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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 09229/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26432/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.88/2021pubblicatail 2 1 /0 4 /2021 N.R.G. 167/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa -causa numero 16 – r.g. 26432/21 Con sentenza dal 21.4.21 la corte d'appello di Genova, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha annullato uno dei due avvisi di addebito impugnati dalla società in epigrafe relativa a benefici per assunzione da liste di mobilità, rideterminando il debito contributivo, e confermando per altro verso il rigetto dell'opposizione nei confronti dell'altro avviso di addebito (relativo a violazioni contributive per trasferte e rimborsi chilometrici non esenti da contribuzione).

In particolare, premesso che vi era stato il subentro dell'appalto di una società ad altra e l'assunzione di gran parte delle maestranze precedentemente occupate dal precedente appaltatore, la Corte territoriale ha escluso che il datore di lavoro avesse assolto all'onere della prova sulle trasferte e sull'incremento occupazionale, ed ha però rideterminato le somme dovute per assunzioni da mobilità riducendole - conformemente a richiesta dell'INPS non contestata-da 659.669 a 248.909 euro.

Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi, cui l'INPS resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 17 comma 5 legge 689 del 1981, 132 numero 4 c.p.c., 111 comma sesto Costituzione, 416 c.p.c., e si invoca anche il numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., per la nullità degli atti ispettivi per incompetenza territoriale dell'ufficio ispettivo e conseguentemente nullità degli avvisi di addebito (questione che avrebbe comunque inciso sul merito del credito quanto al decorso degli interessi e al decorso della prescrizione, tanto più che la pronuncia sul merito del credito presupponeva la riconvenzionale non proposta).

Il motivo è inammissibile.

In disparte ogni considerazione circa la prospettazione di una medesima questione sotto profili multipli ed incompatibili (che richiamano contestualmente sovrapponendoli il n. 3 e il n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.), deve rilevarsi che il motivo non è autosufficiente non essendo stati prodotti i documenti richiamati e non essendo neppure trascritti i passaggi essenziali degli stessi dai quali possa desumersi la nullità degli atti impugnati.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., 111 comma 6 Cost. e 617 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello sulla decadenza dall'impugnazione degli avvisi di addebito affermata dal giudice di primo grado.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto –anche a ritenere congruo un motivo di ricorso articolato in sole cinque righe e con contenuto assai limitato- il m otivo è comunque privo di specificità, posto che la parte afferma la mancata pronuncia della corte territoriale su un motivo di appello senza riportare il contenuto minimo essenziale della pronuncia di primo grado e del motivo di appello, al fine di mettere la corte in condizione di comprendere e valutare la sussistenza o meno del vizio denunciato.

Il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 29 decreto 276 del 2003, 210 c.p.c., e 42 contratto collettivo, per avere la corte territoriale trascurato che alcun rapporto contrattuale era intercorso tra le società appaltatrici succedutesi nell'appalto e non vi era stata alcuna cessione di azienda.

Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 2729 c.c., per avere la corte territoriale attribuito rilevanza alla continuità dell'attività oggetto di appalto quale elemento dimostrativo della non genuinità dell'appalto.

I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Infatti, è accertato in conformità ai criteri della Cassazione che vi era un una sola unità produttiva oggettiva: invero, la corte territoriale ha accertato (v., in particolare, pag. 14 ss.) che l’attività dello stabilimento è proseguita senza soluzione di continuità da parte delle stesse lavoratrici (35 su 36, peraltro assunte dalla nuova società in un lasso di tempo esiguo), con l’utilizzo delle stesse attrezzature, svolgendo la medesima produzione, con i medesimi orari e mansioni delle maestranze, per la realizzazione del medesimo appalto, con permanenza della medesima organizzazione aziendale.

In tale contesto, trova applicazione il principio già affermato da questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 12720 del 19/05/2017, Rv. 644501 - 01), ed al quale va data continuità, secondo cui nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, come nell'ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, è configurabile un trasferimento d’azienda qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti, potendo corrispondere ad un’entità economica, idonea a conservare la sua identità al di là del trasferimento, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune.

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7000 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26432/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.88/2021pubblicatail 2 1 /0 4 /2021 N.R.G. 167/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa -causa numero 16 – r.g. 26432/21 Con sentenza dal 21.4.21 la corte d'appello di Genova, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha annullato uno dei due avvisi di addebito impugnati dalla società in epigrafe relativa a benefici per assunzione da liste di mobilità, rideterminando il debito contributivo, e confermando per altro verso il rigetto dell'opposizione nei confronti dell'altro avviso di addebito (relativo a violazioni contributive per trasferte e rimborsi chilometrici non esenti da contribuzione). In particolare, premesso che vi era stato il subentro dell'appalto di una società ad altra e l'assunzione di gran parte delle maestranze precedentemente occupate dal precedente appaltatore, la Corte territoriale ha escluso che il datore di lavoro avesse assolto all'onere della prova sulle trasferte e sull'incremento occupazionale, ed ha però rideterminato le somme dovute per assunzioni da mobilità riducendole - conformemente a richiesta dell'INPS non contestata-da 659.669 a 248.909 euro. Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi, cui l'INPS resiste con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 17 comma 5 legge 689 del 1981, 132 numero 4 c.p.c., 111 comma sesto Costituzione, 416 c.p.c., e si invoca anche il numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., per la nullità degli atti ispettivi per incompetenza territoriale dell'ufficio ispettivo e conseguentemente nullità degli avvisi di addebito (questione che avrebbe comunque inciso sul merito del credito quanto al decorso degli interessi e al decorso della prescrizione, tanto più che la pronuncia sul merito del credito presupponeva la riconvenzionale non proposta). Il motivo è inammissibile. In disparte ogni considerazione circa la prospettazione di una medesima questione sotto profili multipli ed incompatibili (che richiamano contestualmente sovrapponendoli il n. 3 e il n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.), deve rilevarsi che il motivo non è autosufficiente non essendo stati prodotti i documenti richiamati e non essendo neppure trascritti i passaggi essenziali degli stessi dai quali possa desumersi la nullità degli atti impugnati. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., 111 comma 6 Cost. e 617 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello sulla decadenza dall'impugnazione degli avvisi di addebito affermata dal giudice di primo grado. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto –anche a ritenere congruo un motivo di ricorso articolato in sole cinque righe e con contenuto assai limitato- il m otivo è comunque privo di specificità, posto che la parte afferma la mancata pronuncia della corte territoriale su un motivo di appello senza riportare il contenuto minimo essenziale della pronuncia di primo grado e del motivo di appello, al fine di mettere la corte in condizione di comprendere e valutare la sussistenza o meno del vizio denunciato. Il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 29 decreto 276 del 2003, 210 c.p.c., e 42 contratto collettivo, per avere la corte territoriale trascurato che alcun rapporto contrattuale era intercorso tra le società appaltatrici succedutesi nell'appalto e non vi era stata alcuna cessione di azienda. Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 2729 c.c., per avere la corte territoriale attribuito rilevanza alla continuità dell'attività oggetto di appalto quale elemento dimostrativo della non genuinità dell'appalto. I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Infatti, è accertato in conformità ai criteri della Cassazione che vi era un una sola unità produttiva oggettiva: invero, la corte territoriale ha accertato (v., in particolare, pag. 14 ss.) che l’attività dello stabilimento è proseguita senza soluzione di continuità da parte delle stesse lavoratrici (35 su 36, peraltro assunte dalla nuova società in un lasso di tempo esiguo), con l’utilizzo delle stesse attrezzature, svolgendo la medesima produzione, con i medesimi orari e mansioni delle maestranze, per la realizzazione del medesimo appalto, con permanenza della medesima organizzazione aziendale. In tale contesto, trova applicazione il principio già affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 12720 del 19/05/2017, Rv. 644501 - 01), ed al quale va data continuità, secondo cui nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, come nell'ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, è configurabile un trasferimento d’azienda qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti, potendo corrispondere ad un’entità economica, idonea a conservare la sua identità al di là del trasferimento, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune. Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7000 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 09229/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris