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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10923/2022

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[OSCURATO:PERSONA] l468}2018 Roma, 5 APR

202. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza nr. 454/2018 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 22.02.2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte di uno dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] 5 APR 2022 .CANCELLIERF 11— C LLLi4 V;.:Cn,l0 no Massintia fro3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] l468}2018 Roma, 5 APR 202. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza nr. 454/2018 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 22.02.2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte di uno dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] 5 APR 2022 .CANCELLIERF 11— C LLLi4 V;.:Cn,l0 no Massintia fro3
Decreto Cassazione n. 10923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris