CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 settembre 2022 del G.i.p. del Tribunale di Modena che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenze della Corte di appello di Bologna del 26 settembre 2017, definitiva l'11 febbraio 2018, e del 14 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Talby, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dalle sentenze che avevano concesso i benefici, aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di Modena con sentenza del 14 giugno 2021, definitiva il 26 novembre 2021. 2. Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il momento dal quale far decorrere il quinquennio richiamato dal legislatore decorre dal giorno in cui è stato perfezionato il reato per il quale è stato concesso il beneficio e non anche dal giorno in cui è divenuta definitiva la relativa sentenza. Secondo il ricorrente, infatti, sposando la tesi contraria, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena dipenderebbe dalla celerità e tempestività del relativo procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: /) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a perga l che, cumulata a quelletprecedentemente sospesole supere i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen.4 L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095). L'esistenza di una decisione irrevocabile, che esaurisce l'accertamento giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato, costituisce infatti il presupposto indefettibile per la decorrenza del periodo di sospensione, e l'evento del tutto casuale della celerità del processo resta estraneo alla norma denunciata, la quale, inoltre, assolve anche ad una funzione di prevenzione criminale, per cui solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza può operare l'effetto deterrente che consegue alla eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato delinqua ulteriormente (Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996, Dolce, Rv. 204630). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de