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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16234/2026

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roASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE SICILIANA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1805/2023 de-positata il 23/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 1805/2023, la Corte d'appello di Palermo, nellaregolare costituzione dell'appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto integral-mente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso la sen-tenza del Tribunale di Palermo n. 4464/2016, pubblicata in data 14settembre 2016, la quale, in accoglimento delle domande formulate daMARIA SAUSA, aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsionein favore dell'odierna ricorrente dell'importo di € 17.240.658,57, oltreinteressi, con ulteriore onere di rifusione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito quale titolare dell'omonima impresaindividuale, premettendo in fatto di aver chiesto di essere ammessa agodere dei benefici finanziari di cui al bando pubblico P.O.R.

Sicilia2000-2006, presentando apposita istanza in data 12 novembre 2003,al fine di realizzare un progetto per la realizzazione di un nuovo stabi-limento, tecnologicamente avanzato, per la produzione e imbottiglia-mento dell'olio di oliva e per la lavorazione e confezionamento delleolive da mensa del costo complessivo di € 7.153.320,00, per il qualeaveva parimenti chiesto un mutuo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.per € 2.000.000,00, già erogato per € 1.600.000,00.Aveva poi riferito che, con provvedimento n. 1015 del 3 agosto2005, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva approvato il progetto, concedendo un fi-nanziamento parziale dell'opera nella misura di € 3.576.660,00, corri-spondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile e che, con succes-sivo provvedimento n. 556 del 12 maggio 2006, era avvenuta unaprima erogazione del 50% del capitale finanziato per l'importo di €Sez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/20261.788.330,00 con assegnazione del termine di dodici mesi dalla data dinotifica del decreto per l'ultimazione delle opere.Dopo aver ricostruito un'articolata vicenda che aveva registrato unaserie di richieste di proroga per il completamento dei lavori, causatadalla necessità di apportare reiterate varianti, dal verificarsi di eventicalamitosi, dalla temporanea impossibilità di accedere al credito ban-cario a causa di una illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], l'o-dierna ricorrente aveva dedotto che l'[OSCURATO:PERSONA] non solo avevaritardato ingiustificatamente l'approvazione dell'ultima variante delprogetto ma anche – e conseguentemente – aveva omesso il versa-mento della somma correlata al primo S.A.L., nonostante la ricorrentemedesima avesse evidenziato che tale somma – alla luce dell'incre-mento dei costi dell'opera e degli eventi che avevano determinato loslittamento dell'ultimazione dei lavori – era finanziariamente necessa-ria per il prosieguo dei lavori medesimi.Aveva, infine, dedotto che: I) con nota n. 47291 del 19 maggio2009, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva trasformato il primo S.A.L. in una rendi-contazione finale dell'opera, adottando, in luogo delle normali proce-dure relative al pagamento del contributo del primo S.A.L., quelle re-lative alla rendicontazione finale dell'opera, subordinando il pagamentoalla concessione di una apposita polizza fideiussoria a garanzia delcompletamento dell'investimento ed invitandola a dare seguito nel ter-mine di dieci giorni; II) con successiva nota. n. 99611 del 4 novembre2009, l'[OSCURATO:PERSONA] - nonostante la ricorrente avesse fornito riscon-tro alla precedente richiesta - aveva comunicato che con D.D.G. n.1664 del 10 agosto 2009 erano stati revocati il D.D.G. n. 1015 del 3agosto 2005 e il D.D.G. n. 556 del 12 maggio 2006, con conseguentedisposizione di restituzione della somma di € 1.778.330,00, oltre inte-ressi dalla riscossione alla restituzione.Sez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sulla base di tali premesse, la ricorrente, deducendo un comporta-mento illegittimo dell'Amministrazione regionale, aveva chiesto che ilTribunale sia accertasse il suo diritto a ritenere le somme già erogatedall'[OSCURATO:PERSONA], sia condannasse quest'ultimo al risarcimento deidanni – quantificato in € 11.705.035,00 – correlati alle perdite subiteper gli investimenti vanamente effettuati.Si era regolarmente costituito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con-testato la fondatezza della domanda, deducendo di avere concesso bentre proroghe per l'ultimazione dell'investimento e di avere approvatodue varianti all'investimento originariamente previsto per il progetto,risultando costretto a tardare nella definizione degli iter relativi allaseconda variante e all'accertamento del primo SAL per la necessità diacquisire ulteriore documentazione, stante l'incompletezza di quellaprodotta.Aveva ulteriormente dedotto che la documentazione da esso richie-sta era stata inviata dall'odierna ricorrente con un ritardo di ben quin-dici mesi e che, in ogni caso, le opere non avrebbero comunque potutoessere completate nel termine previsto.Il Tribunale di Palermo, all'esito di un'istruttoria che aveva vistol'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la do-manda dell'odierna ricorrente, ritenendo che l'Amministrazione si fosseresa responsabile di ritardi che, incidendo sulla liquidazione del primoS.A.L., avevano precluso la possibilità di portare a compimento il pro-getto, sebbene l'odierna ricorrente avesse eseguito lavori certificati eriscontrati per l'importo totale di € 6.349.935 – pari al 71% del totaledei lavori da eseguire - dovendosi aggiungere altre opere, ancora incorso di lavorazione, che non erano state ancora contabilizzate.3.

La Corte d'appello di Palermo, all'esito di un'istruttoria che havisto anche la riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio nominatoSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026nel giudizio di primo grado, ha invece accolto integralmente il gravamedell'[OSCURATO:PERSONA].La Corte, disattese alcune eccezioni preliminari, ha, in primo luogorichiamato ampi passaggi della relazione suppletiva redatta dal consu-lente tecnico d'ufficio in sede di appello e, sulla scorta di quanto espo-sto da quest'ultimo, ha escluso la sussistenza di un nesso di causalitàfra il lamentato inadempimento della P.A. ed il danno lamentato dall'o-dierna ricorrente.Infatti, anche sulla scorta delle comunicazioni intercorse tra le parti,la Corte territoriale ha in primo luogo osservato che le reiterate richie-ste di chiarimenti e documenti formulate dall'Amministrazione – tali daintegrare, secondo l'odierna ricorrente, un colpevole ed ingiustificatoritardo – si erano imposte a causa delle necessarie verifiche via viaeseguite in ragione delle varianti e delle lavorazioni difformi rispetto aquelle originariamente progettate, richiamando sul punto gli esiti di unsopralluogo che aveva evidenziato una situazione di fermo lavori al 20maggio 2008, con numerose opere ancora da realizzare.La Corte territoriale, quindi, ha concluso che la revoca del beneficiorisultava essere stata adottata quando erano “abbondantemente tra-scorsi i termini assegnati” senza che l'impresa della ricorrente avesseadempiuto agli obblighi richiesti dall'Amministrazione, con conseguenteimpossibilità di rispettare la scadenza finale per il completamento deilavori.La Corte d'appello ha ulteriormente escluso la valenza causale delritardo dell'Amministrazione nell'evadere l'istruttoria di variante, inquanto era da ritenersi che il mancato completamento dell'opera fosseda attribuirsi ad una condizione di mancanza di liquidità dell'odiernaricorrente, tale da non consentire comunque di portare a termine i la-vori nei tempi preventivamente accordati e prorogati, risultando ne-Sez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026cessarie risorse finanziarie che la ricorrente non aveva dimostrato dipoter agevolmente reperire.La Corte territoriale ha altresì negato rilevanza alle deduzioni dellastessa ricorrente in ordine alla sussistenza di lavori non contabilizzatima già eseguiti, non risultando tali allegazioni provate.La Corte d'appello ha quindi concluso che l'inadempimento dell'o-dierna ricorrente risultava assai più grave rispetto a quello attribuitoalla P.A. e che andava escluso un nesso causale fra il mancato tempe-stivo versamento dell'importo del S.A.L. e il mancato tempestivo com-pletamento delle opere per le quali era stato concesso il finanziamento.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria, instando altresì per la rimes-sione in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli artt. 115, 116 e 132, primo comma, n. 4), c.p.c., 2697 c.c.Secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe “del tutto preter-messo le risultanze probatorie affermando che non ci fosse prova dilavori eseguiti e non contabilizzati quando invece risultano ulteriori la-vori per complessivi € 1.116.522,36” e che “tale errore di percezioneSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026ha indotto il Giudice dell'appello a ritenere che l'inadempimento dellaricorrente, «consistito essenzialmente nel non aver portato a termine ilavori nei tempi previsti», fosse «connesso prevalentemente alla suamancanza di liquidità» e che fosse di maggiore gravità rispetto a quellodell'Amministrazione”.Deduce, quindi, che la decisione impugnata:- si verrebbe a basare sulla falsa percezione di un fatto controverso,in quanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sa-rebbe smentita dalle produzioni documentali effettuate dalla ricor-rente e dettagliatamente illustrate nel motivo di ricorso;- avrebbe conseguentemente determinato in modo non corretto lerisorse finanziarie necessarie per il completamento dei lavori,giungendo ad altrettanto erronea conclusione in ordine alla impos-sibilità per la ricorrente di reperire le risorse medesime;- avrebbe, di riflesso, erroneamente valutato l'incidenza causaledella mancata liquidazione del primo S.A.L. sul mancato comple-tamento dei lavori.Conclude la ricorrente argomentando che “il marchiano errore in cuiè incorsa la Corte di appello determina la nullità della sentenza tantoper violazione dell'art. 115 c.p.c., sub specie di travisamento e/o inca-pacità di ricognizione del contenuto oggettivo della prova, quanto perviolazione dell'art. 132 c.p.c.”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 2909 c.c., 110 e 324 c.p.c.;− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.Deduce la ricorrente che “la Corte di appello di Palermo ha violatoil giudicato interno formatosi sulla statuizione contenuta nella sentenzaSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026di primo grado secondo cui ai «lavori contabilizzati» dovevano aggiun-gersi «altre opere, ancora in corso di lavorazione,» e che «non eranostate ancora contabilizzate perché, per esempio, in lavorazione pressostabilimenti di terzi»”.Argomenta, infatti, che il Tribunale aveva accertato l'esecuzione ditali opere non contabilizzate, senza che tale precipua affermazionedella decisione di prime cure venisse impugnata dall'odierno controri-corrente con la conseguenza, prosegue il ricorso, che “la Corte di ap-pello nel negare l'esistenza di tali opere ha violato il principio generaledella cosa giudicata, sancito dall'art. 2909 c.c. e dall'art. 324 c.p.c., ilquale può essere apprezzato tanto sotto il profilo dell'error in proce-dendo, quanto sotto quello dell'error in iudicando”.”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in via subordinata, inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., 1218, 1453 e 1455c.c., 1, Legge n. 241/1990.La ricorrente deduce, “in subordine”, che “la Corte territoriale hacompiuto un errore di sussunzione nel valutare l'efficienza causale delnon aver portato a termine i lavori nei tempi previsti senza tenere contodei lavori eseguiti e non contabilizzati, ma ancorando la propria valu-tazione ai soli lavori contabilizzati” e che “la Corte ha errato nel riteneredi minore gravità l'inadempimento dell'Amministrazione, senza tenerconto dei principi che regolano l'agere delle pubbliche amministra-zioni”.Sostiene, in particolare, la ricorrente che− “la Corte territoriale ha compiuto un errore di sussunzione nel va-lutare l'efficienza causale del non aver portato a termine i lavorinei tempi previsti senza tenere conto dei lavori eseguiti e non con-Sez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026tabilizzati, ma ancorando la propria valutazione ai soli lavori con-tabilizzati”;− “è poi altrettanto irragionevole ritenere che il ritardo del privatosia per ciò stesso più grave del ritardo di una pubblica ammini-strazione”, dovendosi sul punto tenere conto dei principi stabilitidall'art. 1, Legge n. 241/1990, con la conseguenza che “la Corteha errato nel ritenere di minore gravità l'inadempimento dell'Am-ministrazione”;− “pur ad ammettere che il dato fattuale sia stato correttamente ri-costruito dal Giudice dell'appello, lo stesso ha errato a escluderela responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il solo fattodella “mancanza di liquidità”, senza tenere conto del metodo dicalcolo dell'importo necessario per completare l'investimento e deiprincipi che regolano l'agere delle pubbliche amministrazioni”.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, è inammis-sibile.2.1.

L'inammissibilità del primo motivo discende da una pluralità diragioni.La prima è costituita dal fatto che il mezzo, invocando l'ipotesi ditravisamento della prova, viene nel concreto a sindacare l'intera valu-tazione operata dalla Corte d'appello in ordine alla sussistenza di ade-guata prova in ordine alla esecuzione di lavori non contabilizzati, e cioèmuove una censura che ben lungi dal dedurre un effettivo travisa-mento, nei limiti recentemente delineati da queta Corte (Cass. Sez.

Un.- Sentenza n. 5792 del 5/03/2024), investe il complesso della valuta-zione probatoria operata dalla Corte d'appello, peraltro con una seriedi argomentazioni in fatto evidentemente estranee al contenuto di unrituale ricorso per legittimità.Sez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026La seconda ragione è costituita dal fatto che – come peraltro ecce-pito dall'Amministrazione controricorrente – la ricorrente viene apodit-ticamente a dedurre di avere allegato e provato l'esistenza di lavorinon contabilizzati, ma omette radicalmente di specificare, in necessarioossequio al canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. la sede pro-cessuale nell'ambito della quale sia l'allegazione sia la relativa provasarebbero state fornite.In terzo luogo, si deve osservare che il mezzo non viene a censurareuna delle due rationes decidendi sulle quali la sentenza impugnataviene a fondarsi: se la ricorrente, infatti, censura la ratio riferita allatematica della carenza di liquidità che avrebbe afflitto la stessa ricor-rente, per contro non impugna in alcun modo la ratio primaria delladecisione, e cioè l'affermazione per cui il ritardo dell'Amministrazionecontroricorrente nel procedere alla liquidazione del S.A.L. risultava al-meno in parte giustificato dalle “necessarie verifiche via via eseguite inragione delle varianti e delle lavorazioni difformi rispetto a quelle ori-ginariamente progettate”, come peraltro emerso da un sopralluogo(pag. 39 della motivazione).

Trova, allora, ineludibile applicazione ilprincipio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una plu-ralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali lo-gicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibileil ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ratio-nes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n.4293 del 4/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).Quanto ai riferimenti finali del mezzo alla sussistenza di una viola-zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., è sufficienterilevare che le argomentazioni del ricorso né si collocano nell'ambito diSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026una ammissibile deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) né evidenzianoalcuna delle ipotesi patologiche estreme, in presenza delle quali è tut-tora ammissibile, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il c.d.

"mi-nimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione(Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022).2.2.

Il secondo motivo risulta anch'esso irrimediabilmente carentesul piano del rispetto dell'art. 366 c.p.c.Lo stesso, invero, si viene ad imperniare sulla riproduzione di unminimo stralcio della motivazione della decisione di prime cure, senzainvece dare adeguato conto del complessivo percorso motivazionaledella stessa, in modo da consentire una verifica concreta della fonda-tezza o meno del mezzo.Se, quindi, la constatata carenza del mezzo varrebbe di per sé arendere lo stesso inammissibile, si deve comunque rammentare chequesta Corte da sempre chiarisce che, ai fini della selezione delle que-stioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudi-cato interno se non censurate in appello, deve farsi riferimento allanozione giurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno", la quale individua la sequenza logicacostituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statui-zione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una normache ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che,sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto disingolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata ancheSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione(Cass. Sez.

L - Sentenza n. 32683 del 7/11/2022; Cass. Sez.

L - Sen-tenza n. 28565 del 3/10/2022; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 16853 del26/06/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 8/10/2018;Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 2217 del 4/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16583 del28/09/2012).Richiamati tali principi, allora, non può che rilevarsi che l'afferma-zione del Tribunale invocata dal ricorso non presenta in alcun modo glielementi minimi di un'autonoma statuizione, idonea a determinare ilformarsi di un giudicato, la cui sussistenza, peraltro, è, ancora unavolta, apoditticamente affermata dalla ricorrente sul postulato dellamancata impugnazione di tale specifico profilo da parte dell'Ammini-strazione, senza tuttavia suffragare tale asserzione con una adeguatariproduzione del contenuto dell'atto di gravame dell'odierno controri-corrente.2.3.

Radicalmente inammissibile risulta anche il terzo mezzo.Lo stesso, ben lungi dall'individuare un inadeguato governo, daparte della Corte territoriale, della nutrita serie di previsioni indicate inrubrica e ben lungi dal dedurre – come invece cerca di asserire – un“errore di sussunzione”, si sostanzia in una censura puramente di me-rito, la quale omette altresì di confrontarsi con il principio, da questaCorte affermato, per cui il giudizio in ordine alla prevalenza tra ina-dempienze reciproche è riservato al giudice del merito e non è censu-rabile ove – come nella specie – motivato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n.13627 del 30/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 1/06/2004).Radicalmente anodino, poi, il richiamo alle previsioni della Costitu-zione, del tutto privo di concreti riferimenti al percorso interpretativoSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026seguito dal giudice di merito, dovendosi a questo punto ribadire il prin-cipio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'ap-parente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n.34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo gradodi giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenzaimpugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio,a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denun-cia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293del 4/03/2016; Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo sulla scorta del valore dichiarato in ricorso (€17.240.658,57).4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).

