CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 luglio 1984
Cassazione n. 29371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56-628, comma secondo e comma terzo n. 1, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto, nel caso di specie, non si sarebbe verificata alcuna sottrazione del cellulare in danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale, invece, aveva volontariamente consegnato tale bene all'imputato; che dunque la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo dei delitti di appropriazione indebita, minacce e percosse. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell'accordo tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di tentata rapina impropria aggravata e porto íngiustificato di coltello. Per consolidato orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti - con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità- palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 276219; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, n. 25167 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea la qualificazione giuridica del fatto in contestazione, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Nel capo di imputazione si contesta infatti l'impossessamento, con un pretesto, del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] che, alla richiesta di restituzione, l'imputato aveva colpito al volto, dandosi alla fuga; inseguito e raggiunto, [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito tale oggetto prelevando, tuttavia, dalla custodia una banconota da 100 euro e, contestualmente, aveva estratto un coltello intimando alla vittima di non seguirlo, venendo poco dopo bloccato dalle forze dell'ordine intervenute. L'addebito mosso all'odierno ricorrente è dunque (anche) quello di avere sottratto una cosa mobile (la banconota) e di avere immediatamente dopo minacciato la persona offesa con un coltello al fine di mantenerne il possesso e di garantirsi l'impunità, fatto palesemente riconducibile allo schema legale della contestata tentata rapina impropria aggravata. 4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende