CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 36339/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3664/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Cimarosa n. 4, in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Lima n. 7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 62, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimate - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 3664/2021 Numero sezionale 4695/2021 Numero di raccolta generale 36339/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11Data pubblicazione 23/11/2021/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 14 gennaio 2021, n. 5, respinse il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, su istanza del Pubblico Ministero, previa declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo della medesima società. 2. Questa sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, il fallimento, mentre il Pubblico Ministero istante non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell'adunanza camerale, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, datato 11 novembre 2021, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], suo amministratore delegato, nonché dal suo difensore, già notificato alle controparti. 1.1. Non si rinviene in atti l’avvenuta accettazione, da parte di queste ultime, della rinuncia suddetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, essendo inapplicabile a quest’ultimo la previsione dell'art. 306, comma 1, cod. proc. civ. (secondo cui "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che la rinuncia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (cfr. Cass.n. 10140 del 2020; Cass. n. 28538 del 2019; Cass. n. 3971 del 2015). Essa, infatti, non ha carattere cd. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 3664/2021 Numero sezionale 4695/2021 Numero di raccolta generale 36339/2021 del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. n. 10140 del 2020; Cass. n. 28538 Data pubblicazione 23/11/2021 del 2019; Cass. n. 3971 del 2015; Cass. n. 23840 del 2008). 2. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., vanno poste, dunque, a carico della ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che l’odierno procedimento è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e rinunciato solo in prossimità dell'adunanza camerale già fissata. 3. E’ inapplicabile, invece, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass.n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, che si quantificano in € 200,00 per esborsi e in € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A