CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 24 aprile 2013 e il 22 maggio 2025. 2. Con ordinanza in data 1° aprile 2026, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione e rideterminava la pena complessiva per tali reati in otto anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato volto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza suddetta in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente afferma, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che, con riferimento a tale profilo, il giudice dell'esecuzione è incorso in violazioni degli artt. 132 e 133 cod. pen. e degli artt. 125, 442, 671 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare gli aumenti di pena a seguito di accoglimento di istanza di riconoscimento della continuazione, ha omesso di motivare e ha rideterminato la pena in misura eccessiva, senza tener conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e degli elementi favorevoli al reo emergenti da una memoria difensiva, né del fatto che un coimputato aveva ottenuto pochi giorni prima, in virtù di analoga ordinanza, una maggiore decurtazione della pena a costui inflitta in fase di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata - con il conseguente assorbimento delle altre - la censura riguardante la individuazione del reato più grave e della correlata pena, sulla quale computare gli aumenti per i reati satellite. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, qualora debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni 2già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 - 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030). 1.2. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il principio qui richiamato, perché non ha individuato, come il più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., un solo reato fra tutti quelli per i quali ha riconosciuto la continuazione, e non ha determinato gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite muovendo sulla pena base prevista per detto unico reato più grave. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo esame sul punto senza incorrere nel vizio riscontrato e rispettando tutti i principi che regolano la materia. In particolare, in sede di giudizio di rinvio dovrà tenersi conto, fra l'altro, del principio in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01; la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01). Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, 3lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.MRor 1 8 SETE 2026.. IL • I L FUNZIO\ DIZTARIO Mar 71'\ 4