P.Q.MSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 30.000,00 oltre spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE SICILIANA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale Dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1805/2023 de-positata il 23/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1805/2023, la Corte d'appello di Palermo, nellaregolare costituzione dell'appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto integral-mente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso la sen-tenza del Tribunale di Palermo n. 4464/2016, pubblicata in data 14settembre 2016, la quale, in accoglimento delle domande formulate daMARIA SAUSA, aveva condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsionein favore dell'odierna ricorrente dell'importo di € 17.240.658,57, oltreinteressi, con ulteriore onere di rifusione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito quale titolare dell'omonima impresaindividuale, premettendo in fatto di aver chiesto di essere ammessa agodere dei benefici finanziari di cui al bando pubblico P.O.R. Sicilia2000-2006, presentando apposita istanza in data 12 novembre 2003,al fine di realizzare un progetto per la realizzazione di un nuovo stabi-limento, tecnologicamente avanzato, per la produzione e imbottiglia-mento dell'olio di oliva e per la lavorazione e confezionamento delleolive da mensa del costo complessivo di € 7.153.320,00, per il qualeaveva parimenti chiesto un mutuo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.per € 2.000.000,00, già erogato per € 1.600.000,00.Aveva poi riferito che, con provvedimento n. 1015 del 3 agosto2005, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva approvato il progetto, concedendo un fi-nanziamento parziale dell'opera nella misura di € 3.576.660,00, corri-spondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile e che, con succes-sivo provvedimento n. 556 del 12 maggio 2006, era avvenuta unaprima erogazione del 50% del capitale finanziato per l'importo di €Sez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/20261.788.330,00 con assegnazione del termine di dodici mesi dalla data dinotifica del decreto per l'ultimazione delle opere.Dopo aver ricostruito un'articolata vicenda che aveva registrato unaserie di richieste di proroga per il completamento dei lavori, causatadalla necessità di apportare reiterate varianti, dal verificarsi di eventicalamitosi, dalla temporanea impossibilità di accedere al credito ban-cario a causa di una illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], l'o-dierna ricorrente aveva dedotto che l'[OSCURATO:PERSONA] non solo avevaritardato ingiustificatamente l'approvazione dell'ultima variante delprogetto ma anche – e conseguentemente – aveva omesso il versa-mento della somma correlata al primo S.A.L., nonostante la ricorrentemedesima avesse evidenziato che tale somma – alla luce dell'incre-mento dei costi dell'opera e degli eventi che avevano determinato loslittamento dell'ultimazione dei lavori – era finanziariamente necessa-ria per il prosieguo dei lavori medesimi.Aveva, infine, dedotto che: I) con nota n. 47291 del 19 maggio2009, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva trasformato il primo S.A.L. in una rendi-contazione finale dell'opera, adottando, in luogo delle normali proce-dure relative al pagamento del contributo del primo S.A.L., quelle re-lative alla rendicontazione finale dell'opera, subordinando il pagamentoalla concessione di una apposita polizza fideiussoria a garanzia delcompletamento dell'investimento ed invitandola a dare seguito nel ter-mine di dieci giorni; II) con successiva nota. n. 99611 del 4 novembre2009, l'[OSCURATO:PERSONA] - nonostante la ricorrente avesse fornito riscon-tro alla precedente richiesta - aveva comunicato che con D.D.G. n.1664 del 10 agosto 2009 erano stati revocati il D.D.G. n. 1015 del 3agosto 2005 e il D.D.G. n. 556 del 12 maggio 2006, con conseguentedisposizione di restituzione della somma di € 1.778.330,00, oltre inte-ressi dalla riscossione alla restituzione.Sez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sulla base di tali premesse, la ricorrente, deducendo un comporta-mento illegittimo dell'Amministrazione regionale, aveva chiesto che ilTribunale sia accertasse il suo diritto a ritenere le somme già erogatedall'[OSCURATO:PERSONA], sia condannasse quest'ultimo al risarcimento deidanni – quantificato in € 11.705.035,00 – correlati alle perdite subiteper gli investimenti vanamente effettuati.Si era regolarmente costituito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con-testato la fondatezza della domanda, deducendo di avere concesso bentre proroghe per l'ultimazione dell'investimento e di avere approvatodue varianti all'investimento originariamente previsto per il progetto,risultando costretto a tardare nella definizione degli iter relativi allaseconda variante e all'accertamento del primo SAL per la necessità diacquisire ulteriore documentazione, stante l'incompletezza di quellaprodotta.Aveva ulteriormente dedotto che la documentazione da esso richie-sta era stata inviata dall'odierna ricorrente con un ritardo di ben quin-dici mesi e che, in ogni caso, le opere non avrebbero comunque potutoessere completate nel termine previsto.Il Tribunale di Palermo, all'esito di un'istruttoria che aveva vistol'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la do-manda dell'odierna ricorrente, ritenendo che l'Amministrazione si fosseresa responsabile di ritardi che, incidendo sulla liquidazione del primoS.A.L., avevano precluso la possibilità di portare a compimento il pro-getto, sebbene l'odierna ricorrente avesse eseguito lavori certificati eriscontrati per l'importo totale di € 6.349.935 – pari al 71% del totaledei lavori da eseguire - dovendosi aggiungere altre opere, ancora incorso di lavorazione, che non erano state ancora contabilizzate.3. La Corte d'appello di Palermo, all'esito di un'istruttoria che havisto anche la riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio nominatoSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026nel giudizio di primo grado, ha invece accolto integralmente il gravamedell'[OSCURATO:PERSONA].La Corte, disattese alcune eccezioni preliminari, ha, in primo luogorichiamato ampi passaggi della relazione suppletiva redatta dal consu-lente tecnico d'ufficio in sede di appello e, sulla scorta di quanto espo-sto da quest'ultimo, ha escluso la sussistenza di un nesso di causalitàfra il lamentato inadempimento della P.A. ed il danno lamentato dall'o-dierna ricorrente.Infatti, anche sulla scorta delle comunicazioni intercorse tra le parti,la Corte territoriale ha in primo luogo osservato che le reiterate richie-ste di chiarimenti e documenti formulate dall'Amministrazione – tali daintegrare, secondo l'odierna ricorrente, un colpevole ed ingiustificatoritardo – si erano imposte a causa delle necessarie verifiche via viaeseguite in ragione delle varianti e delle lavorazioni difformi rispetto aquelle originariamente progettate, richiamando sul punto gli esiti di unsopralluogo che aveva evidenziato una situazione di fermo lavori al 20maggio 2008, con numerose opere ancora da realizzare.La Corte territoriale, quindi, ha concluso che la revoca del beneficiorisultava essere stata adottata quando erano “abbondantemente tra-scorsi i termini assegnati” senza che l'impresa della ricorrente avesseadempiuto agli obblighi richiesti dall'Amministrazione, con conseguenteimpossibilità di rispettare la scadenza finale per il completamento deilavori.La Corte d'appello ha ulteriormente escluso la valenza causale delritardo dell'Amministrazione nell'evadere l'istruttoria di variante, inquanto era da ritenersi che il mancato completamento dell'opera fosseda attribuirsi ad una condizione di mancanza di liquidità dell'odiernaricorrente, tale da non consentire comunque di portare a termine i la-vori nei tempi preventivamente accordati e prorogati, risultando ne-Sez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026cessarie risorse finanziarie che la ricorrente non aveva dimostrato dipoter agevolmente reperire.La Corte territoriale ha altresì negato rilevanza alle deduzioni dellastessa ricorrente in ordine alla sussistenza di lavori non contabilizzatima già eseguiti, non risultando tali allegazioni provate.La Corte d'appello ha quindi concluso che l'inadempimento dell'o-dierna ricorrente risultava assai più grave rispetto a quello attribuitoalla P.A. e che andava escluso un nesso causale fra il mancato tempe-stivo versamento dell'importo del S.A.L. e il mancato tempestivo com-pletamento delle opere per le quali era stato concesso il finanziamento.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria, instando altresì per la rimes-sione in pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli artt. 115, 116 e 132, primo comma, n. 4), c.p.c., 2697 c.c.Secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe “del tutto preter-messo le risultanze probatorie affermando che non ci fosse prova dilavori eseguiti e non contabilizzati quando invece risultano ulteriori la-vori per complessivi € 1.116.522,36” e che “tale errore di percezioneSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026ha indotto il Giudice dell'appello a ritenere che l'inadempimento dellaricorrente, «consistito essenzialmente nel non aver portato a termine ilavori nei tempi previsti», fosse «connesso prevalentemente alla suamancanza di liquidità» e che fosse di maggiore gravità rispetto a quellodell'Amministrazione”.Deduce, quindi, che la decisione impugnata:- si verrebbe a basare sulla falsa percezione di un fatto controverso,in quanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sa-rebbe smentita dalle produzioni documentali effettuate dalla ricor-rente e dettagliatamente illustrate nel motivo di ricorso;- avrebbe conseguentemente determinato in modo non corretto lerisorse finanziarie necessarie per il completamento dei lavori,giungendo ad altrettanto erronea conclusione in ordine alla impos-sibilità per la ricorrente di reperire le risorse medesime;- avrebbe, di riflesso, erroneamente valutato l'incidenza causaledella mancata liquidazione del primo S.A.L. sul mancato comple-tamento dei lavori.Conclude la ricorrente argomentando che “il marchiano errore in cuiè incorsa la Corte di appello determina la nullità della sentenza tantoper violazione dell'art. 115 c.p.c., sub specie di travisamento e/o inca-pacità di ricognizione del contenuto oggettivo della prova, quanto perviolazione dell'art. 132 c.p.c.”