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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 dicembre 2019

Cassazione n. 01668/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25140/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 2492/2019depositata il 18/12/2019 .

R.g. n. 25140 del 2020.

Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione, svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda dipanatasi nelle fasi di merito trae origine dalla costituzione di una società in accomandita s emplice denominata S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la gestione della farmacia [OSCURATO:PERSONA], sita in Catania, alla via del Plebiscito, con la quale i due soci accomandatari (i dottori Valle e Romano) divenivano titolari della maggioranza assoluta (rispettivamente in misura del quarantotto e del quarantasette per cento) e la dottoressa Tedesco era socia accomandante.

Si susseguirono, tra i detti soci, una serie di pattuizioni fino a d una del 3/08/2011, che prevedeva la corresponsione alla Tedesco di una somma mediante assegni in pagamento anticipato, ma al verificarsi di un evento costituito dal decreto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del trasferimento alla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mise all ’ incass o anticipatamente tutti gli assegni e d a causa del mancato pagamento dell’ultimo inizi ò una procedura esecutiva, che venne opposta dal Valle e dal Romano, con proposizione di una serie di domande riconvenzionali, anche risarcitorie.

A detta oppo sizione all ’ esecu z i one ve n ne riunita un’altra causa, iniziata in proprio dalRomano contro la Tedesco.

Il Tribunale di Palermo accolse l’opposizione all’esecuzione, rigettò tutte le domande riconvenzionali e condann ò il Valle al pagamento della somma di euro quarantottomila per beni acquistati nella gestione della farmacia.

Nelle more del giudizio di appello, interposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di Patrizia R.g. n. 25140 del 2020.

Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] l ’ appellante [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio , dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, nei confronti della curatela fallimentaredi [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d ’ a ppello di Palermo, con sentenza n. 2492 del 18/12/2019, nella contumacia del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettatol’appello.

Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte e risulta il deposito di memoria del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza della Corte d’appello di Palermo è stata resa pubblica il 18/12/2019 e non risulta essere stata notificata a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 10/09/2020.

In via pregiudiziale il Collegio reputa l’impugnazione ammissibile, posto che in controversia è rimasto il solo capo di decisione relativo alla domanda di rimborso della somma di quarantottomila euro, formulata dalla Tedesco, e nulla più resta controverso in materia di opposizione all’esecuzione, in quanto la statuizione su quest’ultimo punto resa dal Tribunale è passata in giudicato, in mancanza d ’ impugnazione, cosicché ai fini del computo del rispetto dei termini di impugnazione deve includersi la sospensione di essi nel periodo feriale e la sospensione disposta per l’emergenza epidemiologica da Covid

19. In particolare, p er il processo civile ( com e per quelli penale e tributario ) la sospensione straordinaria ha coperto il periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 , R.g. n. 25140 del 2020.

Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 17/03/2020 , conv ertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 /07/ 2020, e dell ’ art. 3 6, comma1, del d.l. n. 23 del 8/04/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del5/06/2020.

L’impugnazione è, pertanto, stata tempestivamente proposta.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivoreca censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1453, 1460 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.

Il ricorrente deduce la mancata valutazione di un fatto rilevante – la controricorrente non avrebbe fornito prova di aver pagato la somma per la quale egli erastato condannato al rimborso (o meglio alla «restituzione») e l ’ erronea applicazione delle n orme in tema di ermeneutica contrattuale.

Il secondo motivoè proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ in relazione agli artt. 1175, 1358, 1362, 1375, 1453, 1460, 1976 cod. civ, nonché degli art. 115 cod. proc. civ. e 72 legge fall. e reca censure afferenti la v io lazione delle norme in tema di buona fede e correttezza e la violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto.

Entrambi i motivi sono connotati da marcata aspecificità, per violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ, in quanto essi fanno soltanto un generico riferimento a atti delle fasi di merito e non individuano esattamente i documenti dai quali dovrebbe desumersi che i quarantottomila euro sono stati pagati dal Valle, anziché dalla Tedesco e solo in questa sede di legittimità, insieme alla memoria, il ricorrente deposita atto della SOFAD S.r.l. dalla quale dovrebbe desumersi che detta somma era stata pagata dal Valle.

R.g. n. 25140 del 2020.

Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] detto documento non può essere utilmente esaminato in questa sede, posto che non è ammessa la produzione di documenti dinanzi alla Corte di Cassazione, salvo di quelli necessari al riscontro dell’ammissibilità, come consentito dall’art. 372 del codice di rito.

Il detto documento non rientra nell’ambito disegnato dalla detta norma autorizz ativa, posto che esso è volto alla dimostrazione di un fatto che doveva essere provato nelle fasi di merito e non di una condizione di procedibilità del ricorso.

La richiesta di produzione del detto documento nuoce, inoltre, alla difesa del ricorrente anche sotto il profilo della completezza della motivazione della Corte d’appello, che ha ritenuto indimostrato che l’esborso di euro quarantottomila fosse stato effettuato direttamente dal Valle.

Ciò comporta che l’affermazione della mancata prova del pagamento, di cui alla pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, è coerente con il mancato reperimento – in quella sede –di documentazione relativa al detto pagamento, come viceversa dedotto in ricorso in relazione alla produzione documentale, asseritamente , effettuata in una con la memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ.nel corso del giudizio di primo grado: si veda il generico riferimento effettuato in ricorso, alla pag. 13, secondo capoverso.

La violazione delle norme, artt. 1362 e segg. cod. civ., di interpretazione del contratto, o, meglio, nella specie, delle varie pattuizioni succedutesi tra i dottori Romano e Valle da un lato e la dottoressa Tedesco, è soltanto richiamata nell ’ intestazione dei motivi, ma non è in alcun modo specificata e soprattutto non è riportato il testo delle pattuizioni che si assumono erroneamente interpretate dai giudici di merito, segnatamente di quella del 03/08/2011.

R.g. n. 25140 del 2020.

Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] testo delle dette pattuizioni è dato per presupposto dalla sentenza d’appello, che sul punto compie un ampio rinvio alla sentenza di primo grado: era, pertanto, specifico obbligo del ricorrente procedere alla riproduzione, se non di tutte , almeno dei passi delle dette pattuizioni ritenuti di più saldo appiglio per la propria tesi, segnatamentedi quella recante data 3/08/2011.

Sul punto in ordine alla specificità delle censure deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (si veda da ultimo Cass. n. 0 9461 del 09/04/2021 Rv. 661265 - 01) «Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.».

La censura prospettata dal ricorrente , avendo a riferimento l’art. 72 della legge fall., è ai limiti della compr ensibilità : se non perché esposta in meno di una facciata, quanto meno perché del tutto aspecifica e oscura, non ponendosi in alcun modo in evidenza per quale ragione l’affermazione del curatore fallimentare colliderebbe con la statuizione resa dalla Corte d’ a ppello nella sentenza impugnata.

R.g. n. 25140 del 2020.

Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] pari il Collegio reputa del tutto incomprensibilee comunque aspecifico, per difetto di adeguato supporto argomentativo, il richiamo all’art. 1176 cod. civ., sulla diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, nonché quello agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sull’obbligo di comportamento secondo buona fede e correttezza, pure presente nell’intestazione del secondo motivo.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile.

Nulla per le spese di lite, in quanto il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al l ’ inammissibilità del ricorso , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25140/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 2492/2019depositata il 18/12/2019 . R.g. n. 25140 del 2020. Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione, svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda dipanatasi nelle fasi di merito trae origine dalla costituzione di una società in accomandita s emplice denominata S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la gestione della farmacia [OSCURATO:PERSONA], sita in Catania, alla via del Plebiscito, con la quale i due soci accomandatari (i dottori Valle e Romano) divenivano titolari della maggioranza assoluta (rispettivamente in misura del quarantotto e del quarantasette per cento) e la dottoressa Tedesco era socia accomandante. Si susseguirono, tra i detti soci, una serie di pattuizioni fino a d una del 3/08/2011, che prevedeva la corresponsione alla Tedesco di una somma mediante assegni in pagamento anticipato, ma al verificarsi di un evento costituito dal decreto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del trasferimento alla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mise all ’ incass o anticipatamente tutti gli assegni e d a causa del mancato pagamento dell’ultimo inizi ò una procedura esecutiva, che venne opposta dal Valle e dal Romano, con proposizione di una serie di domande riconvenzionali, anche risarcitorie. A detta oppo sizione all ’ esecu z i one ve n ne riunita un’altra causa, iniziata in proprio dalRomano contro la Tedesco. Il Tribunale di Palermo accolse l’opposizione all’esecuzione, rigettò tutte le domande riconvenzionali e condann ò il Valle al pagamento della somma di euro quarantottomila per beni acquistati nella gestione della farmacia. Nelle more del giudizio di appello, interposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di Patrizia R.g. n. 25140 del 2020. Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] l ’ appellante [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio , dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, nei confronti della curatela fallimentaredi [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d ’ a ppello di Palermo, con sentenza n. 2492 del 18/12/2019, nella contumacia del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettatol’appello. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte e risulta il deposito di memoria del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza della Corte d’appello di Palermo è stata resa pubblica il 18/12/2019 e non risulta essere stata notificata a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 10/09/2020. In via pregiudiziale il Collegio reputa l’impugnazione ammissibile, posto che in controversia è rimasto il solo capo di decisione relativo alla domanda di rimborso della somma di quarantottomila euro, formulata dalla Tedesco, e nulla più resta controverso in materia di opposizione all’esecuzione, in quanto la statuizione su quest’ultimo punto resa dal Tribunale è passata in giudicato, in mancanza d ’ impugnazione, cosicché ai fini del computo del rispetto dei termini di impugnazione deve includersi la sospensione di essi nel periodo feriale e la sospensione disposta per l’emergenza epidemiologica da Covid 19. In particolare, p er il processo civile ( com e per quelli penale e tributario ) la sospensione straordinaria ha coperto il periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 , R.g. n. 25140 del 2020. Ad.14/12/2022; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 17/03/2020 , conv ertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 /07/ 2020, e dell ’ art. 3 6, comma1, del d.l. n. 23 del 8/04/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del5/06/2020. L’impugnazione è, pertanto, stata tempestivamente proposta. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivoreca censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1453, 1460 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce la mancata valutazione di un fatto rilevante – la controricorrente non avrebbe fornito prova di aver pagato la somma per la quale egli erastato condannato al rimborso (o meglio alla «restituzione») e l ’ erronea applicazione delle n orme in tema di ermeneutica contrattuale. Il secondo motivoè proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ in relazione agli artt. 1175, 1358, 1362, 1375, 1453, 1460, 1976 cod. civ, nonché degli art. 115 cod. proc. civ. e 72 legge fall. e reca censure afferenti la v io lazione delle norme in tema di buona fede e correttezza e la violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto. Entrambi i motivi sono connotati da marcata aspecificità, per violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ, in quanto essi fanno soltanto un generico riferimento a atti delle fasi di merito e non individuano esattamente i documenti dai quali dovrebbe desumersi che i quarantottomila euro sono stati pagati dal Valle, anziché dalla Tedesco e solo in questa sede di legittimità, insieme alla memoria, il ricorrente deposita atto della SOFAD S.r.l. dalla quale dovrebbe desumersi che detta somma era stata pagata dal Valle. R.g. n. 25140 del 2020. Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] detto documento non può essere utilmente esaminato in questa sede, posto che non è ammessa la produzione di documenti dinanzi alla Corte di Cassazione, salvo di quelli necessari al riscontro dell’ammissibilità, come consentito dall’art. 372 del codice di rito. Il detto documento non rientra nell’ambito disegnato dalla detta norma autorizz ativa, posto che esso è volto alla dimostrazione di un fatto che doveva essere provato nelle fasi di merito e non di una condizione di procedibilità del ricorso. La richiesta di produzione del detto documento nuoce, inoltre, alla difesa del ricorrente anche sotto il profilo della completezza della motivazione della Corte d’appello, che ha ritenuto indimostrato che l’esborso di euro quarantottomila fosse stato effettuato direttamente dal Valle. Ciò comporta che l’affermazione della mancata prova del pagamento, di cui alla pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, è coerente con il mancato reperimento – in quella sede –di documentazione relativa al detto pagamento, come viceversa dedotto in ricorso in relazione alla produzione documentale, asseritamente , effettuata in una con la memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ.nel corso del giudizio di primo grado: si veda il generico riferimento effettuato in ricorso, alla pag. 13, secondo capoverso. La violazione delle norme, artt. 1362 e segg. cod. civ., di interpretazione del contratto, o, meglio, nella specie, delle varie pattuizioni succedutesi tra i dottori Romano e Valle da un lato e la dottoressa Tedesco, è soltanto richiamata nell ’ intestazione dei motivi, ma non è in alcun modo specificata e soprattutto non è riportato il testo delle pattuizioni che si assumono erroneamente interpretate dai giudici di merito, segnatamente di quella del 03/08/2011. R.g. n. 25140 del 2020. Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] testo delle dette pattuizioni è dato per presupposto dalla sentenza d’appello, che sul punto compie un ampio rinvio alla sentenza di primo grado: era, pertanto, specifico obbligo del ricorrente procedere alla riproduzione, se non di tutte , almeno dei passi delle dette pattuizioni ritenuti di più saldo appiglio per la propria tesi, segnatamentedi quella recante data 3/08/2011. Sul punto in ordine alla specificità delle censure deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (si veda da ultimo Cass. n. 0 9461 del 09/04/2021 Rv. 661265 - 01) «Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.». La censura prospettata dal ricorrente , avendo a riferimento l’art. 72 della legge fall., è ai limiti della compr ensibilità : se non perché esposta in meno di una facciata, quanto meno perché del tutto aspecifica e oscura, non ponendosi in alcun modo in evidenza per quale ragione l’affermazione del curatore fallimentare colliderebbe con la statuizione resa dalla Corte d’ a ppello nella sentenza impugnata. R.g. n. 25140 del 2020. Ad.14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] pari il Collegio reputa del tutto incomprensibilee comunque aspecifico, per difetto di adeguato supporto argomentativo, il richiamo all’art. 1176 cod. civ., sulla diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, nonché quello agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sull’obbligo di comportamento secondo buona fede e correttezza, pure presente nell’intestazione del secondo motivo. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile. Nulla per le spese di lite, in quanto il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al l ’ inammissibilità del ricorso , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
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