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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 32959/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8344/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO.

Visti gli atti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello impugnata, la memoria; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico e non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8344/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. Visti gli atti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello impugnata, la memoria; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico e non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 32959/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris