CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Frosinone, in data 14 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. Considerato che è privo di ogni fondamento il primo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (e, conseguentemente, della possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.), a fronte della ricezione, avvenuta con modalità artificiose, dell'assegno di un importo di quasi mille euro: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in numerose pronunce (a partire dalla n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27