Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:407
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]494/04
Heintz van [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Contrassegni fiscali — Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 27 — Scomparsa di bolli di accisa»
Massime della sentenza
1.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12
(Direttiva del Consiglio 92/12)
2.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Base imponibile
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 27, n. 5)
3.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Base imponibile
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 27, nn. 1 e 5)
4.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Base imponibile
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 27, nn. 1 e 5)
1. Né la direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti
ad accisa, né il principio di proporzionalità ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che si siano avvalsi della facoltà di prevedere
che i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel loro territorio siano muniti di contrassegni fiscali, adottino una
normativa che non preveda la restituzione dell’importo dei diritti di accisa versati, qualora i bolli fiscali siano scomparsi
prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o
a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili, facendo così
gravare la responsabilità finanziaria della perdita di bolli fiscali sul loro acquirente.
Infatti, una normativa nazionale che consentisse all’acquirente di bolli di accisa di ottenerne il rimborso comunicando semplicemente
la loro perdita rischierebbe di favorire gli abusi e le frodi. Orbene, la repressione di tali abusi e frodi costituisce precisamente
uno degli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria. Di conseguenza, disposizioni nazionali che, in caso di scomparsa
di bolli fiscali, facciano gravare la responsabilità finanziaria della perdita di tali bolli sul loro acquirente contribuiscono
alla realizzazione dell’obiettivo di repressione dell’utilizzazione fraudolenta di tali bolli.
(v. punti 43‑44, 46, dispositivo 1)
2. L’art. 27, n. 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative
alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che la violazione del termine di notifica non costituisce
un vizio procedurale sostanziale tale da comportare l’inapplicabilità della misura derogatoria tardivamente notificata.
A tal proposito, la notificazione tardiva di una misura derogatoria esistente non può comportare le stesse conseguenze della
mancata notifica di una misura derogatoria nuova, che debba formare oggetto di autorizzazione da parte del Consiglio. Infatti,
l’art. 27, n. 5, della sesta direttiva non prevede alcuna sanzione per la violazione del termine di notifica. Inoltre, il
fine della prevista notifica non è quello di ottenere l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], ma solo quello di consentirle di
acquisire conoscenza della misura in parola e di valutarla.
(v. punti 49‑51, dispositivo 2)
3. L’art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative
alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che un regime derogatorio di riscossione dell’imposta
sul valore aggiunto per mezzo di bolli fiscali è compatibile con i criteri previsti da queste disposizioni della direttiva
e non va al di là di quanto necessario alla semplificazione della riscossione dell’imposta.
Infatti, l’art. 27, n. 1, della sesta direttiva osta soltanto alle misure che potrebbero avere effetti non trascurabili sull’importo
dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Orbene, la natura delle ipotesi in cui il regime di riscossione dell’imposta
per mezzo di bolli fiscali può condurre ad una variazione dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale non appare tale
da permettere di considerare che tale regime potrebbe avere effetti non trascurabili sul detto importo.
(v. punti 57‑58, 60, dispositivo 3)
4. La mancanza di un obbligo di rimborso degli importi versati per l’acquisto di bolli di accisa corrispondenti all’imposta sul
valore aggiunto, qualora detti bolli siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti di cui trattasi, se tale scomparsa
non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti
o resi definitivamente inutilizzabili, non è incompatibile con la sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari e in particolare con il suo art. 27, nn. 1 e 5.
Infatti, disposizioni nazionali che, nel caso di scomparsa di bolli fiscali, facciano gravare la responsabilità finanziaria
della perdita di tali bolli sul loro acquirente contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo di reprimere l’utilizzazione
fraudolenta di tali bolli. Tali disposizioni nazionali, inoltre, non vanno al di là di quanto necessario al perseguimento
di tale obiettivo, dal momento che esse non escludono, peraltro, la possibilità di rimborso o di compensazione in altre ipotesi,
come quella di perdita di bolli per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
Inoltre i bolli fiscali non costituiscono, propriamente parlando, il debito fiscale del loro acquirente, ma hanno un valore
intrinseco. È pertanto giustificato che l’acquirente di tali bolli si tuteli contro il rischio della loro perdita e, se del
caso, subisca le conseguenze finanziarie di tale perdita, anche se ciò potrebbe condurre, in determinate ipotesi, ad una situazione
di doppia applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per gli stessi prodotti.
(v. punti 62‑63, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 giugno 2006 (
*
)
«Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Direttiva 92/12/CEE – Accise – Bolli fiscali – Sesta direttiva IVA – Artt. 2 e 27 – Scomparsa di bolli di accisa»
Nel procedimento C-494/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 26 novembre 2004, pervenuta in cancelleria nello stesso giorno, nella causa tra
Heintz van [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Heintz van [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. A.E. van der [OSCURATO:PERSONA] e R. Meijer, advocaten;
– per il governo olandese, dalle sigg.re H.G. Sevenster e C.M. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. K. Gross e A. Weimar, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE,
relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76,
pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), e della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), in particolare del suo
art. 27, nn. 1 e 5.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Heintz van [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën (segretario di Stato per le Finanze). Detta società chiede a quest’ultimo
il rimborso degli importi da essa versati per ottenere bolli di accisa scomparsi prima di esser apposti sui tabacchi cui erano
destinati.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Ai sensi dell’art. 6 della direttiva sulle accise, che si applica, in forza del suo art. 3, n. 1, ai tabacchi lavorati:
«1. L’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti
ad accisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3.
Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa:
a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
b) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti in questione al di fuori di un regime sospensivo;
c) l’importazione, anche irregolare, dei prodotti in questione, quando essi non sono vincolati a un regime sospensivo.
2. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità
nello Stato membro in cui è effettuata l’immissione in consumo o la constatazione degli ammanchi. L’accisa viene liquidata
e riscossa secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le medesime
modalità di esenzione e di riscossione sia ai prodotti nazionali che ai prodotti provenienti dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
4
L’art. 14, n. 1, della stessa direttiva stabilisce quanto segue:
«Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d’imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili
a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime
sospensivo, di un abbuono d’imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione
e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi.
Gli abbuoni d’imposta si applicano anche agli operatori di cui all’articolo 16 relativamente al trasporto in regime di sospensione
dei diritti di accisa».
5
L’art. 21, n. 1, della detta direttiva prevede:
«Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che i prodotti destinati ad essere immessi in consumo
nel loro territorio siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali».
6
L’article 22, n. 2, lett. d), della stessa direttiva prevede quanto segue:
«I prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro nonché muniti a tale titolo di un contrassegno fiscale
o di un contrassegno di riconoscimento di detto Stato membro, possono formare oggetto di un rimborso dell’accisa dovuta da
parte delle autorità fiscali dello Stato membro che ha emesso tali contrassegni fiscali o di riconoscimento, purché la distruzione
dei contrassegni sia accertata dalle autorità fiscali dello Stato membro che li ha rilasciati».
7
Ai sensi dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta
sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva sui tabacchi
lavorati»):
«1. Le modalità di riscossione dell’accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale. Nel corso delle tappe precedenti,
l’accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. [OSCURATO:PERSONA] membri che riscuotono l’imposta tramite marche
fiscali sono tenuti a [metterle a] disposizione dei produttori e commercianti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Se invece riscuotono
l’imposta con altri mezzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi
tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
2. Gli importatori ed i produttori dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità
di riscossione e di pagamento dell’accisa».
8
L’art. 2 della sesta direttiva stabilisce quanto segue:
«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo
che agisce in quanto tale;
2) le importazioni di beni».
9
L’art. 5, n. 1, della sesta direttiva prevede:
«Si considera “cessione di bene” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».
10
Ai sensi dell’art. 10 della detta direttiva:
«1. Si considera
a) fatto generatore dell’imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta;
b) esigibilità dell’imposta il diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il
debitore, per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito.
2. Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione
di servizi.
(…)».
11
Secondo l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della stessa direttiva la base imponibile è costituita, per le cessioni di beni,
da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte
dell’acquirente, del destinatario o di un terzo. L’art. 11, parte C, n. 1, prevede quanto segue:
«In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l’operazione
è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(…)».
12
L’art. 27 di tale direttiva, intitolato «Misure di semplificazione», così dispone:
«1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre
misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare
talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono influire,
se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta da versare allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al paragrafo 1 ne riferisce alla [OSCURATO:PERSONA] fornendole tutti i dati
atti alla valutazione.
(…)
5. [OSCURATO:PERSONA] membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle
purché le notifichino alla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° gennaio 1978 e purché tali misure siano conformi, se si tratta
di misure destinate a semplificare la riscossione dell’imposta, al criterio definito al paragrafo 1».
13
Ai sensi dell’art. 1 della nona direttiva del Consiglio 26 giugno 1978, 78/583/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 194, pag. 16; in prosieguo: la «nona direttiva»), alcuni
[OSCURATO:PERSONA] membri sono stati autorizzati ad applicare la sesta direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1979.
La normativa olandese
14
L’art. 1 della legge sulle accise 31 ottobre 1991 (Wet op de accijns, Staatsblad 1991, n. 561; in prosieguo: la «legge sulle
accise») stabilisce:
«1. Una tassa denominata accisa è percepita su:
(…)
f. i prodotti del tabacco.
2. L’accisa è dovuta in occasione della vendita e dell’importazione dei beni di cui al n. 1».
15
L’art. 71, primo comma, della detta legge prevede:
«1. Alle condizioni e nei limiti da stabilire con regolamento ministeriale, l’importo dell’accisa è rimborsato, su domanda, per
i beni ad essa soggetti [quando tali beni] :
a. sono smarriti;
b. sono distrutti sotto controllo amministrativo;
c. sono esportati verso un paese terzo o sottoposti a regime doganale comunitario con destinazione in un paese terzo;
d. sono collocati in un deposito designato per tale tipo di prodotti soggetti ad accisa;
(…)».
16
Ai sensi dell’art. 73, primo comma, della stessa legge:
«I prodotti del tabacco devono essere provvisti, al momento della vendita e dell’importazione, del bollo di accisa prescritto
per il rispettivo prodotto».
17
Ai sensi dell’art. 75, primo comma, della detta legge, il depositario autorizzato per i prodotti del tabacco e l’operatore
che appone bolli di accisa su tali prodotti al di fuori del territorio dei [OSCURATO:PERSONA] possono, segnatamente, presentare domanda
per bolli di accisa all’ispettore del servizio delle imposte (in prosieguo: l’«ispettore»).
18
L’art. 76 di questa legge stabilisce quanto segue:
«1. Gli importi delle accise rappresentati dai bolli di accisa secondo il loro valore nominale devono essere versati al momento
della domanda di bolli.
2. In deroga al primo comma, il pagamento può essere differito entro e non oltre l’ultimo giorno del secondo mese successivo
al mese nel quale i bolli di accisa sono stati richiesti se tali bolli sono destinati ad essere apposti su pacchetti di sigarette
o di tabacco da fumo, o entro e non oltre l’ultimo giorno del terzo mese successivo al mese nel quale i bolli di accisa sono
stati richiesti se tali bolli sono destinati ad essere apposti su pacchetti di sigari o su singoli sigari, previa costituzione
di apposita garanzia.
(…)».
19
L’art. 77, primo comma, della detta legge prevede che:
«Dall’importo dell’accisa che dev’essere versato in base a dichiarazione riferita ad un dato periodo viene dedotto l’importo
pagato o dovuto in occasione del deposito della domanda dei bolli di accisa apposti sui tabacchi per i quali sia fatta per
tale periodo una dichiarazione di uscita dal deposito fiscale».
20
Ai sensi dell’art. 79, terzo comma, della stessa legge:
«[OSCURATO:PERSONA] stabilisce, alle condizioni e con le restrizioni che determina, norme concernenti la compensazione o la restituzione
degli importi versati o ancora dovuti in ragione della domanda di bolli di accisa [quando questi ultimi]:
a. sono restituiti dall’operatore che ne abbia fatto richiesta;
b. sono andati smarriti, per caso fortuito o per causa di forza maggiore, senza essere stati apposti sui tabacchi venduti o importati;
c. sono distrutti sotto controllo amministrativo».
21
Quest’ultima disposizione è stata attuata dall’art. 52 del decreto di esecuzione della legge sulle accise (Uitvoeringsregeling
accijns).
22
Ai sensi del detto art. 52, l’operatore che abbia fatto domanda di bolli di accisa può ottenere il rimborso dell’importo delle
accise corrispondenti ai bolli che sono andati smarriti per caso fortuito o per causa di forza maggiore a condizione, segnatamente,
di presentare domanda di rimborso entro un mese a decorrere dalla data dello smarrimento dichiarandolo senza indugio all’ispettore
e indicando il momento, il luogo e la causa della perdita. Il n. 6 dello stesso articolo prevede che il rimborso per i bolli
smarriti possa avvenire «solamente laddove l’importo dell’accisa possa essere stabilito con certezza».
