CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 1988
Cassazione n. 42841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 25/05/1988 a Catanzaro avverso la sentenza in data 11/04/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11/04/2022 il Tribunale di Catanzaro ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Gagliardi, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto nonché la destinazione della droga ad uso personale, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, nonché la violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca del denaro. 3. Il ricorso è inammissibile. La destinazione della droga ad uso personale, peraltro solo genericamente dedotta, implica una censura inerente alla configurabilità di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non rientrante tra quelle consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. pen. La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento a g. 55 di cocaina, a g. 19 di marijuana, a g. 62 di hashish. Quanto poi alla confisca, si tratta di deduzione non correlata alla sentenza impugnata, con la quale non risulta disposta la confisca di denaro. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C