CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 14524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SEI n TENIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE cii ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibiliÙidel ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impug lato, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'odierno ricorrente avverso la sentenza 19 novembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro. 2. Propone ricorso straordinario il condannato, BWA Indrit deducendo l'omesso esame del motivo di ricorso in cui si lamentava la mancanza della motivazione in ordine alla partecipazic ne al delitto associativo, la mancata risposta alle deduzioni difensive circa il mancato inserimento del ricorrente nell'ipotizzata compagine, la mancata individuazione da parte della Corte territoriale di una associazione con base in Albania, la mancata individuazione dei singoli partecipanti del sodalizio stesso; la mancanza di rapporti tra il ricorrente i presunti soggetti albanesi individuati nello stesso capo Ji imputazione quali componenti del gruppo. Le medesime doglianze vengono proposte in relazione al motivo di ricorso che riguardava la sussistenza dell'aggrawmte della transnazionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Sussiste infatti motivazione adeguata e congrua in relazione alla partecipazione del ricorrente alla 3ssociazione a delinquere contestata. La motivazione del provvedimento impugnato prende in considerazione la totalità dei motivi di ricorso di cui si evidenzia il carattere reiterativo, opera una ampia relatio alla motivazione della sentenza di secondo grado, evidenzia la presenza di condotte accertate a carico del EWA qualificanti ai fini della sussistenza dell'associazione a delinquere per come contestata facendo ampio riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni auto indizianti ivi presenti. Le medesime fonti di prova permettevano di palesare, in maniera congrua e pienamente valorizzata dalla senter za impugnata, la presenza di un gruppo operante in Albania da cui veniva spelta la sostanza stupefacente. Sul punto, il ricorrente non tiene conto in particolare del fatto che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai -eati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale, anche nel caso in cui la costituzione di detto sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo (Sez. 3, Sentenza n. 17710 del 06/02/2019 Rv. 275597 - 01). Non può quindi ritenersi sussistente alcuna omessa pronuncia in relazione ai motivi articolati in sede di ricorso. Manca - inoltre - trattandosi di ricorso ex art. 625 bis cod proc pen, la prospettazione di un travisamento j di una omissione di Fatto posto che le doglianze articolate riguardano essen; ialmente profili di diritto e la legittimità della interpretazione esplicitamente offerta da questa stessa Corte in sede di dichiarazione di inammissibilità del ric orso. 3. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in € 3000,00. P. Q.14.11. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Ro'hia, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]