CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ANETH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pisa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011 condannandola alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestai:a, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dl nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato, con un percorso argonnentativo rispondente al principio sopra richiamato, che le plurime violazioni alla misura di prevenzione cui la [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta, accompagnate, peraltro, dalla reiterazione di delitti della stessa specie (reati contro il patrimonio) di quelli per i quali era stata imposta la predetta misura, sono espressive di una maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616,, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P