduce che il Tribunale del riesame non si è limitato alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, bensì ha tenuto conto delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è generico, poiché non si confronta con tale valutazione, limitandosi a sostenere un'ipotesi alternativa priva di riscontri in atti, ovvero di essersi limitato ad eseguire le operazioni suddette senza aver partecipato al relativo procedimento decisorio.

3. Quanto al Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è inammissibile atteso che lo stesso, soggetto non indagato, propone ricorso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl (società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio della [OSCURATO:PERSONA] srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale), ma la procura allegata al ricorso è sottoscritta dal predetto in proprio e non nella qualità. 4Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i predetti ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 30 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dosi ssa Elis• • Anizbito 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NON RICORRENTE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, per quanto qui rileva, confermava il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal GIP sede nei confronti ydi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, il secondo quale amministratore di fatto della medesima società), in relazione a due imputazioni rispettivamente per violazione, in concorso, dell'art. 11 d. Igs. 74/00 e dell'art. 329, in relazione all'art. 322, comma 1, lett. a), Codice della crisi d'impresa. Avverso l'ordinanza del Tribunale propongono ricorso il Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA] ed infine [OSCURATO:PERSONA], soggetto non indagato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio della [OSCURATO:PERSONA] srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale. 1. Il ricorso del Pubblico Ministero deduce violazione di legge e vizio della motivazione (per contraddittorietà) con riferimento alla statuizione di revoca del sequestro disposta dal Tribunale del riesame con riferimento al c/c cointestato a [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], ed a quest'ultimo: si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sul predetto conto corrente fossero accreditate le sole somme da emolumento pensionistico della [OSCURATO:PERSONA], deducendo che dalla documentazione bancaria in atti fosse, invece, emerso che su tale conto corrente fossero pervenute rimesse anche per la pensione del marito e, comunque, che [OSCURATO:PERSONA] fosse intestatario della carta bancomat operante a valere sul suddetto conto e che, sempre a valere sul riferito, risultassero due versamenti di assegni (circolare e postale) a favore di [OSCURATO:PERSONA], sicché anche il predetto conto doveva ritenersi nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, vi sarebbe stata violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., nella parte in cui da esso discende un limite di operatività del sequestro di somme percepite a titolo di emolumento pensionistico e non un divieto assoluto. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale censura il provvedimento impugnato sotto il profilo del fumus ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della ritenuta sussistenza, in capo al medesimo, della qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, anziché di mero esecutore di n. 2 operazioni su indicazione dell'amministratore di diritto, mancando la prova del suo coinvolgimento nella decisione di vendere l'opificio, della sua ingerenza nella gestione dell'azienda e delle operazioni contestate, nonché della riferibilità al medesimo della contestata distrazione della somma rinveniente dalla cessione d'azienda. 2 ,3. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo, formalmente indicato come violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., con cui censura sia l'omessa o apparente motivazione quanto al fumus del reato per cui si procede, che l'omessa o apparente motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità e disponibilità del bene sequestrato in capo all'indagato. La Procura generale in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con memoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria con cui insiste nell'accoglimento del ricorso, come anche ha fatto il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, inammissibile per la parte della censura articolata con riferimento al vizio della motivazione, vizio non proponibile in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali (art. 325 comma 1 cod. proc. pen.). In secondo luogo, il ricorso è inammissibile poiché deduce violazione di legge con riferimento alli applicazione del limite di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. a fronte di un provvedimento dalla cui lettura emerge chiaramente come il disposto annullamento del sequestro sia solo parziale, trattandosi di conto cointestato, e limitato alle somme aventi origine pensionistica e riferite alla moglie dell'indagato (rimesse che il Tribunale ritiene siano le uniche operate sul conto corrente, con giudizio in fatto che questa Corte non può sottoporre a rivalutazione), fermo restando che nel provvedimento impugnato si afferma chiaramente che il vincolo sul conto n. 000043110292 "...deve essere limitato alle eventuali disponibilità effettivamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA], escludendo le risorse della coniuge, che rimangono pienamente disponibili e impignorabili." (pagina 13 del provvedimento implignato). La motivazione così addotta fornisce, pertanto, idonee indicazioni quanto alla portata effettiva del dispositivo di accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione svolta dal Tribunale con riferimento alla ricostruzione fattuale della vicenda ed alla valutazione in ordine alla sussistenza del fumus in capo al 3ricorrente. L'operazione unitaria, ricostruita anche attraverso il tracciamento delle provviste, viene infatti compiutamente ricostruita nel provvedimento impugnato, che riporta anzitutto le pendenze erariali da cartelle e avvisi non pagati emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl sino alla data del 7 luglio 2025, di poi valorizza l'atto di cessione dell'intero complesso industriale sito in Barletta dalla [OSCURATO:PERSONA] a società terza con atto del 20.09.2024, che ne corrisponde il prezzo complessivo di euro 1.350.000 regolato con emissione di plurimi assegni circolari, la negoziazione degli assegni sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Barletta, sul quale sono abilitati ad operare rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], lo svuotamento successivo del conto. In particolare, si evidenzia che sia le operazioni di versamento della provvista rinveniente dalla cessione che il bonifico in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl della somma di euro 250.000 a titolo di caparra per l'acquisto di azienda (contratto peraltro non registrato) sono state eseguite a valere sul conto corrente [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA] srl tramite la carta di debito rilasciata il 2 agosto 2024 proprio a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, in risposta ad analogo motivo di riesame, il Tribunale individua plurimi elementi indiziari del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] fondati, oltreché sulla natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla delega ad operare sul conto corrente della società e sulla disponibilità della carta di debito utilizzata per la negoziazione dei titoli e per il pagamento della caparra. Se ne deduce che il Tribunale del riesame non si è limitato alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, bensì ha tenuto conto delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01). Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è generico, poiché non si confronta con tale valutazione, limitandosi a sostenere un'ipotesi alternativa priva di riscontri in atti, ovvero di essersi limitato ad eseguire le operazioni suddette senza aver partecipato al relativo procedimento decisorio. 3. Quanto al Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è inammissibile atteso che lo stesso, soggetto non indagato, propone ricorso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl (società nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio della [OSCURATO:PERSONA] srl per una quota pari al 37,5% del capitale sociale), ma la procura allegata al ricorso è sottoscritta dal predetto in proprio e non nella qualità. 4Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i predetti ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 30 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dosi ssa Elis• • Anizbito 5
Decreto Cassazione n. 15715/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris