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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 06901/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 15160-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SERVIZI – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3311/2016 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Venezia aveva accolto parzialmente l’appello della Società avverso la sentenza n. in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art.2033 cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell’IVA versata con la TIA alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 19/1/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il contribuente;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5593 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 4831 del 23/2/2024) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 15160-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SERVIZI – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3311/2016 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Venezia aveva accolto parzialmente l’appello della Società avverso la sentenza n. in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art.2033 cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell’IVA versata con la TIA alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 19/1/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il contribuente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5593 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 4831 del 23/2/2024) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di
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