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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1974

Cassazione n. 12247/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1974 avverso !a sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo di Difensore, ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 6 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma che 1'11 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.. 285, per aver guidato un autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, il 3 giugno 2018. 2.11 ricorrente lamenta inosservanza di norme processuale, stabilite a pena di nullità, in relazione all'omesso esame di testimone la cui deposizione era stata ritualmente ammessa e con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva.

3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 4-6 della sentenza impugnata), dovendosi pertanto considerare gli stessi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Con specifico riferimento alla mancata escussione di teste a difesa già ammesso, la Corte di merito ha già evidenziato (p. 4), in continuità con condivisibili precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891: «La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata»; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210, e, recentemente, Sez. 5, n. 16976 del 12/0272020, Polise, Rv. 279166), che non vi è stata opposizione alla chiusura dibattimentale da parte della Difesa a fronte della mancata escussione della prova a discarico. 4.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]. e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1974 avverso !a sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo di Difensore, ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 6 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma che 1'11 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.. 285, per aver guidato un autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, il 3 giugno 2018. 2.11 ricorrente lamenta inosservanza di norme processuale, stabilite a pena di nullità, in relazione all'omesso esame di testimone la cui deposizione era stata ritualmente ammessa e con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva. 3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 4-6 della sentenza impugnata), dovendosi pertanto considerare gli stessi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Con specifico riferimento alla mancata escussione di teste a difesa già ammesso, la Corte di merito ha già evidenziato (p. 4), in continuità con condivisibili precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891: «La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata»; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210, e, recentemente, Sez. 5, n. 16976 del 12/0272020, Polise, Rv. 279166), che non vi è stata opposizione alla chiusura dibattimentale da parte della Difesa a fronte della mancata escussione della prova a discarico. 4.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]. e estenso
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