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 2909 c.c., 110 e 324 c.p.c.;− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.Deduce la ricorrente che “la Corte di appello di Palermo ha violatoil giudicato interno formatosi sulla statuizione contenuta nella sentenzaSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026di primo grado secondo cui ai «lavori contabilizzati» dovevano aggiun-gersi «altre opere, ancora in corso di lavorazione,» e che «non eranostate ancora contabilizzate perché, per esempio, in lavorazione pressostabilimenti di terzi»”.Argomenta, infatti, che il Tribunale aveva accertato l'esecuzione ditali opere non contabilizzate, senza che tale precipua affermazionedella decisione di prime cure venisse impugnata dall'odierno controri-corrente con la conseguenza, prosegue il ricorso, che “la Corte di ap-pello nel negare l'esistenza di tali opere ha violato il principio generaledella cosa giudicata, sancito dall'art. 2909 c.c. e dall'art. 324 c.p.c., ilquale può essere apprezzato tanto sotto il profilo dell'error in proce-dendo, quanto sotto quello dell'error in iudicando”.”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in via subordinata, inrelazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., 1218, 1453 e 1455c.c., 1, Legge n. 241/1990.La ricorrente deduce, “in subordine”, che “la Corte territoriale hacompiuto un errore di sussunzione nel valutare l'efficienza causale delnon aver portato a termine i lavori nei tempi previsti senza tenere contodei lavori eseguiti e non contabilizzati, ma ancorando la propria valu-tazione ai soli lavori contabilizzati” e che “la Corte ha errato nel riteneredi minore gravità l'inadempimento dell'Amministrazione, senza tenerconto dei principi che regolano l'agere delle pubbliche amministra-zioni”.Sostiene, in particolare, la ricorrente che− “la Corte territoriale ha compiuto un errore di sussunzione nel va-lutare l'efficienza causale del non aver portato a termine i lavorinei tempi previsti senza tenere conto dei lavori eseguiti e non con-Sez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026tabilizzati, ma ancorando la propria valutazione ai soli lavori con-tabilizzati”;− “è poi altrettanto irragionevole ritenere che il ritardo del privatosia per ciò stesso più grave del ritardo di una pubblica ammini-strazione”, dovendosi sul punto tenere conto dei principi stabilitidall'art. 1, Legge n. 241/1990, con la conseguenza che “la Corteha errato nel ritenere di minore gravità l'inadempimento dell'Am-ministrazione”;− “pur ad ammettere che il dato fattuale sia stato correttamente ri-costruito dal Giudice dell'appello, lo stesso ha errato a escluderela responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il solo fattodella “mancanza di liquidità”, senza tenere conto del metodo dicalcolo dell'importo necessario per completare l'investimento e deiprincipi che regolano l'agere delle pubbliche amministrazioni”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, è inammis-sibile.2.1. L'inammissibilità del primo motivo discende da una pluralità diragioni.La prima è costituita dal fatto che il mezzo, invocando l'ipotesi ditravisamento della prova, viene nel concreto a sindacare l'intera valu-tazione operata dalla Corte d'appello in ordine alla sussistenza di ade-guata prova in ordine alla esecuzione di lavori non contabilizzati, e cioèmuove una censura che ben lungi dal dedurre un effettivo travisa-mento, nei limiti recentemente delineati da queta Corte (Cass. Sez. Un.- Sentenza n. 5792 del 5/03/2024), investe il complesso della valuta-zione probatoria operata dalla Corte d'appello, peraltro con una seriedi argomentazioni in fatto evidentemente estranee al contenuto di unrituale ricorso per legittimità.Sez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026La seconda ragione è costituita dal fatto che – come peraltro ecce-pito dall'Amministrazione controricorrente – la ricorrente viene apodit-ticamente a dedurre di avere allegato e provato l'esistenza di lavorinon contabilizzati, ma omette radicalmente di specificare, in necessarioossequio al canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. la sede pro-cessuale nell'ambito della quale sia l'allegazione sia la relativa provasarebbero state fornite.In terzo luogo, si deve osservare che il mezzo non viene a censurareuna delle due rationes decidendi sulle quali la sentenza impugnataviene a fondarsi: se la ricorrente, infatti, censura la ratio riferita allatematica della carenza di liquidità che avrebbe afflitto la stessa ricor-rente, per contro non impugna in alcun modo la ratio primaria delladecisione, e cioè l'affermazione per cui il ritardo dell'Amministrazionecontroricorrente nel procedere alla liquidazione del S.A.L. risultava al-meno in parte giustificato dalle “necessarie verifiche via via eseguite inragione delle varianti e delle lavorazioni difformi rispetto a quelle ori-ginariamente progettate”, come peraltro emerso da un sopralluogo(pag. 39 della