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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02383/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CRD4V) n. a Magenta il 7/8/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 10/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che, in data 19/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate riproducono rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito.

Infatti, i giudici territoriali (pagg. 3/4) hanno evidenziato gli elementi fattuali che rendono certa l'identificazione del prevenuto quale autore dell'illecito ascrittogli e con gli stessi la difesa non si rapporta criticamente, limitandosi a sollecitarne un diverso apprezzamento, precluso in sede di legittimità.

Analogamente generiche risultano le doglianze in punto di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata espresso una motivata valutazione circa la congruità della pena inflitta e dato conto delle ragioni che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la recidività specifica e la particolare intensità del dolo.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CRD4V) n. a Magenta il 7/8/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 10/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che, in data 19/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate riproducono rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito. Infatti, i giudici territoriali (pagg. 3/4) hanno evidenziato gli elementi fattuali che rendono certa l'identificazione del prevenuto quale autore dell'illecito ascrittogli e con gli stessi la difesa non si rapporta criticamente, limitandosi a sollecitarne un diverso apprezzamento, precluso in sede di legittimità. Analogamente generiche risultano le doglianze in punto di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata espresso una motivata valutazione circa la congruità della pena inflitta e dato conto delle ragioni che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la recidività specifica e la particolare intensità del dolo.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02383/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris