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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12701/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7662/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]@3000 s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , piazza [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del veneto n. 1328/04/18, depositatail 22 novembre 20 18 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi- IVA - Operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 1328/04/18del 22 / 11 /201 8 , la Commissione tributaria regionale del Veneto ( di seguito CTR) , previa riunione dei ricorsi, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]@3000 s.r.l. avverso la sentenza n . 287 / 0 1 / 1 6 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP),che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso sette avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 - 2012.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata , gli avvisi di accertamento erano statinotificati in ragione della emissione di fatture per operazioni (sponsorizzazioni in gare automobilistiche) ritenute oggettivamente inesistentinella misura della metà, fatture ricevute da tre società tutte riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA].

1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE e rigettava l’appello della società contribuente, evidenziando che : a) con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006-2009 operava il raddoppio dei termini di decadenza, sussistendo tutte le condizioni di legge, e quindi andavano confermati in assenza di ulteriori eccezioni della società contribuente, non reiterate in appello; b) con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010-2012, gli stessi andavano confermati in ragione dei plurimi indizi forniti dall’Amministrazione finanziaria (peraltro, validi anche con riferimento agli anni 2006-2009) e della evidente insussistenza della buona fede di Energi@3000 s.r.l., beneficiaria della retrocessione dei pagamenti.

2. Energi@3000 s.r.l. impugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso Energi@3000 s.r.l. deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e dell’art. 1, comma 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la sussistenza delle condizioni del raddoppio anche in assenza dell’invio della denuncia penale nel termine previsto per l’esercizio dell’azione accertativa.

1.1. Il motivo è parzialmente fondato.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo» (Cass.n. 22337 del 13/09/2018; si veda, altresì, Cass. n. 23628 del 09/10/2017; Cass. n. 9322 del 11/04/2017; Cass. n. 20168 del 25/09/2020), non trovando applicazione, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Cass. n. 20168 del 2020, cit.; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass.n. 26037 del 16/12/2016).

1.2.1. Il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, tiene ampiamente conto del decisum di Corte cost. n. 247 del 2011 e appare costituzionalmente legittimo, non potendo le modifiche concernenti il procedimento avere effetto retroattivo.Cons. est.

G.M.

Nonno

1.3. Peraltro, «il cd.

"raddoppiodei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf.

Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass.2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018).

1.4. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato con esclusivo riferimento all’IRAP, mentre è infondato nel resto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi -TUIR) e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR – nel confermare gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010-2012 – fondato l’intero impianto motivazionale sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non corroborate da altri riscontri oggettivi, e, con riferimento all’IVA, in assenza di prova della mala fede del contribuente.

2.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato.

2.2. La CTR ha fondato il convincimento concernente la parziale oggettiva inesistenza delle fatture contestate (in ragione del 50%, a causa della parziale retrocessione allo sponsordell’importo corrisposto) non già sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma su ulteriori e plurimi elementi indiziari: i) i prelievi ai fini delle retrocessioni, da parte delle società sponsorizzate,in coincidenza con i pagamenti ricevuti; ii) la non corrispondenza (per gli anni 2010 e 2012) delle prestazioni contrattualmente stabilite tra sponsorizzante e sponsorizzata con le fatture emesse; iii) la mancanza parziale (2010) o totale (2011 e 2012) di documentazione che dimostri l’avvenuta sponsorizzazione; iv) Cons. est.

G.M.

Nonno l’anomalia degli importi versati da Energi@3000 s.r.l. per la sponsorizzazione.

2.3. Il giudice di appello, dunque, ha compiuto un accertamento in fatto dotato di una sua intrinseca logicità e, come tale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 26022 del 05/12/2011; Cass. n. 12002 del 16/05/2017; Cass. n. 9059 del 12/04/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019), non potendo essere messo in discussione dalla lettura parcellizzata di detti elementi indiziari fatta dalla ricorrente, contrastante con lo stesso fondamento giuridico della prova presuntiva.

2.3.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri.

È, pertanto, erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova» (così Cass. n. 3703 del 09/03/2012; si vedano, altresì, le sentenze sopra menzionate).

2.4. La ricorrente, infatti, tenta di mettere in discussione la valenza probatoria dei singoli elementi, ma tale operazione si traduce in un surrettizio tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia e, come tale, è inammissibile.

2.5. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del Cons. est.

G.M.

Nonno 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).

2.6. Per quanto riguarda, infine l’IVA, basta osservare che, secondo l’orientamento di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; Cass. n. 18118 del 14/09/2016).

2.7. Ne consegue che, le osservazioni della ricorrente in ordine alla mancata prova, da parte di AE, della mala fede di Energi@3000 s.r.l. sonodestituite di fondamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR fatto riferimento ad elementi (la riconducibilità di altra società, [OSCURATO:SOCIETA]., al legale rappresentante della società contribuente) non risultanti dagli avvisi di accertamento.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

3.2. Il motivo è inammissibile perché: a) difetta di specificità, non essendo stati riprodotti né allegati gli avvisi di accertamento; b) fa riferimento a circostanze rilevanti esclusivamente per le annualità di imposta 2007-2009, in ordine alle quali la società contribuente non ha riproposto le eccezioni formulate in primo grado.Cons. est.

G.M.

Nonno

3.3. Il motivo è comunque infondato, perché la CTR ha attinto al materiale probatorio acquisito, decidendo, salvo prova contraria (che non è stata fornita dalla ricorrente), iuxta alligata et probata.

4. In conclusione, va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla ricorrente con esclusivo riferimento alle riprese IRAP.

4.1. Tenuto conto del riconoscimento solo parziale delle ragioni del ricorrente, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese relative ai giudizi di meritoe di un ottavo delle spese relative al presente grado di giudizio, dovendo porti i restanti sette ottavi a carico della parte ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 66.267,00.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della ricorrente con esclusivo riferimento all’IRAP; compensa le spese relative ai giudizi di merito e quelle del presente giudizio in ragione di un ottavo, dovendo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7662/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]@3000 s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , piazza [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore n. 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del veneto n. 1328/04/18, depositatail 22 novembre 20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi- IVA - Operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1328/04/18del 22 / 11 /201 8 , la Commissione tributaria regionale del Veneto ( di seguito CTR) , previa riunione dei ricorsi, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]@3000 s.r.l. avverso la sentenza n . 287 / 0 1 / 1 6 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP),che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso sette avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 - 2012. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata , gli avvisi di accertamento erano statinotificati in ragione della emissione di fatture per operazioni (sponsorizzazioni in gare automobilistiche) ritenute oggettivamente inesistentinella misura della metà, fatture ricevute da tre società tutte riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE e rigettava l’appello della società contribuente, evidenziando che : a) con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006-2009 operava il raddoppio dei termini di decadenza, sussistendo tutte le condizioni di legge, e quindi andavano confermati in assenza di ulteriori eccezioni della società contribuente, non reiterate in appello; b) con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010-2012, gli stessi andavano confermati in ragione dei plurimi indizi forniti dall’Amministrazione finanziaria (peraltro, validi anche con riferimento agli anni 2006-2009) e della evidente insussistenza della buona fede di Energi@3000 s.r.l., beneficiaria della retrocessione dei pagamenti. 2. Energi@3000 s.r.l. impugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso Energi@3000 s.r.l. deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e dell’art. 1, comma 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la sussistenza delle condizioni del raddoppio anche in assenza dell’invio della denuncia penale nel termine previsto per l’esercizio dell’azione accertativa. 1.1. Il motivo è parzialmente fondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo» (Cass.n. 22337 del 13/09/2018; si veda, altresì, Cass. n. 23628 del 09/10/2017; Cass. n. 9322 del 11/04/2017; Cass. n. 20168 del 25/09/2020), non trovando applicazione, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Cass. n. 20168 del 2020, cit.; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass.n. 26037 del 16/12/2016). 1.2.1. Il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, tiene ampiamente conto del decisum di Corte cost. n. 247 del 2011 e appare costituzionalmente legittimo, non potendo le modifiche concernenti il procedimento avere effetto retroattivo.Cons. est. G.M. Nonno 1.3. Peraltro, «il cd. "raddoppiodei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf. Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass.2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018). 1.4. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato con esclusivo riferimento all’IRAP, mentre è infondato nel resto. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi -TUIR) e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR – nel confermare gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010-2012 – fondato l’intero impianto motivazionale sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non corroborate da altri riscontri oggettivi, e, con riferimento all’IVA, in assenza di prova della mala fede del contribuente. 2.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato. 2.2. La CTR ha fondato il convincimento concernente la parziale oggettiva inesistenza delle fatture contestate (in ragione del 50%, a causa della parziale retrocessione allo sponsordell’importo corrisposto) non già sulle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma su ulteriori e plurimi elementi indiziari: i) i prelievi ai fini delle retrocessioni, da parte delle società sponsorizzate,in coincidenza con i pagamenti ricevuti; ii) la non corrispondenza (per gli anni 2010 e 2012) delle prestazioni contrattualmente stabilite tra sponsorizzante e sponsorizzata con le fatture emesse; iii) la mancanza parziale (2010) o totale (2011 e 2012) di documentazione che dimostri l’avvenuta sponsorizzazione; iv) Cons. est. G.M. Nonno l’anomalia degli importi versati da Energi@3000 s.r.l. per la sponsorizzazione. 2.3. Il giudice di appello, dunque, ha compiuto un accertamento in fatto dotato di una sua intrinseca logicità e, come tale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 26022 del 05/12/2011; Cass. n. 12002 del 16/05/2017; Cass. n. 9059 del 12/04/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019), non potendo essere messo in discussione dalla lettura parcellizzata di detti elementi indiziari fatta dalla ricorrente, contrastante con lo stesso fondamento giuridico della prova presuntiva. 2.3.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri. È, pertanto, erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova» (così Cass. n. 3703 del 09/03/2012; si vedano, altresì, le sentenze sopra menzionate). 2.4. La ricorrente, infatti, tenta di mettere in discussione la valenza probatoria dei singoli elementi, ma tale operazione si traduce in un surrettizio tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia e, come tale, è inammissibile. 2.5. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del Cons. est. G.M. Nonno 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 2.6. Per quanto riguarda, infine l’IVA, basta osservare che, secondo l’orientamento di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; Cass. n. 18118 del 14/09/2016). 2.7. Ne consegue che, le osservazioni della ricorrente in ordine alla mancata prova, da parte di AE, della mala fede di Energi@3000 s.r.l. sonodestituite di fondamento. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la CTR fatto riferimento ad elementi (la riconducibilità di altra società, [OSCURATO:SOCIETA]., al legale rappresentante della società contribuente) non risultanti dagli avvisi di accertamento. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.2. Il motivo è inammissibile perché: a) difetta di specificità, non essendo stati riprodotti né allegati gli avvisi di accertamento; b) fa riferimento a circostanze rilevanti esclusivamente per le annualità di imposta 2007-2009, in ordine alle quali la società contribuente non ha riproposto le eccezioni formulate in primo grado.Cons. est. G.M. Nonno 3.3. Il motivo è comunque infondato, perché la CTR ha attinto al materiale probatorio acquisito, decidendo, salvo prova contraria (che non è stata fornita dalla ricorrente), iuxta alligata et probata. 4. In conclusione, va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla ricorrente con esclusivo riferimento alle riprese IRAP. 4.1. Tenuto conto del riconoscimento solo parziale delle ragioni del ricorrente, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese relative ai giudizi di meritoe di un ottavo delle spese relative al presente grado di giudizio, dovendo porti i restanti sette ottavi a carico della parte ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 66.267,00. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della ricorrente con esclusivo riferimento all’IRAP; compensa le spese relative ai giudizi di merito e quelle del presente giudizio in ragione di un ottavo, dovendo
Sentenza Cassazione n. 12701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris