Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04187/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce apparentemente la contraddittorietà e illogicità della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce apparentemente la contraddittorietà e illogicità della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 202
Sentenza Cassazione n. 04187/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris