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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 08160/2023

Testo disponibile della fonte

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23745/2021proposto da: LLESHI PjETER, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoSimona Alessio -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso l'ordinanza n. 1 3 67/2021 de l TRIBUNALE di TORINOdepositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] .

RG 23745/21 Lleshi-Min. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino albanese , già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Roma convalidato per la durata di trenta giorni, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con l a quale il Tribunale di Torino, di seguito al provvedimento del Giudice di Pace di Torino che aveva dichiarato la propria incompetenza ex d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 sulla richiesta dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,ne ha prorogato il trattenimento presso il locale CTP per ulteriori tre nta giorni e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso argomenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata sul rilievo che il Tribunale – avanti al quale le parti erano state rimesse dal Giudice di Pace in ragione del vincolo di coniugio corrente tra il Lleshi e la cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] e quindi della applicabilità alla specie del d.lgs. 30/2007 con conseguente declinazione della propria competenza in favore del giudice superiore – avendo divisato la fittizietà del vincolo in parola, avrebbe dovuto riconoscersi a sua volta incompetente, rendendosi per vero applicabile la disciplina del d.lgs 286/1998, ed avrebbe di conseguenza dovuto sollevare il relativo conflitto avanti a questa Corte a mente dell'art. 45 cod. proc. civ., astenendosi dall'adottare, come invece, fatto l'impugnato provvedimento di proroga.

3. Il motivo è fondato ed assorbe l'ulteriore motivo di ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] di pace, cui il Questore di Torino si era indirizzato al fine di vedere prorogato il trattenimento del Lleshi presso il locale CTP, aveva declinato la propria competenza per materia exart. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in favore del Tribunale sul presupposto che la specie in questione andasse regolata in applicazione del d.lgs.

RG 23745/21 Lleshi-Min. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 30/2007, atteso il vincolo matrimoniale esistente tra il trattenuto ed una cittadina italiana.

Ora, in disparte dalla constatazione che il Tribunale, adito in riassunzione, abbia accordato la proroga pur affermando che in ordine «alla natura fittizia e strumentale del matrimonio formalmente contratto dal trattenuto con la signora Ye si è formato il giudicato»– e quindi implicitamente disconoscendo il presupposto della propria competenza – è vero che se è la domanda a determinare la competenza, il Tribunale giammai avrebbe potuto riconoscersi competente posto che la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta a mente dell’art. 14, comma 5, d.lgs 286/1998, il che, per statuto, incardinava la causa avanti al giudice di pace.

Di conseguenza, una volta riassunto il giudizio avanti a sé, il Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito della richiesta questorile, ma, ricusando le ragioni della propria competenza, avrebbe dovuto investire della questione questa Corte a mente dell'art. 45 cod. proc. civ., configurandosi in ragione di ciò un conflitto negativo di competenza tra sé ed il Giudice di Pace.

5. Ne consegue che il provvedimento adottato è illegittimo e ne va disposta perciò la cassazionesenza rinvio, atteso che il procedimento non può più essere proseguito essendo scaduti i termini per la concessione della proroga.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel RG 23745/21 Lleshi-Min. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di Torino.

Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio l'impugnata ordinanza.

Cosìdeciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23745/2021proposto da: LLESHI PjETER, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoSimona Alessio -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso l'ordinanza n. 1 3 67/2021 de l TRIBUNALE di TORINOdepositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 23745/21 Lleshi-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino albanese , già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Roma convalidato per la durata di trenta giorni, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con l a quale il Tribunale di Torino, di seguito al provvedimento del Giudice di Pace di Torino che aveva dichiarato la propria incompetenza ex d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 sulla richiesta dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,ne ha prorogato il trattenimento presso il locale CTP per ulteriori tre nta giorni e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso argomenta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata sul rilievo che il Tribunale – avanti al quale le parti erano state rimesse dal Giudice di Pace in ragione del vincolo di coniugio corrente tra il Lleshi e la cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] e quindi della applicabilità alla specie del d.lgs. 30/2007 con conseguente declinazione della propria competenza in favore del giudice superiore – avendo divisato la fittizietà del vincolo in parola, avrebbe dovuto riconoscersi a sua volta incompetente, rendendosi per vero applicabile la disciplina del d.lgs 286/1998, ed avrebbe di conseguenza dovuto sollevare il relativo conflitto avanti a questa Corte a mente dell'art. 45 cod. proc. civ., astenendosi dall'adottare, come invece, fatto l'impugnato provvedimento di proroga. 3. Il motivo è fondato ed assorbe l'ulteriore motivo di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] di pace, cui il Questore di Torino si era indirizzato al fine di vedere prorogato il trattenimento del Lleshi presso il locale CTP, aveva declinato la propria competenza per materia exart. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in favore del Tribunale sul presupposto che la specie in questione andasse regolata in applicazione del d.lgs. RG 23745/21 Lleshi-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 30/2007, atteso il vincolo matrimoniale esistente tra il trattenuto ed una cittadina italiana. Ora, in disparte dalla constatazione che il Tribunale, adito in riassunzione, abbia accordato la proroga pur affermando che in ordine «alla natura fittizia e strumentale del matrimonio formalmente contratto dal trattenuto con la signora Ye si è formato il giudicato»– e quindi implicitamente disconoscendo il presupposto della propria competenza – è vero che se è la domanda a determinare la competenza, il Tribunale giammai avrebbe potuto riconoscersi competente posto che la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta a mente dell’art. 14, comma 5, d.lgs 286/1998, il che, per statuto, incardinava la causa avanti al giudice di pace. Di conseguenza, una volta riassunto il giudizio avanti a sé, il Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito della richiesta questorile, ma, ricusando le ragioni della propria competenza, avrebbe dovuto investire della questione questa Corte a mente dell'art. 45 cod. proc. civ., configurandosi in ragione di ciò un conflitto negativo di competenza tra sé ed il Giudice di Pace. 5. Ne consegue che il provvedimento adottato è illegittimo e ne va disposta perciò la cassazionesenza rinvio, atteso che il procedimento non può più essere proseguito essendo scaduti i termini per la concessione della proroga. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel RG 23745/21 Lleshi-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di Torino. Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio l'impugnata ordinanza. Cosìdeciso i
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