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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19069/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo proposti nell'interesse di Barbieri non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.

Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata dove viene rilevata la univoca capacità dimostrativa del compendio dichiarativo ed intercettivo e la implausibilità della tesi difensiva).

Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Barbieri, diretto a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche non super la soglia di ammissibilità in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale giustifica il rigetto del beneficio con motivazione logica ed aderente alle indicazioni della Corte di legittimità rilevando l'assenza di elementi positivi a sostegno della concessione (tale non essendo il comportamento processuale, ammissivo solo con riguardo ad evidenze già acquisite al processo: pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Berto si configura, del pari, inammissibile.

Segnatamente: (a) non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante la Corte di appello abbia chiaramente escluso la possibilità di ritenere la condotta di lieve entità, tenuto conto del fatto che l'uso del telefono in carcere da parte di un detenuto costituiva una condotta allarmante, in quanto il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato anche per gestire affari illeciti; (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con l'altro motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la Corte di appello ne giustificava il diniego con motivazione ineccepibile, facendo riferimento alla ostatività dei precedenti vantati (pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo proposti nell'interesse di Barbieri non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata dove viene rilevata la univoca capacità dimostrativa del compendio dichiarativo ed intercettivo e la implausibilità della tesi difensiva). Anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Barbieri, diretto a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche non super la soglia di ammissibilità in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale giustifica il rigetto del beneficio con motivazione logica ed aderente alle indicazioni della Corte di legittimità rilevando l'assenza di elementi positivi a sostegno della concessione (tale non essendo il comportamento processuale, ammissivo solo con riguardo ad evidenze già acquisite al processo: pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Berto si configura, del pari, inammissibile. Segnatamente: (a) non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante la Corte di appello abbia chiaramente escluso la possibilità di ritenere la condotta di lieve entità, tenuto conto del fatto che l'uso del telefono in carcere da parte di un detenuto costituiva una condotta allarmante, in quanto il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato anche per gestire affari illeciti; (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con l'altro motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la Corte di appello ne giustificava il diniego con motivazione ineccepibile, facendo riferimento alla ostatività dei precedenti vantati (pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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