Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 13472/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19453/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma in V ia L. CAPUANA, 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 901/2020 depositata il 04/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ex compagna del Piselli) e Italia [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere la dichiarazione di simulazione o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c., di tre atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato in favore della (ex) compagna [OSCURATO:PERSONA] e della di lei madre Italia [OSCURATO:PERSONA] le proprie quote, pari al 50% della proprietà dei seguenti immobili: immobile sito in Livorno in via Montebello n. 36 (di cui era originariamente proprietaria la Martignetti); Immobile sito in Livorno in via Borra n. 47 (acquistato in comproprietà con la Martignetti); Immobile sito in Riolunato in via Groppo n. 7 (acquistato in comproprietà con la Martignetti).

Nel giudizio si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e Italia [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda che venne poi respinta.

In quel giudizio emerse che il credito del Martini (derivante dall’aver saldato la [OSCURATO:PERSONA] E miliano con la quale aveva stipulato una transazione in relazione al debito che l’istituto vantava nei confronti della società immobiliare Martini-Piselli) era sorto il 22 aprile 2011; le vendite di cui si chiedeva la simulazione erano, tutte, anteriori a tale data; per la vendita dell’immobile sito in Montebello non era configurabile alcuna simulazione stante la presenza di una scrittura anteriore che impegnava le parti al trasferimento del bene, poi effettivamente seguito; per le altre due vendite non vi era prova della simulazione; nella prospettiva revocatoria per nessuna vendita vi era la prova di dolosa preordinazione volta ed eludere il debito futuro dell’alienante. 2.La decisione venne impugnata ed il giudice di seconde cure accolse l’impugnazione in relazione al solo atto di compravendita intercorso tra il Piselli e la Martignetti, relativo al 50% della proprietà dell’immobile sito in Livorno, in via Montebello n. 36.

Nelgiudizio emerse che la proprietà degli immobili di cui innanzi fosse stata trasferita al Piselli in forza di un accordo con la compagna ( odierna ricorrente), posto in essere in vista della futura convivenza tra i due - in considerazione della necessità di effettuare lavori di ristrutturazione, pagare le rate del mutuo e in considerazione delle difficoltà economiche temporanee della donna - con il quale le parti convennero che non appena [OSCURATO:PERSONA] si fosse ristabilita economicamente la predetta proprietà le sarebbe stata ritrasferita.

Il giudice di merito muovendo proprio dal contenuto dell’atto difensivo della Martignetti affermò che la sua versione fondava l’azione di simulazione proposta dal Martini.

Si osservò che “se infatti il Piselli non era realmente proprietario della quota del 50% dell’immobile di via Montebello in Livorno, ciò significa che la retrocessione eseguita nel 2008 era anch’essa simulata, non diversamente dalla precedente vendita inversa eseguita dalla Martignetti nel 2004.

La simulazione della prima operazione negoziale implica insomma la simulazione della seconda. [OSCURATO:PERSONA] non era davvero proprietario, egli aveva rivenduto solo in apparenza alla Martignetti ciò di cui quest’ultima era già proprietaria, sicché l’atto di retrovendita risultava pacificamente simulato e anda va dichiarato nullo, in accoglimento del motivo di gravame proposto dal Martini.

In altra sede, la Martignetti potrà semmai agire a propria volta per far valere la simulazione iniziale, ma in questa sede non si può negare la simulazione consequenziale di cui la controparte ha chiesto la dichiarazione, sebbene con argomenti ulteriori.” In relazione alle ulteriori vendite, la domanda del Martini venne disattesa, escludendosi la presenza di presunzioni idonee a dimostrare che le parti fossero d’accordo dolosamente nel compiere gli atti in oggetto.

Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza sonostate depositat e memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia, non avendo la corte di merito preso in considerazione l’eccezione preliminare di infondatezza/improcedibilità dell’azione di simulazione per carenza di interesse ad agire.

Si evidenzia al riguardo che sebbene la doglianza venga riportata nella ricostruzione della vicenda, la stessa non sia stata esaminata dalla Corte d’appello che si sarebbe limitata a rilevare la natura simulata della retrocessione del 2008, in conseguenza della precedente vendita inversa del 2004. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.1415 e 1416 c.c. e 100 c.p.c. poiché la Corte di merito ha accolto la domanda di simulazione del Martini della compravendita del 15.10.2008 avvenuta per atto del [OSCURATO:PERSONA], pur in difetto del presupposto dell’interesse ad agire. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia non avendo la Corte di merito dichiarato la natura simulata dell’atto a rogito del notaio Vignoli del 20.8.2004 repertorio 45687 sebbene la ricorrente lo avesse espressamente richiesto in sede di conclusioni. 4.Il primo motivo è infondato poiché l 'omesso esame di unaquestione puramente processual e non integra il vizio diomessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito(Cass. n. 1701/2007; Cass.25154 del 2018; da ultimo Cass. n. 26913/2024).

5. Per quanto concerne la ritenuta violazione dell’art. 1415 c.c. essa è infondata.

La disposizione citata richiede, ai fini della sua applicazione, congiuntamente tre elementi: i) il soggetto che può agire a tutela deve essere “terzo”; ii) l’oggetto della tutela è la titolarità di “diritti”; iii) il contratto simulato deve “pregiudicare” questi diritti.

Non tutti i terzi sono legittimati ad agire però.

Invero l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando iterzi a far valere lasimulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare uninteresse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente allasimulazione; pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento dellasimulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (Cass. n. 19149 del 2022).

Nella fattispecie odierna, a fronte di una vendita, intervenuta peraltro tra due persone legate all’epoca dei fatti da un legame sentimentale, il Martini era un soggetto terzo, titolare di un diritto di credito nei confronti del Piselli, ed aveva certamente un interesse specifico a far emergerne la simulazione, essendo uno dei pochi beni che avrebbe, potenzialmente, potuto aggredire.

Difatti l’interesse ad agire si configura quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o l'esercizio del diritto da parte del terzo (Cass.19149 del 2022, in motivazione).

Piselli, escluse le tre quote immobiliari cedute alla Martignetti ed alla di lei madre, non era titolare di altri beni suscettibili di essere aggrediti.Sotto altro profilo deve inoltre ribadirsi che l terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione di un atto posto in essere dal suo debitore e per lui pregiudizievole, anche se il suo credito non è anteriore all'atto simulato (Cass. n. 1127/1987).

6. Il terzo motivo è infondato.

E’ opportuno in questa sede chiarire quale sia la differenza tra domanda ed eccezione riconvenzionale.

Soccorre al riguardo Cass. n. 22472 del 2016 (successivamente ribadita da Cass. n. 31010 del 2023).

La predetta decisione ha statuito che la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.

Nella specie non emerge dal contenuto del ricorso, né tanto meno dalla sentenza, che la ricorrente abbia mai formulato una domanda volta all’accertamento della simulazione mentre appare evidente che ciò che è stato effettivamente formulato è un’eccezione riconvenzionale.

A conferma di ciò viene in considerazione il provvedimento impugnato.

Viene, in particolare, in rilievo il chiaro passaggio motivazionale laddove si afferma “…In altra sede, la Martignetti potrà semmai agire a propria volta per far valere la simulazione iniziale, ma in questa sede non si può negare la simulazione consequenziale di cui controparte ha chiesto la dichiarazione, sebbene con argomenti ulteriori”.

6.1. Ciò comporta, come conseguenza, che nessuna omessa pronuncia vi è stata ed anzi il giudice ha considerato espressamente la doglianza della Martinetti tanto dal porla a fondamento dell’accoglimento parziale dell’appello del Martini e l’ha considerata nei limiti in cui poteva farlo, non potendo in alcun modo dichiarare il primo atto simulato in assenza di domanda riconvenzionale dell’odierna ricorrente. 7.In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.

Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.

P .

R n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E 4.000,00 oltre E 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Da atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPRn. 115 del 2002 sussistono i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19453/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma in V ia L. CAPUANA, 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 901/2020 depositata il 04/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ex compagna del Piselli) e Italia [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere la dichiarazione di simulazione o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c., di tre atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato in favore della (ex) compagna [OSCURATO:PERSONA] e della di lei madre Italia [OSCURATO:PERSONA] le proprie quote, pari al 50% della proprietà dei seguenti immobili: immobile sito in Livorno in via Montebello n. 36 (di cui era originariamente proprietaria la Martignetti); Immobile sito in Livorno in via Borra n. 47 (acquistato in comproprietà con la Martignetti); Immobile sito in Riolunato in via Groppo n. 7 (acquistato in comproprietà con la Martignetti). Nel giudizio si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e Italia [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda che venne poi respinta. In quel giudizio emerse che il credito del Martini (derivante dall’aver saldato la [OSCURATO:PERSONA] E miliano con la quale aveva stipulato una transazione in relazione al debito che l’istituto vantava nei confronti della società immobiliare Martini-Piselli) era sorto il 22 aprile 2011; le vendite di cui si chiedeva la simulazione erano, tutte, anteriori a tale data; per la vendita dell’immobile sito in Montebello non era configurabile alcuna simulazione stante la presenza di una scrittura anteriore che impegnava le parti al trasferimento del bene, poi effettivamente seguito; per le altre due vendite non vi era prova della simulazione; nella prospettiva revocatoria per nessuna vendita vi era la prova di dolosa preordinazione volta ed eludere il debito futuro dell’alienante. 2.La decisione venne impugnata ed il giudice di seconde cure accolse l’impugnazione in relazione al solo atto di compravendita intercorso tra il Piselli e la Martignetti, relativo al 50% della proprietà dell’immobile sito in Livorno, in via Montebello n. 36. Nelgiudizio emerse che la proprietà degli immobili di cui innanzi fosse stata trasferita al Piselli in forza di un accordo con la compagna ( odierna ricorrente), posto in essere in vista della futura convivenza tra i due - in considerazione della necessità di effettuare lavori di ristrutturazione, pagare le rate del mutuo e in considerazione delle difficoltà economiche temporanee della donna - con il quale le parti convennero che non appena [OSCURATO:PERSONA] si fosse ristabilita economicamente la predetta proprietà le sarebbe stata ritrasferita. Il giudice di merito muovendo proprio dal contenuto dell’atto difensivo della Martignetti affermò che la sua versione fondava l’azione di simulazione proposta dal Martini. Si osservò che “se infatti il Piselli non era realmente proprietario della quota del 50% dell’immobile di via Montebello in Livorno, ciò significa che la retrocessione eseguita nel 2008 era anch’essa simulata, non diversamente dalla precedente vendita inversa eseguita dalla Martignetti nel 2004. La simulazione della prima operazione negoziale implica insomma la simulazione della seconda. [OSCURATO:PERSONA] non era davvero proprietario, egli aveva rivenduto solo in apparenza alla Martignetti ciò di cui quest’ultima era già proprietaria, sicché l’atto di retrovendita risultava pacificamente simulato e anda va dichiarato nullo, in accoglimento del motivo di gravame proposto dal Martini. In altra sede, la Martignetti potrà semmai agire a propria volta per far valere la simulazione iniziale, ma in questa sede non si può negare la simulazione consequenziale di cui la controparte ha chiesto la dichiarazione, sebbene con argomenti ulteriori.” In relazione alle ulteriori vendite, la domanda del Martini venne disattesa, escludendosi la presenza di presunzioni idonee a dimostrare che le parti fossero d’accordo dolosamente nel compiere gli atti in oggetto. Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza sonostate depositat e memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia, non avendo la corte di merito preso in considerazione l’eccezione preliminare di infondatezza/improcedibilità dell’azione di simulazione per carenza di interesse ad agire. Si evidenzia al riguardo che sebbene la doglianza venga riportata nella ricostruzione della vicenda, la stessa non sia stata esaminata dalla Corte d’appello che si sarebbe limitata a rilevare la natura simulata della retrocessione del 2008, in conseguenza della precedente vendita inversa del 2004. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.1415 e 1416 c.c. e 100 c.p.c. poiché la Corte di merito ha accolto la domanda di simulazione del Martini della compravendita del 15.10.2008 avvenuta per atto del [OSCURATO:PERSONA], pur in difetto del presupposto dell’interesse ad agire. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia non avendo la Corte di merito dichiarato la natura simulata dell’atto a rogito del notaio Vignoli del 20.8.2004 repertorio 45687 sebbene la ricorrente lo avesse espressamente richiesto in sede di conclusioni. 4.Il primo motivo è infondato poiché l 'omesso esame di unaquestione puramente processual e non integra il vizio diomessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito(Cass. n. 1701/2007; Cass.25154 del 2018; da ultimo Cass. n. 26913/2024). 5. Per quanto concerne la ritenuta violazione dell’art. 1415 c.c. essa è infondata. La disposizione citata richiede, ai fini della sua applicazione, congiuntamente tre elementi: i) il soggetto che può agire a tutela deve essere “terzo”; ii) l’oggetto della tutela è la titolarità di “diritti”; iii) il contratto simulato deve “pregiudicare” questi diritti. Non tutti i terzi sono legittimati ad agire però. Invero l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando iterzi a far valere lasimulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare uninteresse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente allasimulazione; pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento dellasimulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (Cass. n. 19149 del 2022). Nella fattispecie odierna, a fronte di una vendita, intervenuta peraltro tra due persone legate all’epoca dei fatti da un legame sentimentale, il Martini era un soggetto terzo, titolare di un diritto di credito nei confronti del Piselli, ed aveva certamente un interesse specifico a far emergerne la simulazione, essendo uno dei pochi beni che avrebbe, potenzialmente, potuto aggredire. Difatti l’interesse ad agire si configura quando il contratto simulato impedisca o renda più difficile o incerto il conseguimento o l'esercizio del diritto da parte del terzo (Cass.19149 del 2022, in motivazione). Piselli, escluse le tre quote immobiliari cedute alla Martignetti ed alla di lei madre, non era titolare di altri beni suscettibili di essere aggrediti.Sotto altro profilo deve inoltre ribadirsi che l terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione di un atto posto in essere dal suo debitore e per lui pregiudizievole, anche se il suo credito non è anteriore all'atto simulato (Cass. n. 1127/1987). 6. Il terzo motivo è infondato. E’ opportuno in questa sede chiarire quale sia la differenza tra domanda ed eccezione riconvenzionale. Soccorre al riguardo Cass. n. 22472 del 2016 (successivamente ribadita da Cass. n. 31010 del 2023). La predetta decisione ha statuito che la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande. Nella specie non emerge dal contenuto del ricorso, né tanto meno dalla sentenza, che la ricorrente abbia mai formulato una domanda volta all’accertamento della simulazione mentre appare evidente che ciò che è stato effettivamente formulato è un’eccezione riconvenzionale. A conferma di ciò viene in considerazione il provvedimento impugnato. Viene, in particolare, in rilievo il chiaro passaggio motivazionale laddove si afferma “…In altra sede, la Martignetti potrà semmai agire a propria volta per far valere la simulazione iniziale, ma in questa sede non si può negare la simulazione consequenziale di cui controparte ha chiesto la dichiarazione, sebbene con argomenti ulteriori”. 6.1. Ciò comporta, come conseguenza, che nessuna omessa pronuncia vi è stata ed anzi il giudice ha considerato espressamente la doglianza della Martinetti tanto dal porla a fondamento dell’accoglimento parziale dell’appello del Martini e l’ha considerata nei limiti in cui poteva farlo, non potendo in alcun modo dichiarare il primo atto simulato in assenza di domanda riconvenzionale dell’odierna ricorrente. 7.In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d. P . R n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E 4.000,00 oltre E 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Da atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPRn. 115 del 2002 sussistono i
Sentenza Cassazione n. 13472/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris