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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45167/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, comma 1 e 2, e 577, comma 1, n. 4 (capo A), 56 e 610 (capo B), 605 cod. pen. (capo C) e 4 L. 110/75 (capo D), dichiarando non doversi procedere nei riguardi dell'imputato per il reato di cui al capo D), perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Manfredonia la notte tra il 24 e il 25 settembre 2016 ed il 25 settembre 2016); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo C), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 5 della stessa); - che lo stesso, peraltro, oltre ad essere interamente versato in fatto, proponendo una alternativa ricostruzione della vicenda in assenza di specifica allegazione di decisive ed inopinabili evidenze probatorie preterite da entrambi i giudici di merito, è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che, ai fini della configurazione del reato di sequestro di persona deve prescindersi dall'esistenza nell'offeso di una capacità volitiva di movimento e istintiva di percezione della privazione della libertà, per cui il delitto è ipotizzabile anche nei confronti di infermi di mente o di paralitici (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che la persona umana è da considerarsi libera non in quanto abbia capacità di muoversi, ma in quanto sia assente ogni coercizione che sottragga il suo corpo a possibilità di movimento nello spazio) (Sez. 5, n. 15194 del 17/10/1990, Rv. 185799); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585, comma 1 e 2, e 577, comma 1, n. 4 (capo A), 56 e 610 (capo B), 605 cod. pen. (capo C) e 4 L. 110/75 (capo D), dichiarando non doversi procedere nei riguardi dell'imputato per il reato di cui al capo D), perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Manfredonia la notte tra il 24 e il 25 settembre 2016 ed il 25 settembre 2016); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo C), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 5 della stessa); - che lo stesso, peraltro, oltre ad essere interamente versato in fatto, proponendo una alternativa ricostruzione della vicenda in assenza di specifica allegazione di decisive ed inopinabili evidenze probatorie preterite da entrambi i giudici di merito, è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che, ai fini della configurazione del reato di sequestro di persona deve prescindersi dall'esistenza nell'offeso di una capacità volitiva di movimento e istintiva di percezione della privazione della libertà, per cui il delitto è ipotizzabile anche nei confronti di infermi di mente o di paralitici (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che la persona umana è da considerarsi libera non in quanto abbia capacità di muoversi, ma in quanto sia assente ogni coercizione che sottragga il suo corpo a possibilità di movimento nello spazio) (Sez. 5, n. 15194 del 17/10/1990, Rv. 185799); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estenso
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