motivazione). Trova, allora, ineludibile applicazione ilprincipio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una plu-ralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali lo-gicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibileil ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ratio-nes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n.4293 del 4/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).Quanto ai riferimenti finali del mezzo alla sussistenza di una viola-zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., è sufficienterilevare che le argomentazioni del ricorso né si collocano nell'ambito diSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026una ammissibile deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) né evidenzianoalcuna delle ipotesi patologiche estreme, in presenza delle quali è tut-tora ammissibile, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il c.d. "mi-nimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del3/03/2022).2.2. Il secondo motivo risulta anch'esso irrimediabilmente carentesul piano del rispetto dell'art. 366 c.p.c.Lo stesso, invero, si viene ad imperniare sulla riproduzione di unminimo stralcio della motivazione della decisione di prime cure, senzainvece dare adeguato conto del complessivo percorso motivazionaledella stessa, in modo da consentire una verifica concreta della fonda-tezza o meno del mezzo.Se, quindi, la constatata carenza del mezzo varrebbe di per sé arendere lo stesso inammissibile, si deve comunque rammentare chequesta Corte da sempre chiarisce che, ai fini della selezione delle que-stioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudi-cato interno se non censurate in appello, deve farsi riferimento allanozione giurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno", la quale individua la sequenza logicacostituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statui-zione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una normache ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che,sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto disingolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata ancheSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione(Cass. Sez. L - Sentenza n. 32683 del 7/11/2022; Cass. Sez. L - Sen-tenza n. 28565 del 3/10/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16853 del26/06/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 8/10/2018;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez. L,Sentenza n. 2217 del 4/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16583 del28/09/2012).Richiamati tali principi, allora, non può che rilevarsi che l'afferma-zione del Tribunale invocata dal ricorso non presenta in alcun modo glielementi minimi di un'autonoma statuizione, idonea a determinare ilformarsi di un giudicato, la cui sussistenza, peraltro, è, ancora unavolta, apoditticamente affermata dalla ricorrente sul postulato dellamancata impugnazione di tale specifico profilo da parte dell'Ammini-strazione, senza tuttavia suffragare tale asserzione con una adeguatariproduzione del contenuto dell'atto di gravame dell'odierno controri-corrente.2.3. Radicalmente inammissibile risulta anche il terzo mezzo.Lo stesso, ben lungi dall'individuare un inadeguato governo, daparte della Corte territoriale, della nutrita serie di previsioni indicate inrubrica e ben lungi dal dedurre – come invece cerca di asserire – un“errore di sussunzione”, si sostanzia in una censura puramente di me-rito, la quale omette altresì di confrontarsi con il principio, da questaCorte affermato, per cui il giudizio in ordine alla prevalenza tra ina-dempienze reciproche è riservato al giudice del merito e non è censu-rabile ove – come nella specie – motivato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n.13627 del 30/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 1/06/2004).Radicalmente anodino, poi, il richiamo alle previsioni della Costitu-zione, del tutto privo di concreti riferimenti al percorso interpretativoSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicaz ion e 25/05/2026seguito dal giudice di merito, dovendosi a questo punto ribadire il prin-cipio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'ap-parente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. Un. - Sentenza n.34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo gradodi giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenzaimpugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio,a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denun-cia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293del 4/03/2016; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo sulla scorta del valore dichiarato in ricorso (€17.240.658,57).4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 1734/2024Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16234/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 30.000,00 oltre spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 1734/2024 – CC 29/01/2026 - Pagina nr. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 16234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris