CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23220/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7596-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro CAMERA di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata su separato foglio allegato al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 07596 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 907/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. Rilevatoche: - con sentenza n. 2998/2002, il Tribunale di Cagliari rigettò l’opposizione all'ordinanza - ingiunzione n. 96000999 del 6.8.1996, proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 22 L. n. 689 del 1981; con l’ordinanza, l'U.P.I.C.A. di Cagliari aveva i nflitto all’opponente la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 10.000.000 e la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature (n. 4 ponti, n. 1 smontagomme, n. 1 equilibratrice; n. 1 vulcanizzatore; n. 1 compressore; n. 1 banco lavoro, n. 1 saldatrice a corrente; n. 50 chiavi di varia numerazione), per l’esercizio abusivo dell’attività di autoriparatore; - con sentenza n. 11540 del 2014 , questa Corte, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso dello stesso Pisuin riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. ( nella formulazione antecedente all'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), cassò la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di motivare sullequestioni poste dal ricorrente circa l'applicabilità dell'art. 13 delle disposizioni transitorie della L. n. 122 del 1992, la sussistenza dell'errore sul fatto e l a competenza degli agenti accertatori, rinviando ad altro giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per l’esame del le questioni indicate e la pronunciasulle spese; - riassunto il giudizio, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2996/2015 rigettò l’opposizione; Ric. 2020 n. 07596 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - - avverso questa pronuncia il Pisu propose appello, rigettato dalla Corte di appello di Cagliari conla sentenza n. 907/2019; - contro questa sentenza il Pisu ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, a cui la Camera di Commercio ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Consideratoche: - preliminarmente deve rilevarsi che, con la sentenza qui impugnata, la Corte cagliaritana non si è posta alcuna questione sull’eventuale inammissibilità delgravame formulato da l Pisu; - occorre, tuttavia, osservare che il Tribunale di Cagliari aveva emanato la sentenza appellata n. 2996/2015 in sede di rinvio, quale giudice di pari grado previsto dall’art. 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689 nella formulazione antecedente all’art. 26 del decreto legislativo 2/02/2006 n. 40; - ai sensi del primo comma dell’art. 383 cod. proc. civ. come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con la s e ntenza n. 5087 del 2008, il rinvio disposto con la sentenza n. 11540 del 2014 aveva certamente funzione cosiddetta prosecutori a , in quanto preordinato all'emanazione di una nuova sentenza di merito che, emendando i vizi motivazionali riscontrati in riferimento al n. 5 del comma 1dell’art. 360 cod. proc. civ. ( nella formulazione antecedente l'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), sostituissela pronuncia cassata ; - per interpretazione con solidata di questa Corte ( Cass., Sez. U, sentenza n. 11844 del 9/06/2016 e Cass. ordinanza n. 167 del 7/01/2019), il giudizio di rinvio cosiddetto proprio o prosecutorio, conseguente a cassazione, seppur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario; in tal caso, la sentenza del giudice di rinvio è , perciò, impugnabile in via ordinaria soltanto con ricorso per Ric. 2020 n. 07596 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata; -conseguentemente, l’art. 26 del d ecreto legislativo 2/02/2006 n. 40 – alla stregua del quale la sentenza resa dal Tribunale sull’opposizione è divenuta appellabile - non era applicabile alla fattispecie, non rilevando in senso opposto la pubblicazione della sentenza in data posteriore all’entrata in vigore dello stesso d.lgs. 40/2006, secondo la previsione del comma 5 del successivo art. 27;il giudizio atteneva, infatti, ad opposizione a sanzione amministrativa proposta avverso ordinanza-ingiunzione del 6 agosto 1996, inizialmente decisa con sentenza del Tribunale di Cagliari quale giudice di unico grado (ex art. 23 l. 689/1981, come modificato dall’art. 99 del decreto legislativo 30/12/1999 n. 507, nel senso che al «pretore» era stato sostituito il «giudice» del Tribunale), resa in data 2002 e poi cassata da questa Corte; - per i principi appena evidenziati , la sentenza n. 2996/2015 pronunciata dal Tribunale di Cagliari quale giudice di primo ed unico grado individuato a seguito di cassazione con rinvio, seppur pubblicata dopo il 2 marzo 2006, cioè dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, non era soggetta ad appello, ma soltanto immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 773 del 13/01/2017); - pertanto, restando precluso l’esame dei motivi, la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 907/2019 qui impugnata deve esse re cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c od. proc. civ. , perché la causa non poteva essere proseguita (dovendo, per l’appunto, il giudice di secondo grado ravvisare – per le su esposte ragioni - l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza impugnata, invece assoggettabile al solo ricorso per cassazione); Ric. 2020 n. 07596 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - - l e peculiarità della lunga e tortuosa vicenda processuale e delle questioni giuridiche affrontate costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del precedente grado di merito; P.Q.M. La Corte, pro nunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d’appello e del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella