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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 25914/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21222-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente- e con l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 99; Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 3107/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (HMCI) proponeva opposizione aldecreto ingiuntivo n. 21844/2016 innanzi al Tribunale di Milano, emesso su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per il pagamento della somma complessiva di €356.356,07.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. asseriva che il credito azionato era riferito a bonus e incentivi previsti contrattualmente , maturati quale concessionaria per la vendita di automobili,non corrisposti da HMCI; a sua volta eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per tardività della notifica dell’atto di citazione dell’opposizione.

Accolta l’eccezione di inammissibilità, il Tribunale di Milano decideva sul D.I. opposto, confermandolo.

1.1. HMCI interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano avverso la decisione del giudice di primo grado, lamentando –con un unico motivo di gravame - la sua erroneità nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione.

2. Con sentenza n. 3107/2018 il giudice di seconde cure accoglieva il gravame, riformava la sentenza impugnata ritenendo tempestiva e fondata l’opposizione a D.I., revocava il D.I. opposto.

A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: -il termine per proporre opposizione a D.I. ex art. 641 cod. proc. civ. scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: l’atto di citazione con la notifica dell’opposizione veniva consegnato il 03.10.2014 e, avendo appreso che il domiciliatario non difensore si era trasferito, l’opponente aveva proceduto a rinnovare la notifica: essa, pertanto, deve ritenersi Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 3 - tempestiva, atteso che HMCI si è immediatamente attivata, dopo la prima notifica negativa, per riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine in data 24.10.2014; - non ha pregio neanche l’eccezione di aspecificità dell’appello, e quindi di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto HMCI,nel merito , si era limitata a riportarsi semplicemente a quanto esposto nel giudizio di primo grado: i motivi di appello, invero, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, ma è sufficiente che l’appellante abbia riproposto la domanda non esaminata dal giudice di prime cure, exart. 346 cod. proc. civ. - dovendo esaminare nel merito la sussistenza della pretesa creditizia di [OSCURATO:SOCIETA]. , quest’ultima non ha assolto l’onere probatorio che le incombeva: infatti, le fatture – essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale – hanno valore probatorio idoneo solo per la fase monitoria, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neanche l’inversione dell’onere della prova, in caso di contestazione sull’ an o sul quantum , del credito vantato in giudizio, rispetto alla quale l’appellata nulla ha argomentato, dedotto, allegato o motivato.

3. Per la cassazione della predetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, affidandolo a quattro motivi.

Si difendeva HMCI depositando controricorso , illustrato da memoria.

In prossimità dell’adunanza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , costituitosi in corso di causa, ha fatto pervenire memori a . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si rileva che, a seguito della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciata dal Tribunale di Roma-Sez.

Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 4 - Fallimentare con sentenza n. 649/2019 del 10.10.2019 , ha nno spiegato intervento i curatoridel fallimento in data 06.10 .2020 , previa autorizzazione - depositata nella medesima data d a l [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - riportandosi alle difese svolte dalla società fallita.

Tale intervento, successivo alla notificazione ed al deposito del ricorsoper cassazione, non può ritenersi ammissibile, avuto riguardo all'impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimità, il quale esclude l'operativitàdell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delleparti, e non essendo ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art. 302 cod. proc. civ., il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogodel fallito (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3630 del 12.02.2021; Cass. Sez. lav., 19/03/2014, n. 6329; Cass. Sez.

I, 14/04/1999, n. 3697).

2. Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 319, 141, 170, 638 e 645 cod. proc. civ., nonché ex art. 82 R.D . n. 37 del 22 gennaio 1934.

L a ricorrente denuncia l’erroneità della pronuncia di second e cure laddove ha ritenuto non imputabile alla HMCI l’esito negativo della prima notifica dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: a giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. grava, invece, in capo al soggetto notificante l’onere – purché non particolarmente gravoso - di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione.

Inoltre, il riferimento della Corte d’Appello alle Sezioni Unite n. 17352/2009 appare inconferente, in quanto superato da un diverso orientamento di questa Corte che – ripensando la vecchia lettura dell’art. 82 R .

