CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08407/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 938/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diNapoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli,Numero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/2026condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli al pagameNnumteoro, dii nrac colta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 30.432,68 oltreinteressi.2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Provincia di Napoli, dirigenteavvocato capo vicario, aveva agìto in giudizio per l’accertamentodell’illegittimità della trattenuta, in atto a suo carico dalsettembre 2011, dell’IRAP, con la conseguente condannarestitutoria.3. A fondamento della decisione di accoglimento, la Cortenapoletana, premesso che la questione riguardava l’impostadovuta sui compensi professionali erogati, come incentivi, agliavvocati interni dell’Ente, ed in diritto l’individuazione delsoggetto gravato, assumeva, come già la Corte dei Conti indelibera a Sezioni Riunite n.33 del 7 giugno 2010, che talesoggetto fosse l’Amministrazione datrice, posto che laprescrizione secondo la quale dall’erogazione non potevanoderivare “oneri riflessi” a carico dell’Amministrazione, non potevatrovare applicazione quanto all’IRAP, in quanto onere fiscalediretto a carico di questa, quale titolare dell’organizzazione, enon potendo, per converso, per sua natura, il medesimo gravaresugli avvocati interni, essendo questi dipendenti, privi diorganizzazione propria, e posto che gli incentivi facevano partedella retribuzione. La prescrizione andava, pertanto, applicatanel senso che l’Amministrazione, in sede di costituzione dei fondidi finanziamento del salario accessorio, dovesse accantonare glioneri di imposta, quale costo di produzione, come avveniva pergli oneri previdenziali a carico della stessa, per poi erogare agliavvocati il netto. Aggiungeva la Corte territoriale che anche nelcaso in cui l’accantonamento fosse mancato, dando luogo ad unosforamento dei limiti di spesa, questo non potesse comunqueriflettersi a danno dei lavoratori, e che la tesi secondo la qualeNumero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/2026«sarebbe irrilevante la circostanza che l’imposta venNugmaer o dai drac colta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026incidere diversamente sui compensi, se quantificata in manierageneralizzata rispetto al caso in cui venga detratta a livelloindividuale» era «apodittica».4. Per la cassazione della sentenza ricorre la CittàMetropolitana di Napoli con ricorso affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione diinammissibilità del controricorso sollevata dalla ricorrente inmemoria perché: a) il fatto che il controricorso sia statonotificato, secondo il testo dell’art. 370 c.p.c. vigente prima dellariforma della disposizione operata dall’art. 3, comma 27, lett. f),n.1 del d.lgs. n.149/2022 non è rilevante se comunque, comeavvenuto nella specie, il deposito avviene nel termine prescrittodalla nuova disposizione, come prescritto dalla stessa qualemodalità “necessaria e sufficiente” (Cass. n. 2599/2024, inmotivazione), e valida per la costituzione (Cass. n. 3559/2024);b) né determina inammissibilità il fatto che il controricorso indichiquale sentenza impugnata quella di primo grado, posto chel’errore materiale commesso nell’intestazione del controricorsonon è idoneo a generare alcun dubbio riguardo all’oggettodell’atto difensivo, alla luce del complessivo contenuto dellostesso.2. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza in rapporto agliartt. 132 n.4 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 111 Cost. permotivazione apparente.Si assume che la Corte territoriale abbia travisato l’oggetto dellacontroversia, perché l’Amministrazione, sin dal primo grado delNumero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/2026giudizio, non aveva mai contestato di essere il dNeumbeirtoo dri reac colta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’imposta, bensì assunto di aver sempre inserito la “quotaIrap” nel fondo disponibile per il pagamento delle competenzedell’avvocatura interna in termini meramente contabili, per poidistribuire il fondo al netto dell’onere fiscale, sicchè nessunadecurtazione a carico dei lavoratori era mai avvenuta, e perconverso l’erogazione suppletiva risultava priva difinanziamento.Nel contempo, si assume che, per garantire il pareggio dibilancio, rientrasse nella legittima discrezionalitàdell’amministrazione, di «ridurre...il compenso per i propri legali,così da consentire l’accantonamento preventivo dell’imposta,senza alcuno scorporo...».3. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo,costituito dal complesso dei fatti rappresentati dai documentiprodotti dall’Amministrazione, che si assumono atti a mostrareche l’accantonamento preventivo dell’Irap vi era stato, tramite lacostituzione di specifici e separati capitoli di spesa, e gli avvocatidell’Ente non avevano mai subìto alcuna decurtazione per IRAP,ma solo occasionali riduzioni di stanziamento delle sommeripartibili. Il conteggio attoreo era peraltro erroneo anche quantoagli importi Irap asseritamente detratti, come tale sempre especificamente contestato.Per altro verso, si deduce che le stesse determinazioni dalle qualiil lavoratore evinceva le “trattenute” erano divenute definitiveper omessa impugnazione dinanzi al Giudice aministrativo neltermine di legge.4. Il primo motivo è fondato.5. La sentenza impugnata richiama in termini del tuttogenerali ed astratti i princìpi di diritto che ritiene applicabili allaNumero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/2026fattispecie, in termini che lasciano intendere che la quNeusmteiroo dni reac colta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026verta, come verte, sulle modalità con le quali l’Amministrazionedeve darsi carico dell’onere fiscale nel rispetto della disciplinadella spesa pubblica senza addossarle ai lavoratori (in sintesi:che gli incentivi oggetto di causa sono soggetti all’IRAP; chel’imposta deve gravare sul soggetto datoriale e non sul lavoratoredipendente; che tuttavia i relativi oneri vanno “accantonati”; chenon di meno «... mentre sul piano dell'obbligazione giuridicarimane chiarito che l'IRAP grava sull'amministrazione, su unpiano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità dicopertura di “tutti gli oneri”, l'amministrazione non potrà chequantificare le disponibilità destinabili ad avvocati eprofessionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiarel'onere e Irap, come avviene anche per il pagamento delle altreretribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sullaprovvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'IRAP)si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per laprogettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confrontidei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorsenecessarie alla copertura dell'onere Irap gravantesull'amministrazione. Il principio di diritto affermato comportaquindi, che l'inclusione dell'IRAP nel fondo disponibile per ilpagamento delle competenze all'avvocatura interna rappresentaun fatto puramente contabile che non incide assolutamente sullaliquidazione dei compensi professionali. Ne consegue che non videve essere alcuna decurtazione dei compensi professionali,semmai una riduzione (a monte), e in proporzione all'ammontareIrap, delle risorse che, in base alla regolamentazione interna,sono distribuibili tra detti dipendenti a titolo di compensiprofessionali») senza fornire alcuna affermazione in fatto circa lemodalità con le quali, nella specie, sarebbe stata operata laNumero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/2026“trattenuta”. E ciò nonostante la stessa sentenza diNau mearot tdoi ra,c colta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026sebbene del tutto genericamente, del fatto che la sentenza dirigetto di primo grado fosse stata appellata dal lavoratore anchein punto di fatto («La parte appellante lamentava erroneità dellavalutazione operata dal giudice di prime cure in merito allecircostanze di fatto e alle questioni di diritto sottese...»), e laricorrente mostri in modo chiaro quanto incontestato di essersisempre difesa solo in fatto, assumendo di aver semprepreventivamente accantonato l’IRAP “a monte” deglistanziamenti destinati ai dipendenti, in pieno ed esattoadempimento dei princìpi evocati dal lavoratore (e recepiti dallaCorte di appello) sì che nessun accollo, neanche indiretto,dell’imposta, era stato operato a carico degli stessi.6. Deve trovare quindi applicazione il principio di dirittosecondo il quale «Non adempie il dovere di motivazione il giudiceche si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamenteacquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazionesui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire lafattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; inuna situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue ilgiudizio finisce per essere monco della premessa minore e, diconseguenza, privo della conclusione razionale» (Cass. n.11710/2011; analogamente Cass. nn. 22242/2015,11227/2017, 4166/2024). In termini generali, la decisionebasata sull’affermazione di princìpi di diritto non collegata adalcun riferimento a fatti accertati deve ritenersi affetta damotivazione apparente, e al di sotto del cd. “minimocostituzionale” non consentendo alcun controllo sulla pertinenzadei primi ai secondi, e, per esso, sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio.Numero registro generale 10770/20237. La questione oggetto di causa ha formato di recenteNu mero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 8407/2026oggetto di esame da parte di questa Corte nell’ordinanzaData pubblicazione 03/04/2026n.10402/2025, che, seppure riferita a personale non dirigenziale,si riporta nella massima, prima che per orientare la Corte dirinvio negli accertamenti in fatto necessari per la retta decisionedella causa, per dare evidenza della complessità e specificitàdegli stessi, che vanno ben al di là del mero fatto, del tuttopacifico già a partire da Cass. n. 27315/2021, che l’onere fiscalenon deve gravare neppure indirettamente sul lavoratore.8. Si è infatti affermato (si riporta il principio di dirittoenunciato, rimandando alla motivazione ogni spiegazione ochiarimento necessari) che: «Gli importi dovuti, ai sensi dell’art.27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del compartoregioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della leggen. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., conmodif., dalla legge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna deglienti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP,che resta a carico della pubblica amministrazione datrice dilavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoidipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e inproporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che,in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamentodell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti atitolo di compensi professionali”; “La P.A. datrice di lavoro puòutilizzare, per corrispondere all’Erario l’IRAP dovuta sulleretribuzioni dei suoi avvocati interni, le risorse presenti nel fondoesistente per pagare tali avvocati, per la parte in cui essesuperino i limiti della retribuzione di detti dipendenti fissati dallavigente normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva odal regolamento interno, e, ove queste somme non sianosufficienti, ulteriori risorse proprie esterne a siffatto fondo”;Numero registro generale 10770/2023“L’azione esercitata dagli avvocati dipendenti degli enti locali peNru mero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 8407/2026ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ai sensi dell’art.Data pubblicazione 03/04/202627 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del compartoregioni ed autonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della leggen. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., conmodif., dalla legge n. 14 del 2014, è un’azione di adempimento.Pertanto, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,limitandosi alla mera allegazione della circostanzadell’inadempimento (totale o inesatto) della controparte, mentreil debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fattoestintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenutoadempimento o dall’impossibilità dello stesso per causa nonimputabile, senza che alcun rilievo assumano la normativa sullacontabilità pubblica e quella concernente la formazione dei fondiindicati a bilancio e la distribuzione delle risorse ad essi destinate,la cui violazione può eventualmente originare una responsabilitàdel dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbianocausata”; “Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14settembre 2000 per il personale del comparto regioni edautonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dallalegge n. 114 del 2014, all’avvocatura interna degli enti localispettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazionecollettiva e dal regolamento interno. Peraltro, essi non possonocomunque superare i limiti all’erogazione di somme stabiliti dadisposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanenteo di anno in anno, impongano vincoli alla capacità di spesa dellaP.A. che impediscono ab initio ed ex ante il sorgere del diritto alcompenso del lavoratore oltre un dato ammontare, che non èvalicabile: tali limiti possono o essere direttamente fissati dallaNumero registro generale 10770/2023legge in via inderogabile e determinata, nel qual caso possonoNu mero sezionale 832/2026Numero di raccolta generale 8407/2026essere conosciuti d’ufficio dal giudice adito per l’adempimento inData pubblicazione 03/04/2026base al principio iura novit curia, o dovere essere individuati dallamedesima P.A. con atti organizzativi interni, la cui sussistenza,però, va allegata e dimostrata dall’ente, che ne eccepisca laconcreta vigenza”. “Una volta accertata l’esistenza del dirittodell’avvocato dipendente di enti locali al pagamento di uncompenso professionale ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14settembre 2000 per il personale del comparto regioni edautonomie locali, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dallalegge n. 114 del 2014, sulla base di previsione di legge, contrattocollettivo o regolamento interno, le somme in questione sono daconsiderare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore dilavoro, ma non dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A.,la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente nédirettamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente,deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore,degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilitàpubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale puòsemmai rilevare sotto forma di responsabilità del dirigente, delfunzionario o del dipendente che l’abbiano causata. Infatti,l’accantonamento della menzionata imposta sul fondo destinatoalla retribuzione accessoria in esame è consentito solo se lerisorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi dispesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o,qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati odimostrati, l’ammontare complessivo di tale credito, comericonosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamentiinterni dell’ente».Numero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/20269. In buona sostanza il principio generalizzabile è che oNcumceoror rdie ra,c colta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026alla stregua delle regole di allegazione e prova enunciatedall’arresto, esaminare la disciplina legale, contrattuale eregolamentare che individua l’ammontare delle risorse destinatealla voce retributiva, la cui erogazione va garantita senzadecurtazioni per IRAP, né “a valle” né “a monte”, ma nei limitimassimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili dilegge; potendo l’Amministrazione utilizzare, per corrispondereall’Erario l’IRAP dovuta sulle retribuzioni dei suoi avvocati interni,le risorse presenti nel fondo esistente per pagare tali avvocati,solo per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione didetti dipendenti fissati dalla vigente normativa imperativa, dallacontrattazione collettiva o dal regolamento interno, dovendo, ovequeste somme non siano sufficienti, provvedere con ulterioririsorse proprie esterne a siffatto fondo. Non rileva, per converso,come tale, l’adduzione della necessità di osservare gli obblighiderivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e diredazione dei bilanci, che, nei predetti limiti, l’Amministrazionedeve addebitare a se stessa ed ai dipendenti che ad essa hannodato causa.10. Il secondo motivo resta assorbito.11. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio allaCorte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito ilsecondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10770/2023Numero sezionale 832/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del N1um8e ro di raccolta generale 8407/2026Data pubblicazione 03/04/2026febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]