23
Infine, la legge relativa all’imposta sul fatturato del 28 giugno 1968 (Wet op de omzetbelasting, Staatsblad 1968, n. 329;
in prosieguo: la «legge sull’IVA») prevede, nel suo art. 28, modalità di riscossione dell’IVA sui tabacchi analoghe a quelle
applicabili alle accise. Tale articolo precisa che l’aliquota IVA applicabile a tali prodotti equivale a 19/119 del prezzo
al dettaglio assunto ai fini del calcolo dell’accisa e che l’IVA non è deducibile.
24
Secondo il governo olandese, il regime specifico previsto nel detto art. 28 deroga al sistema comunitario dell’IVA. Tale regime
ha quali finalità, da un lato, la semplificazione della riscossione dell’IVA, la quale viene riscossa in un’unica fase della
catena di commercializzazione dei tabacchi, all’atto dell’uscita da un deposito o dell’importazione, conformemente al sistema
delle accise e, dall’altro, la repressione delle frodi, in quanto il commercio al dettaglio non è incluso nel processo di
riscossione dell’imposta.
25
Tale regime era in vigore alla data del 1° gennaio 1977. In applicazione dell’art. 27, n. 5, della sesta direttiva, il governo
olandese lo ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 1979.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
26
[OSCURATO:PERSONA] esercita in Lussemburgo un’attività di commercio all’ingrosso di tabacchi lavorati, per la quale possiede una
licenza di depositario autorizzato.
27
Il 6 ottobre 1998 essa presentava presso il Belastingdienst/Douane te Amsterdam (amministrazione finanziaria dell’ufficio
doganale di Amsterdam) due domande di bolli di accisa per tabacchi lavorati, ai sensi dell’art. 75 della legge sulle accise.
Essa affidava l’incarico di procurarle tali bolli all’impresa [OSCURATO:PERSONA].
28
Il 9 ottobre 1998 l’ispettore contabilizzava gli importi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di tali due domande, vale a dire
rispettivamente NLG 177 809,10 (di cui NLG 140 575 di accise e NLG 37 234,10 di IVA) e NLG 2 711 474,60 (di cui NLG 2 202 857,50
di accise e NLG 508 617,10 di IVA).
29
Il 12 ottobre 1998 i bolli richiesti venivano ritirati presso la PTT [OSCURATO:PERSONA], divenuta la [OSCURATO:PERSONA] B.V., dal
corriere [OSCURATO:PERSONA], agente in nome della [OSCURATO:PERSONA].
30
Dal verbale redatto il 17 dicembre 1998 da un perito incaricato dalla compagnia assicurativa lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] emerge
che il 13 ottobre 1998 alle h 19.40 la [OSCURATO:PERSONA] consegnava tre pacchetti di bolli presso uno stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] situato à Utrecht ([OSCURATO:PERSONA]) e che, il 14 ottobre 1998, alle h 10.00, la [OSCURATO:PERSONA] constatava che tali pacchetti
erano scomparsi.
31
Con lettera 23 novembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] informava l’ispettore che i bolli consegnati alla [OSCURATO:PERSONA] non le erano ancora
pervenuti, che non potevano quindi essere utilizzati e che la [OSCURATO:PERSONA] declinava la sua responsabilità per la loro
scomparsa. Nella stessa lettera la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all’ispettore «di tener conto delle particolari circostanze del caso
di specie prima della scadenza del pagamento, vale a dire il 31 gennaio 1999».
32
L’ispettore intendeva la detta lettera del 23 novembre 1998 quale richiesta di compensazione o di restituzione dell’importo
dovuto o versato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i bolli controversi, presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, terzo
comma, della legge sulle accise e dell’art. 52 del decreto di esecuzione della legge medesima. Tale richiesta veniva respinta
con la decisione 30 gennaio 2001.
33
Il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione veniva altresì respinto dall’ispettore.
34
Parimenti, il ricorso proposto contro tale decisione di rigetto dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam)
veniva dichiarato infondato. Da un lato, il detto giudice considerava che la ricorrente non aveva dimostrato con sufficiente
certezza né che i bolli non esistessero più, né che il rischio che venissero ancora utilizzati fosse trascurabile e che, pertanto,
i bolli medesimi non potevano essere considerati smarriti ai sensi dell’art. 79, terzo comma, lett. b), della legge sulle
accise. Dall’altro, il Gerechtshof dichiarava, in applicazione dell’art. 28 della legge sull’IVA, ai sensi del quale l’IVA
sui tabacchi lavorati è riscossa conformemente al regime delle accise, che la domanda di rimborso dell’IVA doveva essere respinta
per gli stessi motivi alla base del diniego del rimborso delle accise.
35
[OSCURATO:PERSONA] proponeva conseguentemente ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte di cassazione
dei [OSCURATO:PERSONA]). Quest’ultimo rilevava che il Gerechtshof aveva correttamente applicato l’art. 79, terzo comma, lett. b),
della legge sulle accise. Esso si domandava nondimeno se il rifiuto di restituzione o di compensazione opposto alla [OSCURATO:PERSONA]
nella causa principale fosse compatibile con alcune disposizioni della direttiva sulle accise, in particolare quelle di cui
agli artt. 6, n. 1, 14 e 22 di quest’ultima.
36
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden si interrogava peraltro sull’applicabilità dell’art. 28 della legge sull’IVA. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva
infatti che il regime specifico di riscossione dell’IVA istituito da questo articolo non era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA]
nel termine previsto dall’art. 27, n. 5, della sesta direttiva, e che esso era pertanto incompatibile con quest’ultima.
37
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden si chiedeva al riguardo, in particolare alla luce della sentenza 27 ottobre 1992, causa C-74/91,
[OSCURATO:PERSONA]/Germania ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5437), se la notifica tardiva del detto regime alla [OSCURATO:PERSONA] dovesse comportare le stesse
conseguenze dell’assenza di notifica, vale a dire l’inapplicabilità di tale regime ai singoli che rilevino un siffatto vizio.
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden aggiungeva che, pur ritenendo che la tardività della notifica non renda il detto regime inapplicabile,
si dovrebbe inoltre verificare se quest’ultimo sia compatibile con i requisiti di cui all’art. 27, n. 1, della sesta direttiva.
38
Pertanto lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se la direttiva sulle accise debba essere interpretata nel senso che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare una normativa in
base alla quale, in casi come quello di specie, essi sono tenuti a restituire o compensare gli importi pagati o divenuti esigibili
al momento della richiesta di bolli per accise, nel caso in cui il richiedente (titolare di un’autorizzazione per un deposito
fiscale) non abbia utilizzato né possa più utilizzare bolli scomparsi prima di essere apposti a prodotti soggetti ad accisa,
e i terzi non abbiano potuto o non possano più far legittimamente uso di tali bolli, benché non sia escluso che essi li abbiano
utilizzati o possano ancora utilizzarli apponendoli a tabacchi lavorati immessi illegalmente in commercio.
2. a) Se la sesta direttiva, e in particolare l’art. 27, nn. 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che la circostanza che solo
in una data successiva a quella prevista nell’art. 27, n. 5, della sesta direttiva, quale adeguata dalla nona direttiva, il
governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che desiderava continuare a mantenere in vigore la modalità particolare
per il prelievo fiscale sui tabacchi lavorati comporti che, qualora un singolo, dopo che tale comunicazione ha avuto comunque
luogo, invochi il superamento del termine, tale modalità speciale di prelievo fiscale debba essere disapplicata anche successivamente
alla comunicazione.
2. b) Nell’ipotesi in cui la soluzione alla questione 2. a) sia di senso negativo, se la sesta direttiva, e in particolare l’art. 27,
nn. 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che la modalità speciale di prelievo fiscale sui tabacchi lavorati, di cui
all’art. 28 della legge sull’IVA deve essere disapplicata in quanto incompatibile con i requisiti stabiliti nelle menzionate
disposizioni della direttiva.
2. c) Nel caso in cui la soluzione alla questione 2. b) sia di senso negativo, se la sesta direttiva, e in particolare l’art. 27,
nn. 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che è con essa incompatibile il mancato rimborso dell’IVA in circostanze quali
quelle descritte nella prima questione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
39
L’art. 21, n. 1, della direttiva sulle accise riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di munire di contrassegni fiscali
i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel loro territorio. Parimenti, l’art. 10, n. 1, della direttiva sui tabacchi
lavorati prevede che, nel corso delle tappe precedenti quella dell’armonizzazione delle modalità di riscossione dell’accisa,
quest’ultima è in linea di massima riscossa a mezzo di contrassegni fiscali.