D . n. 37/1934 Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 5 - – considera l’utilizzo della PEC come modalità alternativa alla domiciliazione, sì da rendere privo di attualità il domicilio extra districtum (Cass. Sez.

U, 20.06.2012, n. 10143) .

Nella ricostruzione della ricorrente, poiché l’onere di verifica dell’indirizzo del domiciliatario avvocato è a carico della parte notificante, essova assolto in virtù del combinato disposto degli artt. 141 e 170 cod. proc. civ.: alla lucedella prima norma la notificazione può, non deve, essere fatta presso il domiciliatario,e anzi il comma 4 esclude la possibilità di notificazione nel caso di trasferimento del domiciliatario; mentre la seconda disposizione prevede che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni si facciano presso il procuratore costituito.

Il quale a sua volta dovrà indicare, ex art. 125 cod. proc. civ., l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto, nel caso di specie, HMCI avrebbe dovuto provvedere alla notificazione dell’atto di opposizione a D.I. all’indirizzo PEC indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo da [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Il motivo è in fondato : questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che la nomina di un domiciliatario in grado di appello legittima la parte soccombente a notificare l’opposizionea quel domiciliatario: l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativoordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d' A ppello e l'avv ocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 6 - cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702 - 02) .

Quanto all’asserito onere del notificante di controllare, presso l’Albo di appartenenza dell’avvocato domiciliatario, l’avvenuto trasferimento dello studio, questa Corte ha precisato che la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adíto, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 cod. rpoc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; con la conseguenza che, ove la notifica di un atto processuale non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto, è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello ordinariamente fissato per lo specifico incombente ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022, Rv. 664880 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021, Rv. 660706 –01 .

V. principio generale fissato dalle Sez.

U., n. 14594 del 15.07.2016).Nel caso di specie, gli avvocati difensori di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano sì indicato l’indirizzo di posta elettronica del domiciliatario, ma al solo fine di ricevere le comunicazioni della cancelleria (v. ricorso p. 9, 3° capoverso (i)): trova , dunque , Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 7 - applicazione il principio in virtù del quale mentrel'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettantopuò affermarsi nell'ipotesi che ci occupa, in cui l'indirizzo di posta elettronica è stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 - Rv. 657819 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23412 del 17/11/2016 - Rv. 642069 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014 - Rv. 633275 - 01) .

Correttamen te , pertanto, la pronuncia impugnata ha ritenuto che non vi fosse alcun obbligo per HMCI di notifica all’indirizzo PEC, coerentemente decidendo per la possibilità della riattivazione del procedimento di notificazione.

3. Con il secondo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 342 cod. proc. civ., per aver consideratoammissibile l’appello promosso da HMCI.

A parere della ricorrente, HMCI si è limitata a dedurre, come unico motivo di appello, la questione preliminare di rito relativa all’ammissibilità o meno dell’opposizione a D.I., senza alcun riferimento al merito di tale opposizione.

Nella prospettazione della ricorrente, sarebbero,pertanto, inammissibili i motivi di appello relativi al merito, in quanto non specifici, poiché si limitano a riportarsi integralmente alle deduzioni della comparsa conclusionale.

3.1. Il motivo è infondato.

Correttamente la pronuncia impugnata ha richiamato un principio costantemente espresso da questa Corte,in virtù del quale nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - c he a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 8 - fini della decisione appellata -non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente all’inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22954 del 04/11/2011 - Rv. 619972 - 01, richiamata da lla sentenza impugnata, più di recente conf. da:Cass.

Sez.

U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022- Rv. 663586 –01; v. anche: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33580 del 18/12/2019- Rv. 656393 -01).

4. Con il terzo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.346 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ.

Secondo la ricorrente erra la Corte d’Appello laddove non ha ritenuto dimostrata da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la fondatezza degli importi richiesti a HMC.

Una volta ammessa la decisione nel merito, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto esaminare gli atti e documenti versati in primo grado: nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiaramente e specificamente preso posizione in relazione alle contestazioni di HMCI.

Inoltre, è pacifico, in tema di ripartizione dell’onere della prova che spetti al creditore dare prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, dovendo il debitore dare prova del fatto estintivo del diritto o costitutivo dell’adempimento (Cass. Sez.

U,2001, n. 13533) .

Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 9 -

4.1. Il motivo è inammissibile: utilizzando la violazione di legge sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova,la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione, cui è conferito il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito (ex plurimis di recente: Cass. sez. 2, n.19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

N el caso che ci occupa, nulla può essere eccepito al giudice di seconde cure, il quale ha correttamente individuato nell’appellata l’attrice in senso sostanziale (v. p. 9 sentenza, 2° - 4° capoverso) , alla quale dunque spettava l’onere di confutare – in ossequio al criterio di distribuzione dell’onere della prova espresso nell’art. 2967cod. civ. –le eccezioni sollevate dall’appellante in merito alle pretese creditorie, allegando risultanze probatorie idonee diverse dalle fatture ( ex plurimis, da ultimo: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12.07.2023- Rv. 668145 – 01: « La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto»).

5. Con il quarto motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa i fatti tempestivamente dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del giudizio di primo grado in relazione al credito azionato.

In particolare, lamenta la ricor rente l’omes sa valutazione del contratto intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e HMCI nonché le disposizioni di legge in tema di bonus ed incentivi ; oltre al fatto che l’opposta avrebbea suo tempo contestato tempestivamente Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 10 - il pagamento delle fatture dedotto da HMCI, peraltro non provato da quest’ultima.

5.1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità.

N ella specie, il ricorrente non ha richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale.

Pure ai sensi dell'art. 360 n. 5) cod. proc. civ., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata.

In altri termini, l 'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1 , n. 5 ) , cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte e risultanze probatorie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 2020; Cass. 10 .02. 2015, n. 2498 ; Cass.01.07.2015, n. 13448; Cass. Sez. 3, n. 25851 del 2014).

6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spesesecondo soccombenzacome da dispositivo , che pone a carico solidale di parte ricorrente e del Fallimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente, in solido con l’intervenuto Fallimento,al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4 .50 0,00 per Ric. 2018 n. 21222sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 11 - compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21222-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente- e con l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dei curatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 99; Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 3107/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (HMCI) proponeva opposizione aldecreto ingiuntivo n. 21844/2016 innanzi al Tribunale di Milano, emesso su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per il pagamento della somma complessiva di €356.356,07.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. asseriva che il credito azionato era riferito a bonus e incentivi previsti contrattualmente , maturati quale concessionaria per la vendita di automobili,non corrisposti da HMCI; a sua volta eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per tardività della notifica dell’atto di citazione dell’opposizione. Accolta l’eccezione di inammissibilità, il Tribunale di Milano decideva sul D.I. opposto, confermandolo. 1.1. HMCI interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano avverso la decisione del giudice di primo grado, lamentando –con un unico motivo di gravame - la sua erroneità nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione. 2. Con sentenza n. 3107/2018 il giudice di seconde cure accoglieva il gravame, riformava la sentenza impugnata ritenendo tempestiva e fondata l’opposizione a D.I., revocava il D.I. opposto. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: -il termine per proporre opposizione a D.I. ex art. 641 cod. proc. civ. scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: l’atto di citazione con la notifica dell’opposizione veniva consegnato il 03.10.2014 e, avendo appreso che il domiciliatario non difensore si era trasferito, l’opponente aveva proceduto a rinnovare la notifica: essa, pertanto, deve ritenersi Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 3 - tempestiva, atteso che HMCI si è immediatamente attivata, dopo la prima notifica negativa, per riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine in data 24.10.2014; - non ha pregio neanche l’eccezione di aspecificità dell’appello, e quindi di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto HMCI,nel merito , si era limitata a riportarsi semplicemente a quanto esposto nel giudizio di primo grado: i motivi di appello, invero, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, ma è sufficiente che l’appellante abbia riproposto la domanda non esaminata dal giudice di prime cure, exart. 346 cod. proc. civ. - dovendo esaminare nel merito la sussistenza della pretesa creditizia di [OSCURATO:SOCIETA]. , quest’ultima non ha assolto l’onere probatorio che le incombeva: infatti, le fatture – essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale – hanno valore probatorio idoneo solo per la fase monitoria, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neanche l’inversione dell’onere della prova, in caso di contestazione sull’ an o sul quantum , del credito vantato in giudizio, rispetto alla quale l’appellata nulla ha argomentato, dedotto, allegato o motivato. 3. Per la cassazione della predetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, affidandolo a quattro motivi. Si difendeva HMCI depositando controricorso , illustrato da memoria. In prossimità dell’adunanza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , costituitosi in corso di causa, ha fatto pervenire memori a . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva che, a seguito della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciata dal Tribunale di Roma-Sez. Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 4 - Fallimentare con sentenza n. 649/2019 del 10.10.2019 , ha nno spiegato intervento i curatoridel fallimento in data 06.10 .2020 , previa autorizzazione - depositata nella medesima data d a l [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - riportandosi alle difese svolte dalla società fallita. Tale intervento, successivo alla notificazione ed al deposito del ricorsoper cassazione, non può ritenersi ammissibile, avuto riguardo all'impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimità, il quale esclude l'operativitàdell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 e ss. cod. proc. civ., con la conseguenza che, restando irrilevanti i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delleparti, e non essendo ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art. 302 cod. proc. civ., il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogodel fallito (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3630 del 12.02.2021; Cass. Sez. lav., 19/03/2014, n. 6329; Cass. Sez. I, 14/04/1999, n. 3697). 2. Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 319, 141, 170, 638 e 645 cod. proc. civ., nonché ex art. 82 R.D . n. 37 del 22 gennaio 1934. L a ricorrente denuncia l’erroneità della pronuncia di second e cure laddove ha ritenuto non imputabile alla HMCI l’esito negativo della prima notifica dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: a giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. grava, invece, in capo al soggetto notificante l’onere – purché non particolarmente gravoso - di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione. Inoltre, il riferimento della Corte d’Appello alle Sezioni Unite n. 17352/2009 appare inconferente, in quanto superato da un diverso orientamento di questa Corte che – ripensando la vecchia lettura dell’art. 82 R . D . n. 37/1934 Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 5 - – considera l’utilizzo della PEC come modalità alternativa alla domiciliazione, sì da rendere privo di attualità il domicilio extra districtum (Cass. Sez. U, 20.06.2012, n. 10143) . Nella ricostruzione della ricorrente, poiché l’onere di verifica dell’indirizzo del domiciliatario avvocato è a carico della parte notificante, essova assolto in virtù del combinato disposto degli artt. 141 e 170 cod. proc. civ.: alla lucedella prima norma la notificazione può, non deve, essere fatta presso il domiciliatario,e anzi il comma 4 esclude la possibilità di notificazione nel caso di trasferimento del domiciliatario; mentre la seconda disposizione prevede che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni si facciano presso il procuratore costituito. Il quale a sua volta dovrà indicare, ex art. 125 cod. proc. civ., l’indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, nel caso di specie, HMCI avrebbe dovuto provvedere alla notificazione dell’atto di opposizione a D.I. all’indirizzo PEC indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo da [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Il motivo è in fondato : questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che la nomina di un