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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 28312/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 17/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha ammesso ex officio alla detenzione domjcilire ex.re. 47,7— ter, comma 1, lett. d), Ord. pen. in relazione alla pena di 3 ann inflitta con sentenza del Tribunale di Lecce.

2. Cucinella ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancata notifica al difensore del decreto di citazione per l'udienza di trattazione.

In particolare, il ricorso lamenta che Cucinella avesse nominato, in calce all'istanza di affidamento in prova, come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che il difensore nominato non avesse ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che in realtà aveva materialmente depositato, per conto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di misura alternativa; che alla prima udienza, in data 22/09/2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la nullità della mancata notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come suo «sostituto", pur senza essere stato nominato tale, e che nella stessa qualità aveva «accetta(to) la notifica in data odierna in nome e per conto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]»; che l'udienza era stata rinviata al 17/11/2022 senza che alcun avviso fosse stata notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; all'udienza successiva, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato, da [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna revoca del precedente difensore, aveva insistito per l'accoglimento dell'istanza di affidamento e il Tribunale di sorveglianza si era riservato, senza che nel verbale venisse dato atto dell'esistenza della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale ulteriore difensore di fiducia di Cucinella, che era stata omessa anche nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Lecce in data 28/11/2022.

3. In data 17/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato o del condannato configura una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.

Pertanto, incombe sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza l'onere di accertare l'eventuale esistenza della nullità e, ove comparso, di eccepirla in udienza, dovendo, in ogni caso, escludersi che la difesa possa riservare al grado successivo la proposizione dell'eccezione di nullità (v.

Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651-01).

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che dal verbale di udienza del 17/11/2022 emerge che il co-difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ancorché presente, non ha, tuttavia, eccepito la nullità in questione, la quale, pertanto, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 24/05/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 17/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha ammesso ex officio alla detenzione domjcilire ex.re. 47,7— ter, comma 1, lett. d), Ord. pen. in relazione alla pena di 3 ann inflitta con sentenza del Tribunale di Lecce. 2. Cucinella ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancata notifica al difensore del decreto di citazione per l'udienza di trattazione. In particolare, il ricorso lamenta che Cucinella avesse nominato, in calce all'istanza di affidamento in prova, come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che il difensore nominato non avesse ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che in realtà aveva materialmente depositato, per conto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di misura alternativa; che alla prima udienza, in data 22/09/2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la nullità della mancata notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come suo «sostituto", pur senza essere stato nominato tale, e che nella stessa qualità aveva «accetta(to) la notifica in data odierna in nome e per conto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]»; che l'udienza era stata rinviata al 17/11/2022 senza che alcun avviso fosse stata notificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; all'udienza successiva, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato, da [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna revoca del precedente difensore, aveva insistito per l'accoglimento dell'istanza di affidamento e il Tribunale di sorveglianza si era riservato, senza che nel verbale venisse dato atto dell'esistenza della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale ulteriore difensore di fiducia di Cucinella, che era stata omessa anche nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Lecce in data 28/11/2022. 3. In data 17/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato o del condannato configura una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. Pertanto, incombe sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza l'onere di accertare l'eventuale esistenza della nullità e, ove comparso, di eccepirla in udienza, dovendo, in ogni caso, escludersi che la difesa possa riservare al grado successivo la proposizione dell'eccezione di nullità (v. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651-01). 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che dal verbale di udienza del 17/11/2022 emerge che il co-difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ancorché presente, non ha, tuttavia, eccepito la nullità in questione, la quale, pertanto, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24/05/2023 Il
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