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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15855/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 30 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a lei concesso dal Tribunale di Tivoli nella sentenza 23 febbraio 2011.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che con unico motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. ed inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163 e 168 cod. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta che la pena detentiva complessiva derivante dalle due sentenze è di 2 anni e che il superamento del limite massimo dell'art. 163 cod. pen. si determina soltanto sommando ad esse anche la pena pecuniaria, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen., e che, però, l'art. 163, comma 1, ultimo periodo, cod. pen. prevede che in tale caso il giudice possa comunque disporre che l'esecuzione della sola pena detentiva rimanga sospesa, facoltà evidentemente esercitata dal giudice della cognizione nel momento in cui ha deciso di riconoscere il beneficio.

Nello stesso unico motivo il ricorrente lamenta anche che la competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione derivava da una ulteriore sentenza di condanna per delitto commesso il 4 luglio 2019, ovvero quasi dieci anni dopo la data in cui era stato commesso il delitto per cui era stato riconosciuto il beneficio, sicché non sarebbe rispettato neanche il disposto dell'art. 163 cod. pen. nella parte in cui permette la revoca soltanto quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

Considerato in diritto Nel certificato penale della ricorrente emergono le seguenti condanne, si omettono i titoli di reato in quanto non rilevanti ai fini della decisione: 1) condanna del Tribunale di Velletri, irrevocabile il 15 dicembre 2014, per fatto del 8 dicembre 2007, alla pena di 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa, pena sospesa;2) condanna del Tribunale di Tivoli, irrevocabile il 15 luglio 2019, per fatto del 30 novembre 2009, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 300 euro di multa, pena sospesa; 3) condanna del Tribunale di Velletri, irrevocabile il 17 settembre 2019, per fatto del 14 agosto 2019, alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa; 4) condanna della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 8 gennaio 2021, per fatto del 4 luglio 2019, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.600 euro di multa.

Il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio delle condanne sub 2) e sub 3); il ricorso ha ad oggetto soltanto la revoca del beneficio della condanna sub 2), e non fa rilievi sulla revoca del beneficio per la condanna sub 3).

Il giudice dell'esecuzione ha citato come norma attributiva del potere di revoca del beneficio l'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. ed ha operato sommando la pena delle sentenze sub 2) e 3), ottenendo una pena complessiva che supera i limiti massimi dell'art. 163 cod. pen.

La citazione dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. riguardando l'intervento di "un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso", è erroneo, perché la seconda condanna non inerisce ad un fatto di reato commesso anteriormente la prima condanna citata.

Tuttavia, il provvedimento adottato è conforme al dettato di cui all'art. 168, primo comma n. 1 e del terzo comma dello stesso articolo, cod. pen., che richiama i limiti indicati dagli artt. 164, quarto comma e 163 cod. pen. ampiamente superati dalle due condanne citate.

Il ricorrente, invece, in modo non corrispondente al provvedimento impugnato, presuppone per errore che il giudice dell'esecuzione abbia cumulato la condanna n. 1 con quella n. 2 e lamenta solo il mancato superamento del limite dei due anni di queste due condanne (una a otto mesi di reclusione e l'altra ad anni uno e mesi quattro di reclusione), sicché la censura risulta manifestamente infondata e, risultando affetta da mancanza di specifica corrispondenza con l'ordinanza del giudice, va dichiarata inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Lkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 30 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a lei concesso dal Tribunale di Tivoli nella sentenza 23 febbraio 2011. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che con unico motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. ed inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che la pena detentiva complessiva derivante dalle due sentenze è di 2 anni e che il superamento del limite massimo dell'art. 163 cod. pen. si determina soltanto sommando ad esse anche la pena pecuniaria, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen., e che, però, l'art. 163, comma 1, ultimo periodo, cod. pen. prevede che in tale caso il giudice possa comunque disporre che l'esecuzione della sola pena detentiva rimanga sospesa, facoltà evidentemente esercitata dal giudice della cognizione nel momento in cui ha deciso di riconoscere il beneficio. Nello stesso unico motivo il ricorrente lamenta anche che la competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione derivava da una ulteriore sentenza di condanna per delitto commesso il 4 luglio 2019, ovvero quasi dieci anni dopo la data in cui era stato commesso il delitto per cui era stato riconosciuto il beneficio, sicché non sarebbe rispettato neanche il disposto dell'art. 163 cod. pen. nella parte in cui permette la revoca soltanto quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Considerato in diritto Nel certificato penale della ricorrente emergono le seguenti condanne, si omettono i titoli di reato in quanto non rilevanti ai fini della decisione: 1) condanna del Tribunale di Velletri, irrevocabile il 15 dicembre 2014, per fatto del 8 dicembre 2007, alla pena di 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa, pena sospesa;2) condanna del Tribunale di Tivoli, irrevocabile il 15 luglio 2019, per fatto del 30 novembre 2009, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 300 euro di multa, pena sospesa; 3) condanna del Tribunale di Velletri, irrevocabile il 17 settembre 2019, per fatto del 14 agosto 2019, alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa; 4) condanna della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 8 gennaio 2021, per fatto del 4 luglio 2019, alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.600 euro di multa. Il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio delle condanne sub 2) e sub 3); il ricorso ha ad oggetto soltanto la revoca del beneficio della condanna sub 2), e non fa rilievi sulla revoca del beneficio per la condanna sub 3). Il giudice dell'esecuzione ha citato come norma attributiva del potere di revoca del beneficio l'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. ed ha operato sommando la pena delle sentenze sub 2) e 3), ottenendo una pena complessiva che supera i limiti massimi dell'art. 163 cod. pen. La citazione dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. riguardando l'intervento di "un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso", è erroneo, perché la seconda condanna non inerisce ad un fatto di reato commesso anteriormente la prima condanna citata. Tuttavia, il provvedimento adottato è conforme al dettato di cui all'art. 168, primo comma n. 1 e del terzo comma dello stesso articolo, cod. pen., che richiama i limiti indicati dagli artt. 164, quarto comma e 163 cod. pen. ampiamente superati dalle due condanne citate. Il ricorrente, invece, in modo non corrispondente al provvedimento impugnato, presuppone per errore che il giudice dell'esecuzione abbia cumulato la condanna n. 1 con quella n. 2 e lamenta solo il mancato superamento del limite dei due anni di queste due condanne (una a otto mesi di reclusione e l'altra ad anni uno e mesi quattro di reclusione), sicché la censura risulta manifestamente infondata e, risultando affetta da mancanza di specifica corrispondenza con l'ordinanza del giudice, va dichiarata inammissibile. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Lkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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