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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 29761/2023

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 15105-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 25; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,n. 29/2023, depositata il 3 febbraio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’11 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale,rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 26ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 15105-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 25; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,n. 29/2023, depositata il 3 febbraio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente l’11 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale,rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte solo in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 26ottob
Sentenza Cassazione n. 29761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris