CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32107/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 19 novembre 2025 la Corte d’appello diTrieste dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto nell’interessedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 novembre 2013dal Tribunale di Pordenone con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevoledel reato di truffa in concorso e condannato alle pene di legge.Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha osservato che l’imputatoera stato condannato in contumacia e che la sentenza di condanna resa dalTribunale di Pordenone era stata notificata all’imputato, ai sensi dell’art. 159cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore d’ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in data 3 maggio 2016, così che era diventata irrevocabile il 4 giugno2016.Riteneva, dunque, che l’appello proposto nel febbraio 2023 fosse tardivo epertanto inammissibile.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 548 e 585cod. proc. pen.Rassegnava che il 16 febbraio 2023 era stato notificato all’imputatol’estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Pordenone e che, nelrispetto dei termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen., il 27 febbraio 202, ildifensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso la detta sentenza.Assumeva che la Corte d’appello, incorrendo nel denunciato vizio diviolazione di legge, non aveva tenuto conto del fatto che la normativa vigentenon era applicabile al caso di specie in virtù del disposto di cui all’art. 15-bisdella legge 28 aprile 2014, n. 67, che, interpolando la legge 11 agosto 2014, n.118, aveva soppresso l’istituto della contumacia, statuendo che le nuovedisposizioni erano applicabili ai procedimenti che alla data del 22 agosto 2014non fossero stati definiti con la sentenza di primo grado.Deduceva che in relazione ai procedimenti definiti prima di tale data restavaapplicabile la precedente disciplina che prevedeva la notifica dell’estratto dellasentenza all’imputato contumace e il decorso dei termini per l’impugnazionedalla data della detta notifica, senza la necessità di rimessione in termini.Assumeva, infine, che, essendo decorsi quindici anni dal fatto, il reatodoveva considerarsi prescritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo è manifestamenteinfondato.Nel caso di specie risulta applicabile la disciplina previgente alla legge n. 118del 2014, che ha introdotto l’istituto dell’assenza ed eliminato quello dellacontumacia, dovendosi considerare che, a tenore del disposto di cui al citatoart. 15-bis, la nuova disciplina sull'assenza si applica ai procedimenti in corsoalla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 a condizione che non siastato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata emessa in data26.11.2013, ciò che rende inapplicabile la nuova disciplina sull’assenza.La Corte d’Appello di Trieste, pertanto, ha correttamente ritenuto la tardivitàdell’appello, sul presupposto dell’avvenuta notifica del titolo al contumacepresso il difensore ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. in data 3.5.2016,circostanza del tutto ignorata nel ricorso.Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per impugnare,inutilmente decorso nel giugno 2016.La notifica dell’estratto contumaciale effettuata all’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] èun atto privo di effetti, considerato che la sentenza di primo grado era giàdivenuta definitiva decorsi trenta giorni dalla notifica del titolo all’imputatopresso il difensore di ufficio.La constatazione della definitività del titolo rende prive di pregio leosservazioni del ricorrente relative alla invocata prescrizione del reato.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 11/06/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]