CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla loro consumazione nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, le diverse modalità esecutive e la loro distanza temporale, oltre all'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato (2003), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi (commessi nel 2005 e nel 2008). Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se tra loro lesivi di beni giuridici differenti. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 2. Quanto alla revoca dell'indulto, Il Tribunale, nel respingere la richiesta del condannato di dichiarare estinta la pena inflittagli con le sentenze emesse in epoca più risalente rispetto alle quali era intervenuta la revoca dell'indulto, ha correttamente applicato sia l'art. 3 della legge n. 241 del 2006 - che configura come condizione risolutiva del beneficio dell'indulto la commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge citata a prescindere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021 Rv. 281891 - 01) - sia l'art. 172, quarto comma, cod. pen., in base al quale il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399; Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Rv. 282225 - 01). La delinerata disciplina non viola alcuna delle norme costituzionali citate dal ricorrente ricollegando gli effetti favorevoli o deteriori per il condannato a eventi certi legati al trascorrere del tempo e all'accertamento giudiziario dei reati non più suscettibile di modifiche. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C