domiciliatario in grado di appello legittima la parte soccombente a notificare l’opposizionea quel domiciliatario: l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativoordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d' A ppello e l'avv ocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 6 - cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702 - 02) . Quanto all’asserito onere del notificante di controllare, presso l’Albo di appartenenza dell’avvocato domiciliatario, l’avvenuto trasferimento dello studio, questa Corte ha precisato che la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adíto, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 cod. rpoc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; con la conseguenza che, ove la notifica di un atto processuale non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto, è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello ordinariamente fissato per lo specifico incombente ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022, Rv. 664880 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021, Rv. 660706 –01 . V. principio generale fissato dalle Sez. U., n. 14594 del 15.07.2016).Nel caso di specie, gli avvocati difensori di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano sì indicato l’indirizzo di posta elettronica del domiciliatario, ma al solo fine di ricevere le comunicazioni della cancelleria (v. ricorso p. 9, 3° capoverso (i)): trova , dunque , Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 7 - applicazione il principio in virtù del quale mentrel'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettantopuò affermarsi nell'ipotesi che ci occupa, in cui l'indirizzo di posta elettronica è stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 - Rv. 657819 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23412 del 17/11/2016 - Rv. 642069 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014 - Rv. 633275 - 01) . Correttamen te , pertanto, la pronuncia impugnata ha ritenuto che non vi fosse alcun obbligo per HMCI di notifica all’indirizzo PEC, coerentemente decidendo per la possibilità della riattivazione del procedimento di notificazione. 3. Con il secondo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 342 cod. proc. civ., per aver consideratoammissibile l’appello promosso da HMCI. A parere della ricorrente, HMCI si è limitata a dedurre, come unico motivo di appello, la questione preliminare di rito relativa all’ammissibilità o meno dell’opposizione a D.I., senza alcun riferimento al merito di tale opposizione. Nella prospettazione della ricorrente, sarebbero,pertanto, inammissibili i motivi di appello relativi al merito, in quanto non specifici, poiché si limitano a riportarsi integralmente alle deduzioni della comparsa conclusionale. 3.1. Il motivo è infondato. Correttamente la pronuncia impugnata ha richiamato un principio costantemente espresso da questa Corte,in virtù del quale nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - c he a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 8 - fini della decisione appellata -non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente all’inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22954 del 04/11/2011 - Rv. 619972 - 01, richiamata da lla sentenza impugnata, più di recente conf. da:Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022- Rv. 663586 –01; v. anche: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33580 del 18/12/2019- Rv. 656393 -01). 4. Con il terzo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.346 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ. Secondo la ricorrente erra la Corte d’Appello laddove non ha ritenuto dimostrata da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la fondatezza degli importi richiesti a HMC. Una volta ammessa la decisione nel merito, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto esaminare gli atti e documenti versati in primo grado: nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiaramente e specificamente preso posizione in relazione alle contestazioni di HMCI. Inoltre, è pacifico, in tema di ripartizione dell’onere della prova che spetti al creditore dare prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, dovendo il debitore dare prova del fatto estintivo del diritto o costitutivo dell’adempimento (Cass. Sez. U,2001, n. 13533) . Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 9 - 4.1. Il motivo è inammissibile: utilizzando la violazione di legge sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova,la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione, cui è conferito il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito (ex plurimis di recente: Cass. sez. 2, n.19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). N el caso che ci occupa, nulla può essere eccepito al giudice di seconde cure, il quale ha correttamente individuato nell’appellata l’attrice in senso sostanziale (v. p. 9 sentenza, 2° - 4° capoverso) , alla quale dunque spettava l’onere di confutare – in ossequio al criterio di distribuzione dell’onere della prova espresso nell’art. 2967cod. civ. –le eccezioni sollevate dall’appellante in merito alle pretese creditorie, allegando risultanze probatorie idonee diverse dalle fatture ( ex plurimis, da ultimo: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12.07.2023- Rv. 668145 – 01: « La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto»). 5. Con il quarto motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa i fatti tempestivamente dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del giudizio di primo grado in relazione al credito azionato. In particolare, lamenta la ricor rente l’omes sa valutazione del contratto intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e HMCI nonché le disposizioni di legge in tema di bonus ed incentivi ; oltre al fatto che l’opposta avrebbea suo tempo contestato tempestivamente Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 10 - il pagamento delle fatture dedotto da HMCI, peraltro non provato da quest’ultima. 5.1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità. N ella specie, il ricorrente non ha richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale. Pure ai sensi dell'art. 360 n. 5) cod. proc. civ., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata. In altri termini, l 'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1 , n. 5 ) , cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte e risultanze probatorie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 2020; Cass. 10 .02. 2015, n. 2498 ; Cass.01.07.2015, n. 13448; Cass. Sez. 3, n. 25851 del 2014). 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spesesecondo soccombenzacome da dispositivo , che pone a carico solidale di parte ricorrente e del Fallimento. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente, in solido con l’intervenuto Fallimento,al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4 .50 0,00 per Ric. 2018 n. 21222sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 11 - compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c
Sentenza Cassazione n. 25914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris