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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35067/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: il tema in diritto prospettato dal primo motivo di ricorso, riguardante la possibile applicabilità del 51 comma 1 rispetto alla calunnia risulta disatteso attraverso condivisibili argomenti giuridici e appare in ogni caso fondato su un orientamento di legittimità, alternativo a quello, condiviso da questo collegio oltre che dai giudici del merito, comunque non utilmente evocabile nel caso a mano perché la lettura interpretativa sollecitata dalla difesa presuppone che l'accusa rivolta a terzi, assertivamente giustificata dall'esigenza di difendersi, sia connotata dai caratteri della essenzialità, ineluttabilità e continenza, caratteri che la difesa rivendica apoditticamente e che di contro risultanCall'evidenza contraddetti in fatto dal contenuto dell'attività decettiva contestata al ricorrente, tale da "stravolgere" integralmente la vicenda in fatto portata a giudizio( si veda pag 3 ultimo capoverso) così da risultare affatto "essenziale" oltre che contrassegnata da una stretta "continenza";4 il rilievo afferente al diniego delle generiche è altrettanto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] D E IN 01 OT 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa Kat mente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: il tema in diritto prospettato dal primo motivo di ricorso, riguardante la possibile applicabilità del 51 comma 1 rispetto alla calunnia risulta disatteso attraverso condivisibili argomenti giuridici e appare in ogni caso fondato su un orientamento di legittimità, alternativo a quello, condiviso da questo collegio oltre che dai giudici del merito, comunque non utilmente evocabile nel caso a mano perché la lettura interpretativa sollecitata dalla difesa presuppone che l'accusa rivolta a terzi, assertivamente giustificata dall'esigenza di difendersi, sia connotata dai caratteri della essenzialità, ineluttabilità e continenza, caratteri che la difesa rivendica apoditticamente e che di contro risultanCall'evidenza contraddetti in fatto dal contenuto dell'attività decettiva contestata al ricorrente, tale da "stravolgere" integralmente la vicenda in fatto portata a giudizio( si veda pag 3 ultimo capoverso) così da risultare affatto "essenziale" oltre che contrassegnata da una stretta "continenza";4 il rilievo afferente al diniego delle generiche è altrettanto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] D E IN 01 OT 2026 L'ASSISTENTE Dott.ssa Kat mente 2
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