CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata rapina e se ne invoca la derubricazione in tentato furto, non è consentito in questa sede, in quanto denuncia violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità della prevenuta per il reato di tentata rapina impropria; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 5 e 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l'esimente (richiamando il valore economico dei beni), sia la sostituzione della pena (apparendo ostativa la prognosi negativa, ex artt. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, e 133 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ggere estensore [OSCURATO:PERSONA]