40
L’art. 22, n. 2, lett. d), della direttiva sulle accise prevede peraltro la possibilità di ottenere il rimborso dell’accisa
presso le autorità fiscali dello Stato membro che ha rilasciato i contrassegni fiscali nella particolare ipotesi in cui la
distruzione di tali contrassegni sia stata accertata dalle autorità fiscali dello Stato membro che li ha rilasciati.
41
Tuttavia la direttiva sulle accise non contiene alcuna disposizione relativa all’ipotesi della scomparsa di tali contrassegni.
Si deve pertanto ritenere che tale direttiva lasci agli [OSCURATO:PERSONA] membri la determinazione delle conseguenze di una tale scomparsa.
La detta direttiva non può, di conseguenza, essere interpretata nel senso che essa osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano disposizioni
nazionali le quali, nel caso di scomparsa di bolli fiscali, facciano gravare la responsabilità finanziaria della perdita di
tali bolli sul loro acquirente.
42
Siffatte disposizioni nazionali non possono nemmeno essere considerate contrarie al principio di proporzionalità.
43
Infatti, una normativa nazionale che consentisse all’acquirente di bolli di accisa di ottenerne il rimborso comunicando semplicemente
la loro perdita rischierebbe di favorire gli abusi e le frodi. Orbene, la repressione di tali abusi e frodi costituisce precisamente
uno degli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria.
44
Di conseguenza, disposizioni nazionali quali quelle controversie nella causa principale che, in caso di scomparsa di bolli
fiscali, facciano gravare la responsabilità finanziaria della perdita di tali bolli sul loro acquirente contribuiscono alla
realizzazione dell’obiettivo di repressione dell’utilizzazione fraudolenta di tali bolli. Inoltre, tali disposizioni nazionali
non vanno al di là di quanto necessario al perseguimento di tale obiettivo, dal momento che esse non escludono, peraltro,
la possibilità di rimborso o di compensazione in altre ipotesi, come quella di perdita di bolli per caso fortuito o per causa
di forza maggiore.
45
Al riguardo, l’argomento secondo il quale il rischio di utilizzazione abusiva di bolli dispersi sarebbe minimo, nelle particolari
circostanze della causa principale, non incide sul senso della risposta che occorre fornire al giudice del rinvio, dal momento
che tale rischio di utilizzazione abusiva non è inesistente.
46
Pertanto, alla prima questione si deve rispondere che né la direttiva sulle accise, né il principio di proporzionalità ostano
a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino una normativa che non preveda la restituzione dell’importo dei diritti di accisa versati in
circostanze quali quelle della causa principale, facendo così gravare la responsabilità finanziaria della perdita di bolli
fiscali sul loro acquirente.
Sulla seconda questione, lett. a)
47
Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il fatto che uno Stato membro abbia notificato alla [OSCURATO:PERSONA]
la sua volontà di mantenere la modalità particolare per il prelievo fiscale sui tabacchi lavorati dopo la scadenza del termine
previsto nell’art. 27, n. 5, della sesta direttiva, quale prorogato dalla nona direttiva, comporti la disapplicazione di tale
modalità di riscossione dell’imposta anche dopo la data della sua notifica.
48
È vero che la Corte ha già dichiarato che una misura derogatoria alla sesta direttiva adottata in violazione dell’obbligo
di notifica imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’art. 27, n. 2, di quest’ultima non può esser opposta ad un soggetto passivo (v.,
in particolare, sentenze 13 febbraio 1985, causa 5/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 617, punto 37, e 11 luglio 1991, causa
C-97/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3795, punto 33). Infatti, in difetto di notifica, tale misura non può essere autorizzata dal
Consiglio ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva.
49
Tuttavia, nel caso di specie, non si tratta di una misura derogatoria nuova, che debba formare oggetto di autorizzazione da
parte del Consiglio, ma di una misura particolare esistente alla data del 1° gennaio 1977 e che lo Stato membro ha inteso
mantenere, ai sensi dell’art. 27, n. 5, della sesta direttiva, nonostante l’attuazione di quest’ultima. Il governo olandese
ha così notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua volontà di mantenere il regime dell’art. 28 della legge sull’IVA il 12 giugno 1979.
Inoltre, nella sua prima relazione al Consiglio del 14 settembre 1983 sul funzionamento comune del sistema dell’IVA, presentata
in conformità all’art. 34 della sesta direttiva [COM(83) 426 def.], la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che tale regime fosse contrario
al criterio definito nell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva, vale a dire la non influenza delle misure, se non in misura
trascurabile, sull’importo dell’imposta da versare allo stadio del consumo finale.
50
Orbene, una notificazione tardiva della misura derogatoria non può comportare le stesse conseguenze di una mancata notifica.
L’art. 27, n. 5, della sesta direttiva non prevede infatti alcuna sanzione per la violazione del termine di notifica. Inoltre,
il fine della prevista notifica non è quello di ottenere l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], ma solo quello di consentirle
di acquisire conoscenza della misura in parola e di valutarla. Pertanto la violazione del termine di notifica non può essere
considerata quale vizio procedurale sostanziale tale da comportare l’inapplicabilità della misura derogatoria tardivamente
notificata.
51
Si deve di conseguenza rispondere alla seconda questione, lett. a), che l’art. 27, n. 5, della sesta direttiva dev’essere
interpretato nel senso che la violazione del termine di notifica non costituisce un vizio procedurale sostanziale tale da
comportare l’inapplicabilità della misura derogatoria tardivamente notificata.
Sulla seconda questione, lett. b)
52
Con la seconda questione, lett. b), il giudice del rinvio chiede se la modalità particolare di prelievo dell’IVA per mezzo
di bolli fiscali, quale quella prevista dalla legislazione olandese applicabile nella causa principale, sia compatibile con
i requisiti di cui all’art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva e non ecceda quanto necessario al fine di semplificare la
riscossione dell’imposta e reprimere le frodi e le evasioni fiscali.
53
Come la Corte ha già dichiarato, le misure nazionali di deroga di cui all’art. 27, n. 5, della sesta direttiva, consentite
«allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali», devono essere interpretate
in senso stretto (v., in tal senso, sentenza 10 aprile 1984, causa 324/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1861, punto 29).
Esse non possono derogare al rispetto della base imponibile dell’IVA di cui all’art. 11 della direttiva se non nei limiti
strettamente necessari per raggiungere tale obiettivo (sentenza 29 maggio 1997, causa C-63/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2847,
punto 24). Esse devono inoltre essere necessarie e adeguate alla realizzazione dello specifico obiettivo che perseguono ed
incidere nella misura minore possibile sulle finalità e sui principi della sesta direttiva (sentenza 19 settembre 2000, cause
riunite C-177/99 e C‑181/99, Ampafrance e Sanofi, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7013, punto 60).
54
Nel caso di specie, il regime derogatorio che permette di riscuotere l’IVA per mezzo di bolli fiscali ha quale fine ed effetto
la semplificazione della riscossione dell’imposta, che viene effettuata, grazie a questo regime derogatorio, ad un solo stadio
della catena di commercializzazione dei prodotti.
55
Peraltro, tale regime collega l’importo dell’IVA dovuta al prezzo dei prodotti allo stadio del loro consumo finale, in conformità
a quanto esige l’art. 27, n. 1, della sesta direttiva.
56
Vero è che, in alcune circostanze, quali lo smarrimento dei prodotti, la loro mancata vendita o la loro vendita irregolare
ad un prezzo diverso da quello al dettaglio indicato sui bolli fiscali, il fabbricante potrebbe essere tenuto a versare un
importo IVA superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del sistema comunitario ordinario di riscossione dell’IVA.
57
La sola eventualità che siffatte circostanze si producano non è tuttavia sufficiente per considerare che il regime derogatorio
di riscossione dell’IVA per mezzo di bolli fiscali non rispetti i criteri definiti nell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva.
Tale articolo, infatti, osta soltanto alle misure che potrebbero avere effetti non trascurabili sull’importo dell’imposta
dovuta allo stadio del consumo finale.
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Orbene, la natura delle ipotesi in cui il regime di riscossione dell’imposta per mezzo di bolli fiscali può condurre ad una
variazione dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale non appare tale da permettere di considerare che tale regime
potrebbe avere effetti non trascurabili sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Un siffatto regime
non viola conseguentemente i criteri definiti nell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva.
59
Per le stesse ragioni, esso non va al di là di quanto necessario al fine di semplificare la riscossione dell’IVA.
60
Di conseguenza, occorre rispondere al giudice del rinvio che l’art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva dev’essere interpretato
nel senso che un regime derogatorio di riscossione dell’IVA per mezzo di bolli fiscali, quale quello stabilito dall’art. 28
della legge sull’IVA, è compatibile con i criteri previsti da queste disposizioni della direttiva e non va al di là di quanto
necessario alla semplificazione della riscossione dell’imposta.
Sulla seconda questione, lett. c)
61
Con tale ultima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la sesta direttiva, in particolare il suo art. 27, nn. 1
e 5, debba interpretarsi nel senso che il mancato rimborso dell’IVA, in circostanze quali quelle della causa principale, sarebbe
incompatibile con la detta direttiva.
62
Com’è stato precedentemente rilevato al punto 44, disposizioni nazionali che nel caso di scomparsa di bolli fiscali facciano
gravare la responsabilità finanziaria della perdita di tali bolli sul loro acquirente contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo
di reprimere l’utilizzazione fraudolenta di tali bolli. Tali disposizioni nazionali non vanno al di là di quanto necessario
al perseguimento di tale obiettivo, dal momento che esse non escludono, peraltro, la possibilità di rimborso o di compensazione
in altre ipotesi, come quella di perdita di bolli per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
63
Inoltre i bolli fiscali non costituiscono, propriamente parlando, il debito fiscale del loro acquirente, ma hanno un valore
intrinseco. È pertanto giustificato che l’acquirente di tali bolli si tuteli contro il rischio della loro perdita e, se del
caso, subisca le conseguenze finanziarie di tale perdita, anche se ciò potrebbe condurre, in determinate ipotesi, ad una situazione
di doppia imposizione IVA per gli stessi prodotti.
64
Infine, e contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la risposta alla presente questione non può essere
dedotta dalla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza 14 luglio 2005, causa C-435/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7077). Con tale sentenza la Corte ha in particolare dichiarato, da un lato, che il furto di merci non
costituisce una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2 della sesta direttiva e non può dunque, in quanto tale,
essere soggetto all’IVA e, dall’altro, che la circostanza che determinate merci siano soggette ad un diritto di accisa non
ha alcuna incidenza su tale interpretazione.
65
Orbene, la scomparsa di bolli fiscali, contrariamente al furto di merci, non ha alcuna incidenza sulla base imponibile stessa.
I tabacchi lavorati per i quali i contrassegni sono stati acquistati possono sempre essere commercializzati e il debito IVA,
come il diritto di accisa, può ancora sorgere. È inoltre giustificato, com’è stato precedentemente rilevato, incitare l’acquirente
di bolli fiscali a tutelarsi contro il rischio della loro perdita, mentre non è verosimilmente necessario incitare un proprietario
di beni a sorvegliare questi ultimi e a tutelarsi dal rischio di furto.
66
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non possono quindi fondatamente sostenere che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, risulti a fortiori che nell’ipotesi di una perdita di bolli fiscali esiste un diritto al rimborso o alla
compensazione degli importi pagati a titolo di IVA.
67
All’ultima questione si deve pertanto rispondere che la mancanza di un obbligo di rimborso degli importi versati per l’acquisto
di bolli di accisa corrispondenti all’IVA, in circostanze quali quelle della causa principale, non è incompatibile con la
sesta direttiva, e in particolare con il suo art. 27, nn. 1 e 5.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
Né la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione
ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, né il principio di proporzionalità ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino
una normativa che non preveda la restituzione dell’importo dei diritti di accisa versati, qualora i bolli fiscali siano scomparsi
prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o
a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili, facendo così
gravare la responsabilità finanziaria della perdita di bolli fiscali sul loro acquirente.
2)
L’art. 27, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, dev’essere interpretato nel senso che la violazione del termine di notifica non costituisce un vizio procedurale
sostanziale tale da comportare l’inapplicabilità della misura derogatoria tardivamente notificata.
3)
L’art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE dev’essere interpretato nel senso che un regime derogatorio di riscossione
dell’IVA per mezzo di bolli fiscali, quale quello stabilito dall’art. 28 della legge relativa all’imposta sul fatturato del
28 giugno 1968 (Wet op de omzetbelasting, Staadsblad 1968, n. 329), è compatibile con i criteri previsti da queste disposizioni
della direttiva e non va al di là di quanto necessario alla semplificazione della riscossione dell’imposta.
4)
La mancanza di un obbligo di rimborso degli importi versati per l’acquisto di bolli di accisa corrispondenti all’imposta sul
valore aggiunto, qualora detti bolli siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa
non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti
o resi definitivamente inutilizzabili, non è incompatibile con la sesta direttiva 77/388/CEE, e in particolare con il suo
art. 27, nn. 1 e 5.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.